TAR Torino, sez. I, sentenza 2014-01-08, n. 201400025

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2014-01-08, n. 201400025
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201400025
Data del deposito : 8 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01366/1994 REG.RIC.

N. 00025/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01366/1994 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1366 del 1994, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Cusio Giuseppina - erede di Cusio Giacomo, rappresentata e difesa dagli avv.ti V A e R L, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Torino, corso Montevecchio, 50;

contro

Comune Locana, rappresentato e difeso dall'avv. P S, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Torino, via S. Francesco D'Assisi, 14;

nei confronti di

P Maria;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Cusio Maria Francesca, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gallenca, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Torino, via XX Settembre, 60;

per l'annullamento

- della concessione edilizia in sanatoria n. 107/93 rilasciata dal Sindaco di Locana alla sig.ra P in data 20.9.1993;

nonché dei motivi aggiunti depositati in data 18.6.2013

per l'annullamento del "titolo abilitativo in sanatoria"rilasciato alla Sig.ra P Maria dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Locana con il prot. 511, in data 5.2.2009.

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque connesso


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Locana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2013 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Giuseppina Cusio, erede dell’originario ricorrente Giacomo Cusio, è proprietaria di una civile abitazione sita nel Comune di Locana e posta a confine sul lato ovest con il fondo e l'edificio residenziale appartenuti alla signora Maria P.

Il Comune di Locana, con concessione edilizia n. 23/1986, ha assentito la realizzazione sul terreno della signora P di un basso fabbricato ad uso deposito, parzialmente interrato, con una soprastante recinzione metallica estesa sul confine del fondo di proprietà Cusio.

1.1 Il suddetto titolo edilizio è stato impugnato innanzi il T .A. R. Piemonte dal signor Giacomo Cusio e annullato con sentenza n. 241/1993.

1.2 Le opere oggetto del titolo edilizio sono state comunque realizzate dalla signora P che, in data 7 settembre 1993, ha presentato domanda di sanatoria al Comune, ai sensi dell'att. 13 L. n. 47/1985, in accoglimento della quale è stata rilasciata la concessione in sanatoria del 20 settembre 1993, n. 107.

1.3 Il signor Giacomo Cusio ha quindi impugnato il titolo in sanatoria – con il ricorso qui all’esame, notificato in data 26 maggio 1994 – deducendo il seguente motivo di censura: Violazione ed errata applicazione dell’art. 13 della legge 47/1985. Violazione delle N.T.A. del P.R.G.C. del Comune di Locana. Violazione dell’art. 873 c.c.. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione.

Il ricorrente ha sostenuto la difformità della sanatoria dal punto 3 dell’art. 36 delle N.T.A., ove si prescrive che i fabbricati aventi natura accessoria devono essere realizzati ad una distanza minima di 5 mt. dal confine;
mentre nel caso di specie, il basso fabbricato risulterebbe posizionato in aderenza con il confine di proprietà del ricorrente. Inoltre, negli allegati elaborati progettuali mancherebbero i calcoli plano-volumetrici relativi al manufatto concessionato e il provvedimento, più in generale, risulterebbe viziato per carenza di istruttoria, avendo l’amministrazione rilasciato la concessione in sanatoria senza accertare la conformità del fabbricato alla disciplina dettata dallo strumento urbanistico.

2. Nelle more del giudizio, in data 21 febbraio 1995, la signora P ha avanzato due domande di condono edilizio, ai sensi dell'art. 39 L. 1994, n. 724, relative rispettivamente al fabbricato interrato e alla recinzione del terreno.

2.1 Il procedimento ha avuto esito positivo e avverso il provvedimento che ha accolto l’istanza di condono, n. 511 del 5 febbraio 2009 n. 511, la parte ricorrente ha formulato motivi aggiunti di ricorso, con atto notificato il 6 giugno 2013 e depositato il 18 giugno 2013, deducendo il seguente motivo di doglianza: Violazione ed errata applicazione dell’art. 39 L. 724/1994 e dell’art. 33 L. 47/1985, nonché, se del caso, dell’art. 32 D.L. 269/2003 convertito in legge n. 326/2003. eccesso di potere per difetto di istruttoria. Difetti dei requisiti di legge. Eccesso di potere per contraddittorietà.

A detta della ricorrente anche il rilascio del provvedimento di condono, al pari del precedente titolo in sanatoria, si porrebbe in conflitto con il vincolo di inedificabilità assoluta (ex art. 33 L. 47/1985) derivante dalla fascia di rispetto dei 5 mt dal confine, prevista dal P.R.G.C. per l’area normativa REA1. Inoltre, nel provvedimento mancherebbero chiari dati indicativi della volumetria del manufatto licenziato e il condono non sarebbe stato preceduto dall’acquisizione del consenso dei vicini, cui pure il Comune in un primo tempo aveva condizionato il buon fine della pratica.

3. A seguito dell’intervento volontario ad opponendum spiegato dalla sig.ra Cusio Maria Francesca, con atto notificato il 5 settembre 1994, e della costituzione in giudizio del Comune di Locana, con atto depositato il 27 ottobre 1994, si è verificato il decesso del ricorrente Giacomo Cusio, in luogo del quale si è costituita in giudizio la figlia e unica erede Cusio Giuseppina, con atto depositato il 19 dicembre 2007.

4. Con ordinanza n. 1179/2012 è stata dichiarata l’interruzione del giudizio per il decesso della signora Maria Francesca P, controinteressata non costituita in giudizio.

Il procedimento è stato quindi riassunto da Cusio Giuseppina, con atto notificato in data 17-18 dicembre 2012, ed è pervenuto a decisione, infine, all’udienza pubblica del 12 dicembre 2013.

5. Va rilevato, in via preliminare, che le parti resistenti hanno eccepito la tardività e conseguente irricevibilità sia dei motivi aggiunti, sia del ricorso introduttivo.

5.1 Quanto ai primi, hanno rilevato che la ricorrente ha avuto conoscenza del rilascio del provvedimento di condono a seguito del deposito in causa, avvenuto il 22 giugno 2012, del relativo provvedimento n. 511/2009.

Hanno quindi fanno discendere la tardività dei motivi aggiunti dal combinato di principi secondo cui: I) nel caso specifico di impugnazione del titolo edilizio in sanatoria - non potendo venire in rilievo fattori presuntivi di conoscenza collegati alla realizzazione fisica dell’opera - il termine per impugnare decorre necessariamente dalla data in cui sia stato portato a conoscenza l’intervenuto rilascio del provvedimento in sanatoria;
II) tale circostanza si realizza, nel contesto di un giudizio in corso, anche mediante il deposito di copia del relativo documento, venendo tale deposito a coincidere con l’avvio del termine decadenziale per la relativa impugnazione nella via dei motivi aggiunti.

5.2 Replicando sul punto la ricorrente ha evidenziato, in fatto, di aver potuto visionare gli atti relativi alla pratica di condono solo a seguito della produzione in giudizio della concessione in sanatoria da parte del Comune di Locana, in data 16 maggio 2013, e in esito all’accesso agli atti presso gli uffici comunali in data 21 maggio 2013. Ha inoltre aggiunto che il titolo depositato in data 22 giugno 2012 non era completo degli elaborati tecnici, sicché non era possibile ricollegarne il contenuto allo stesso immobile già oggetto della concessione in sanatoria impugnata con il ricorso introduttivo. Ha infine controdedotto, in punto di diritto, che la conoscenza degli atti prodotti da altra parte del giudizio è riferibile al solo difensore, con la conseguenza che dall’avvenuto deposito degli stessi non può farsi discendere ex se una presunzione di conoscenza in capo alla parte ricorrente.

6. L'assunto difensivo di parte ricorrente, nelle sue premesse in diritto, non pare condivisibile.

6.1 Va osservato, in via di prima approssimazione al tema, che venendo in rilievo nel caso di specie una proposizione di motivi aggiunti impropri - intesi ad ampliare il petitum originario mediante l’impugnazione di un atto sopravvenuto, e non semplicemente ad estendere la causa petendi del ricorso originario - pare corretto rifarsi alla regola generale che ritiene sufficiente, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, l’acquisita conoscenza dell’esistenza e della lesività del contenuto dispositivo del provvedimento, rilevando la successiva eventuale acquisizione del suo contenuto integrale e degli atti del relativo procedimento, ai soli fini dell'ampliamento dell’apparato argomentativo dei motivi aggiunti di ricorso.

6.2 Sotto questo profilo, pertanto, dal mancato deposito, unitamente al provvedimento, dei relativi allegati tecnici, non pare poter conseguire, ex se, lo slittamento della data di decorrenza del termine di impugnazione.

7. Con riguardo all’ulteriore questione della riferibilità alla parte della conoscenza mediata dal deposito giudiziale degli atti, pare doversi aderire all’orientamento giurisprudenziale, già condiviso da questo Tribunale, secondo il quale il deposito in giudizio di documenti - mai prima comunicati o comunque conosciuti - costituisce il momento iniziale idoneo a determinare l'avvio del termine decadenziale per la proposizione di motivi aggiunti, di cui all'art. 43, primo comma secondo periodo, del c.p.a. (Cons. St., sez. IV, 10 luglio 2013, n. 3674).

7.1 Tale soluzione muove da un assunto - per cui la conoscenza sostanziale deve ritenersi estesa anche in capo alla parte privata - che discende dalla stessa ratio dell’istituto dei motivi aggiunti, trattandosi di strumento inteso a consentire alla parte ricorrente la deduzione di censure che si siano potute formulare solo a seguito della produzione, nel contesto del giudizio pendente, di nuovi documenti da parte dell’amministrazione o dei controinteressati (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, 1 agosto 2011, n. 898).

7.2 Nello stesso senso va osservato che se, in generale, i meccanismi di conoscenza legale presentano per lo più natura presuntiva e vivono in constante equilibrio tra un’esigenza di effettività della tutela giurisdizionale del privato e un’opposta esigenza di stabilità e continuità dell’azione amministrativa - proprio il deposito giudiziale di documenti pare realizzare un significativo tramite di presumibile conoscenza dell’atto amministrativo, che corrisponde adeguatamente alle due esigenze sopra menzionate: in tal senso depongono la particolare formalità del contesto nel quale la produzione documentale ha luogo;
l’elevato livello di vigilanza sull’andamento delle vicende processuali che normalmente connota i soggetti costituiti in giudizio;
l’obbligatoria assistenza legale loro fornita dai difensori legali, quale ulteriore ausilio nell’analisi e nella comprensione dei fatti processuali.

7.3 In conclusione, per tutti i motivi esposti, non pare persuasivo il formalistico distinguo, nel contesto descritto, tra la conoscenza riferibile al difensore e quella attribuibile alla parte privata.

7.4 Nel caso specifico è utile osservare, sempre in relazione ai profili in esame, che la procura rilasciata a margine del ricorso introduttivo conferiva al difensore anche il mandato alla proposizione dei motivi aggiunti;
e che la stessa parte ricorrente - in apparente contrasto con le proprie affermazioni di principio - ha dato atto di avere acquisito conoscenza del provvedimento di sanatoria a seguito della sua produzione in giudizio (cfr. memoria 8 novembre 2013, pag. 4), pur facendo coincidere tale momento con la produzione effettuata dal Comune di Locana, in data 16 maggio 2013, e non con quella effettuata dalla controinteressata in data 22 giugno 2012.

8. Restano da esaminare le deduzioni in fatto in forza delle quali la ricorrente afferma che il titolo depositato in data 22 giugno 2012, non essendo completo degli elaborati tecnici, non le avrebbe consentito di ricollegarne con certezza il contenuto all’immobile già oggetto della concessione in sanatoria impugnata con il ricorso introduttivo.

8.1 In dissenso da tale deduzione si osserva che i dati desumibili dagli atti depositati dal Comune il 16 maggio 2013 coincidono, nella sostanza, con quelli riportati nei documenti depositati in giudizio il 22 giugno 2012. Tra questi ultimi compare un allegato planimetrico che illustra i luoghi e i manufatti, consentendo così di individuare l’esatto oggetto del condono e di superare eventuali incertezze indotte dalle diverse diciture utilizzate nel procedimento di sanatoria (“deposito in sanatoria”) e in quello successivo di condono (“costruzione locale seminterrato”).

8.2 La ricorrente non indica, poi, quali specifici elementi descrittivi, rilevati solo a seguito del deposito degli allegati della pratica edilizia, l’abbiano messa in condizione di appurare l’identità del fabbricato condonato.

8.3 Parimenti, l’errore scusabile nel quale sarebbe incorsa per effetto dell’incompletezza della documentazione versata in atti è stato solo genericamente enunciato, ma non meglio chiarito mediante una più puntuale indicazione dei contenuti documentali mancanti o di quelli percepiti come oggettivamente ingannevoli.

8.4 Né sono stati indicati altri manufatti presenti in loco, di fattezza confondibile con quello oggetto di causa, ai quali potesse essere verosimilmente imputata la pratica edilizia di condono.

8.5 Va inoltre chiarito che il provvedimento di condono, prodotto con il deposito documentale del 22 giugno 2012, è stato specificamente richiamato nel frontespizio della nota di deposito della parte controinteressata, e questa circostanza, valutata alla stregua del generale criterio di rilevanza che ispira le produzioni documentali nel processo, avrebbe dovuto ulteriormente sollecitare l’attenzione della controparte.

8.6 Resta da rilevare, infine, che l’eventuale sussistenza di un ragionevole dubbio sulla pertinenza della pratica di condono con l’immobile già sanato, avrebbe imposto alla parte di attivarsi tempestivamente per verificare, tramite accesso agli atti, il contenuto effettivo del provvedimento edilizio. La prolungata inerzia manifestata dalla ricorrente priva di rilievo l’eventuale scusabilità del fraintendimento iniziale, pur astrattamente valutabile ai fini della rimessione in termini.

Per i motivi esposti, va dichiarata l’irricevibilità dei motivi aggiunti e l’improcedibilità del ricorso originario, essendo venuto meno, a seguito del condono, l’interesse alla caducazione del primo provvedimento di sanatoria.

L’andamento della vicenda - originata da verosimili profili di abuso edilizio e conclusasi, sul piano procedimentale con una misura di sanatoria e, sul piano processuale, con una pronuncia in rito - giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

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