TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-03-29, n. 202301061

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-03-29, n. 202301061
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202301061
Data del deposito : 29 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/03/2023

N. 01061/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01647/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1647 del 2014, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati C V G e P T, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato C V G in Catania, via Pasubio, 18;



contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato V G, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato G C in Catania, via Livorno, 10;
Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;



nei confronti

-OMISSIS- S.n.c. e -OMISSIS- S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Andrea Scuderi e Giovanni Mandolfo, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Catania, via Vincenzo Giuffrida 37;



per l'annullamento

1) della concessione edilizia 005/14, rilasciata dal Comune di -OMISSIS- in data 16/01/14, conosciuta in data 01/04/14;

2) dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 e ss. mm. e ii. D.lgs n. 142/04, della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS- prot. n. 12106 del 19/09/13, conosciuta in data 01/04/14;

3) di tutti gli atti, provvedimenti, pareri, ancorché non conosciuti, presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS- e di -OMISSIS- S.n.c. e -OMISSIS- S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 13 febbraio 2023, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. G G A D e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. -OMISSIS-, parte ricorrente, è adiacente al complesso edilizio sito in -OMISSIS- nel v.le -OMISSIS- n. 325, di proprietà della -OMISSIS- S.n.c.; l’area in cui insistono gli immobili della predetta società fa parte del complesso immobiliare risalente al XIX secolo denominato “-OMISSIS-”, il cui parco è stato sottoposto a vincolo paesaggistico, ex art. 1, comma 2, legge n. 1497/1939, con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 694 del 27 maggio 1974.

Nel corso degli anni la dimora, originariamente un corpo unico a una elevazione, ha subito diversi rimaneggiamenti.

Un primo ampliamento è stato realizzato in virtù della licenza edilizia n. 1474 del 1970 e attraverso interventi abusivi poi regolarizzati con la concessione edilizia in sanatoria n. 23 del 1988; la struttura risultante da questi interventi era costituita da un corpo centrale di tre livelli fuori terra, da due corpi ad esso contigui di due livelli e da due corpi ad una elevazione.

Successivamente il Comune di -OMISSIS- ha rilasciato altre due concessioni edilizie - n. 1155 del 15 dicembre 1988 e n. 141 del 24 maggio 1991, per l'ampliamento della struttura ai sensi dell’art. 36 della legge reg. n. 37/1985, alle quali i titolari non hanno dato seguito.

La consistenza odierna del complesso edilizio, costituito dal suddetto blocco edilizio e da un ulteriore ampliamento a destra del corpo centrale discende dai successivi titoli edilizi: dalla concessione n. 57/97, ottenuta per la ristrutturazione e l'ampliamento dell'immobile ex artt. 36 L.R. n. 37/1985 22 L.R. n. 3419/96; agli interventi assentiti non è stato dato seguito e la ditta ha chiesto e ottenuto (concessione edilizia n. 96/07) l'approvazione del progetto di variante alla precedente concessione (in realtà, il procedimento che aveva dato luogo alla prima concessione era da considerarsi esaurito e la ditta decaduta dal diritto di costruire, con le agevolazioni derogatorie, in virtù della medesima).

-OMISSIS-, poco dopo l'inizio dei lavori di costruzione dell'ampliamento previsto a sinistra del corpo centrale, in prossimità del confine (un edificio di tre piani fuori terra di cui è visibile lo scavo di fondazione), ha impugnato le concessioni edilizie n. 57/97 e 96/07 e il Tribunale adito, con ordinanza n. 555 del 26 marzo 2009 ha accolto la domanda di sospensione dell'esecuzione dei titoli edilizi; il provvedimento è stato poi confermato dal C.G.A.R.S., con ordinanza n. 958 del 3 settembre 2009.

In data 20 novembre 2012, prot. n. 13875 i proprietari del complesso edilizio hanno inoltrato al Comune di -OMISSIS- una nuova istanza di concessione edilizia a modifica delle concessioni n. 57/97 e successiva variante n. 96/07; il progetto allegato all'istanza, come illustrato nella relazione tecnica, prevede “ la rifunzionalizzazione ed il completamento della struttura alberghiera esistente, ubicata in viale -OMISSIS- n. 325 a -OMISSIS-, e da questa separata da uno splendido parco verde privato ”. Attraverso una diversa distribuzione interna dei volumi e delle superfici e l'individuazione della dotazione minima di parcheggi prevista dal vigente piano regolatore, l'intento dei proprietari è rimasto quello di costruire l'edificio di tre livelli adiacente a -OMISSIS-.

Il lotto interessato dall'intervento è censito in catasto all'interno della particella n. 9 del foglio n. 28, che ricade in parte in parte in zona territoriale omogenea “B4b - tessuto edificato a media densità di tipo b” (art. 23 N.T.A. del vigente P.R.G.) e in parte in “Vpt - Parchi e giardini provati sottoposti a tutela” (art. 103 NTA).

Gli interventi di rifunzionalizzazione e di completamento della struttura ad oggi esistente - si legge nella relazione tecnica - sono stati dimensionati alla potenzialità edificatoria del lotto su cui insiste il fabbricato secondo le vigenti disposizioni urbanistiche.

L'art. 23 delle NTA (che disciplina gli interventi in zona B4b), prevede che “le destinazioni d'uso diverse da quella residenziale di cui al precedente comma, quando superiori al 20% della SLA (Superficie Lorda Ammissibile) complessiva, sono ammesse solo a condizione che siano rispettate le prescrizioni relative ai parcheggi stabilite all'art. 96 delle presenti Norme”.

Il piano regolatore, nell'ambito delle destinazioni d'uso ammesse, tra cui quella di tipo Turistica e Ricettiva (TR), consente, tra gli altri, interventi di Nuova costruzione (Nc), in ampliamento delle costruzioni esistenti, solo a condizione che siano rispettate le prescrizioni relative ai parcheggi stabilite all'art. 96 delle medesime Norme.

Ai sensi dell'art. 96 delle NTA, gli interventi di cambio di destinazione d'uso, frazionamento, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, incremento di superficie, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica sono soggetti al reperimento di parcheggi di pertinenza e, per le attività relative alla destinazione d'uso Turistico e Ricettiva (TR), di servizio urbano nella misura minima prevista dalla legislazione vigente.

Nel caso in esame, sulla base dell'ampliamento previsto e della SLA complessivamente utilizzata (3.464,78 mg) e del calcolo effettuato ai sensi dei criteri dettati dall'art. 96 NTA, la dotazione a parcheggio pubblico è stata individuata dal progetto nella misura complessiva di 765,68 mq..

In data 19 settembre 2013, la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS- ha rilasciato, ai sensi dell'art. 146 e ss. mm. e ii. del D.Lgs n. 42/2004, l'autorizzazione paesaggistica per le opere rappresentate negli elaborati progettuali allegati alla richiesta di concessione.

Con contratto di comodato d'uso gratuito dell’8 gennaio 2014 la -OMISSIS- S.n.c. ha ceduto alla -OMISSIS- S.r.l. l'uso dell'intero complesso immobiliare (struttura edilizia e parco) ricadente all'interno della particella 9, foglio 28, con l'obbligo di conservare e custodire il bene con la dovuta diligenza e con il divieto di concederne a terzi, senza consenso scritto, il godimento; la durata del contratto è stata stabilita sino al 31 gennaio 2023.

Il giorno successivo la -OMISSIS- S.r.l. ha stipulato l'atto unilaterale di obbligo alla realizzazione delle opere e di asservimento delle aree ai fini dell'uso pubblico delle stesse ai sensi dell'art. 96, punto c) delle NTA del PRG di -OMISSIS-; al punto 2 dell'atto è stato dichiarato che il bene ceduto in comodato è “ libero da vincoli ... che possano in qualche modo pregiudicarne l'asservimento all'uso pubblico dello stesso ”.

L'area ceduta al Comune per la realizzazione della quantità minima di parcheggio di servizio urbano è la fascia di terreno che corre lungo tutto il confine con il v.le -OMISSIS-, che ricade interamente all'interno del parco della villa, parco oggetto del vincolo paesaggistico del 1974, al quale il P.R.G. ha attribuito la destinazione di “Parchi e giardini privati sottoposti a tutela (Vpt)”.

L'art. 103 delle NTA stabilisce che la destinazione di queste aree “non può essere modificata”; gli interventi consentiti sui giardini privati sottoposti a salvaguardia sono, di norma, quelli di manutenzione ordinaria (Mo), manutenzione straordinaria (Ms).

Il decreto di vincolo paesaggistico evidenzia poi che il parco di “-OMISSIS-” “ è caratterizzato da stupenda varietà e maestosità arboreti ” e che “ per il fatto di essere compreso nell'ambito della città parco costituisce per la maestosa vegetazione un'oasi di verde godibile anche dalla pubblica strada ”; proprio la godibilità dalla pubblica via dei giganteschi alberi d'alto fusto determinò la Commissione Provinciale per

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