TAR Napoli, sez. V, sentenza 2020-01-08, n. 202000090

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2020-01-08, n. 202000090
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202000090
Data del deposito : 8 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/01/2020

N. 00090/2020 REG.PROV.COLL.

N. 02072/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2072 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
R V, rappresentato e difeso dall'avvocato E L, con domicilio digitale eliseo.laurenza@avvocatismcv.it e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Sasso in Napoli, via Toledo, 156;

contro

Azienda Sanitaria Locale di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C P, con domicilio digitale carla.petrella@avvocatismcv.it;

nei confronti

O C, S G, Giuseppe Imparato e Pasquale Iovine, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, come integrato da motivi aggiunti depositati in data 16.10.2018:

a) della deliberazione n. 235 in data 23.02.2018 del Direttore Generale dell'A.S.L. Caserta – Regione Campania che approva la graduatoria finale di merito della procedura selettiva interna per il conferimento di incarico di sostituzione del Direttore dell'

UOC

Chirurgia Generale del P.O. “S.G. Melorio” di S. Maria C.V., ex art. 18 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria dell'8.06.2000 e s.m.i., redatta dalla Commissione esaminatrice di cui alla delibera n. 1 dell'1.09.2017 del Commissario ad Acta, così come disposto dalla sentenza del

TAR

Campania- Sezione Quinta- n. 818/2018;

b) degli atti, dei quali non si ha conoscenza, adottati dalla Commissione esaminatrice in sede di esame e valutazione dei concorrenti nonché della delibera n. 1 dell'1.09.2017 del Commissario ad Acta;

c) in una agli atti preordinati, connessi e consequenziali;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2019 la dott.ssa G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I. Parte ricorrente, con giudizio cognitorio, impugna, unitamente agli atti presupposti, la deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. Caserta che approva la graduatoria finale di merito della procedura selettiva interna per il conferimento di incarico di sostituzione del Direttore dell'

UOC

Chirurgia Generale del P.O. “S.G. Melorio” di S. Maria C.V., ex art. 18 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria dell'8.06.2000, redatta dalla Commissione esaminatrice sulla base della delibera del Commissario ad Acta, nominato con dalla sentenza di questo tribunale, n. 818/2018.

II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di ricorso:

a) violazione dell’art. 15, comma 7 bis, del d.lgs. n. 502/1992, dell’art. 36 bis della legge regione Campania n. 32/1994, dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/1997, dell’art.12 del D.P.R. n. 487/1994 e degli artt. 3 e 18 della l. n. 241/1990, dell’art. 43 D.P.R. n. 445/2000, dell’art. 18

CCNL

08.06.2000, della lex specialis del concorso, dell’allegato D1 alla delibera di G.R.C. n. 214 del 23.2.2007;

b) eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e violazione dei principi del giusto procedimento e di non aggravamento.

III. Si è costituita l’Azienda sanitaria intimata eccependo, preliminarmente l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso e concludendo, in subordine, per il suo rigetto.

IV. All’udienza pubblica dell’8.10.2019, fissata per la trattazione, la causa è stata introitata per la decisione.

V. Si prescinde dalle eccezioni in rito, attesa l’infondatezza del gravame, come integrato dai motivi aggiunti.

V.

1. Si premette in fatto che:

a) nel dicembre 2008 l’ASL provvedeva ad indire una procedura selettiva interna per il conferimento di incarico di sostituzione, ai sensi dell’art. 18 del C.C.N.L. 98/2001 della Dirigenza Medica e Veterinaria, del Direttore dell’UOC di Chirurgia Generale presso il P.O. “S.G. Melorio” di S. Maria C.V.;

b) l’esito della selezione è stato più volte annullato sia in autotutela che in sede giurisdizionale: in particolare, con le sentenze n. 3108/12 e n. 138/2013, quest’ultima in ottemperanza, il Consiglio di Stato ha caducato la terza graduatoria (n. 1033 del 21.12.2009) e la relativa rettifica (n. 703 del 29.05.2013) che disponevano, rispettivamente, prima, l’esclusione del ricorrente e, poi, l’inserimento in graduatoria, la valutazione dei suoi titoli e il collocamento al quarto posto;

c) con sentenza n. 347/2014, resa in ottemperanza e passata in giudicato, questo tribunale ha, altresì, annullato i successivi lavori della Commissione, censurandone il difetto di composizione con riferimento al mutamento dei relativi componenti;

d) con successiva pronuncia n. 5617 dell’8/11/2014 (emessa nel giudizio recante

RG

3224/14) questo tribunale, accogliendo il ricorso proposto dal ricorrente per l’ottemperanza della sentenza da ultimo richiamata, dichiarava l’obbligo dell’ASL di Caserta di darvi esecuzione;

e) posto che non era risultato possibile procedere alla nomina di nuova Commissione esaminatrice, con ordinanza n. 2407/2017 (emessa nel giudizio recante

RG

3224/2017), si incaricato per l’esecuzione della sentenza de qua , in qualità di Commissario ad acta , il Capo dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione Campania, con facoltà di delega, affinché provvedesse “a dare esecuzione alla sentenza di questo Tribunale n. 347/2014” con le seguenti modalità:

“- procedere alla nomina di una nuova Commissione di esperti per la rivalutazione dei titoli vantati dal ricorrente, verificando preventivamente la disponibilità dei relativi componenti allo svolgimento dell’incarico;
- verificare l’effettivo insediamento della Commissione, monitorando costantemente l’espletamento dei relativi valori;
- rimettere a questo Tribunale gli esiti della attività valutativa compiuta e le determinazioni conseguentemente assunte dalla Amministrazione”;

f) con deliberazione n. 1 del 01/09/2017, il Commissario ad acta , a conclusione delle attività per la esecuzione della sentenza, dava atto degli esiti della graduatoria di merito stilata dalla Commissione di esperti appositamente costituita per l’esecuzione della sentenza de quo ;
tale atto confermava lo stesso ordine di classifica dei precedenti: il ricorrente continuava, cioè, ad occupare il quarto posto in graduatoria (posizione, comunque, non utile ai fini della attribuzione dell’incarico), sia pure con un punteggio diverso e più favorevole;

g) tale delibera veniva depositata in atti sia dal Commissario ad acta , con nota del 6/09/2017, che dalla

ASL

Caserta, con le memorie difensive del 29/11/2017, nell’ambito del giudizio recante

RG

3224/14 promosso innanzi a questo tribunale per ottemperanza della sentenza 347/2014;

h) con note di udienza del 12/12/2017 rese nell’ambito di detto giudizio, il procuratore di parte ricorrente, in particolare, affermava che “allo stato, pur avendo il Commissario ad acta provveduto a rimettere a questo Tribunale gli esiti della attività valutativa compiuta, non risulta che l’ASL abbia ancora provveduto all’approvazione della nuova graduatoria e conseguente nomina del vincitore, nonostante la trasmissione in data 4/9/2017 degli indicati esiti dell’attività del Commissario ad acta ”;

i) con sentenza n. 818 del 7.02.2018 resa a definizione del detto gravame, questo tribunale, premesso che “il Commissario ad acta ha portato a compimento i compiti assegnatigli avendo proceduto alla rivalutazione dei titoli del ricorrente e che le risultanze della Commissione di esperti (costituita con nota del 1° agosto 2017 n. 529040) sono state trasmesse sia alla ASL di Caserta che al procuratore di parte ricorrente (cfr. nota depositata il 6 settembre 2017)”, assegnava alla

ASL

Caserta il termine di gg 60 per il recepimento formale degli atti della Commissione di esperti;

l) in esecuzione al disposto di cui alla richiamata sentenza n. 818/2018, la

ASL

Caserta, nel prendere atto delle risultanze della delibera del Commissario ad acta , emanava la delibera 235 del 23.02.2018, gravata, con cui procedeva alla riapprovazione della graduatoria finale di merito nonché alla conseguente nomina del vincitore, nel rispetto delle risultanze della Commissione suddetta;

m) con successiva delibera n. 386 del 27/03/2018, avente ad oggetto la predetta “Delibera 235 del 23/2/2018. Errata corrige”, si procedeva alla sua rettifica limitatamente alla correzione della sentenza del

TAR

Campania, Sez. Quinta, ivi riportata, inserendo quella di effettivo riferimento.

V.

1.1. Con il primo motivo di ricorso, la parte si lamenta, nuovamente, dell’illegittima composizione della Commissione esaminatrice, profilo che avrebbe inficiato tutti gli atti concorsuali adottati ed il suo esito.

V.

1.2. Deduce, in proposito, che dalla Deliberazione del Commissario ad acta n. 1 dell’1.01.2017 emergerebbe che si sarebbe provveduto all’identificazione dei tre componenti della Commissione previo sorteggio dall’elenco regionale dei titolari di struttura complessa della disciplina di Chirurgia Generale.

La disciplina recata dalle norme richiamate, con riferimento proprio alla procedura concorsuale per la nomina di Dirigente di struttura complessa, prescriverebbe, di contro, che la Commissione esaminatrice sia composta dal direttore sanitario dell’azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire.

Conseguentemente la Commissione esaminatrice sarebbe stata formata illegittimamente in quanto è stata composta da soli tre componenti mentre il Direttore sanitario dell’

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