TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2015-02-07, n. 201502287

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2015-02-07, n. 201502287
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201502287
Data del deposito : 7 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08341/2005 REG.RIC.

N. 02287/2015 REG.PROV.COLL.

N. 08341/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8341 del 2005, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti V M e A C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. E M in Roma, via Tacito, 50;



contro

Il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;



per l'annullamento

del provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, del 30 maggio 2005 cui il ricorrente è stato giudicato non idoneo all’arruolamento nei volontari in ferma breve nell’Arma dei Carabinieri, in quanto non è stato riconosciuto in possesso dei requisiti indicati nello specifico profilo psicoattitudinale di cui all’art. 53, comma 6, del D.lgs. n. 198 del 1995;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2014 il dott. V B e uditi l’avv. V M per il ricorrente e l’avv. dello Stato Alessandro Maddalo per il Ministero della Difesa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, notificato il 14 settembre 2005 e depositato il successivo 22 settembre, il ricorrente, in qualità di aspirante Carabiniere effettivo in virtù dell’istanza presentata per l’ammissione Corso/concorso per l’assunzione di allievi carabinieri, indetto con bando pubblicato il 28 maggio 2004, ha impugnato l’atto epigrafe, deducendo i vizi di eccesso di potere sotto il profilo della erronea valutazione medico specialistica e psico-attitudinale, contraddittorietà, illogicità e/o insufficienza della motivazione.

L’Arma dei Carabinieri ha escluso il ricorrente dal concorso per l’arruolamento nell’Arma perché ritenuto privo dei

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