TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2010-12-13, n. 201000332
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N. 00332/2010 REG.SEN.
N. 00172/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NME DEL POPOLO ITALIAN
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
sezione autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 172 del 2009, proposto da:
F P, rappresentato e difeso dagli avv. C B e M N, con domicilio eletto presso il loro studio in Bolzano, corso Italia, 32;
contro
Comune di Bolzano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. A M, B M G e G A, con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Bolzano, vicolo Gumer, 7;
nei confronti di
F S, rappresentato e difeso dagli avv. S G e M B, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Bolzano, piazza Mazzini, 39/2;
per l'annullamento
1) della concessione edilizia n. 77/2009 rilasciata al signor F S in data 20.04.2009 (doc. n. 1), nonché, occorrendo, di ogni atto precedente, presupposto, infraprocedimentale e conseguente, ivi compreso:
2) il parere positivo della commissione edilizia comunale dd. 19.11.2008 (doc. n. 2),
3) la comunicazione del Comune di Bolzano dd. 25.11.2008 prot. n. 100282/08 a firma congiunta dell’Assessore all’urbanistica e del responsabile dell’ufficio servizio edilizia (doc. n. 3).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano e di F S;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2010 M R D e uditi per le parti i difensori: avv. M. Natzler per il ricorrente e avv. A. Merini per il Comune di Bolzano;
Considerato:
a) che in data 10 novembre 2010 è stato depositato in segreteria atto di rinuncia al ricorso a spese integralmente compensate, controfirmato dai difensori di parte controinteressata per accettazione e regolarmente notificato al Comune di Bolzano;
b) che la dichiarazione di rinuncia del ricorrente, così come l’accettazione della stessa da parte del controinteressato, sono state formulate tramite i rispettivi difensori, muniti di procura speciale di rinunciare agli atti e di accettare la rinuncia;
c) che in data 17 novembre 2010 è stato depositato anche l’atto di accettazione della rinuncia a spese compensate, a firma del Sindaco del Comune di Bolzano, ad un tanto autorizzato con la delibera della Giunta comunale n. 762 del 9.11.2010;
d) che in esito alla dichiarazione di rinuncia ed alle relative accettazioni depositate non resta che prenderne atto e dichiarare l’estinzione del giudizio;
e) che le spese del giudizio vanno compensate, stante l’accordo delle parti;