TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-10-23, n. 202315600
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Testo completo
Pubblicato il 23/10/2023
N. 15600/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08925/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8925 del 2023, proposto da:
Campania Alimentare S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. e da -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato L T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 323;
contro
Aeronautica Militare, Ufficio Generale Centro Responsabilita' Amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consip S.p.A., non costituito in giudizio;
nei confronti
Ingrosso e Dettaglio Alimentari di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Carotenuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dei seguenti atti:
a) della Determina M_D ARM086 0024405 - 2023 del 16.5.2023, pubblicata e comunicata il 17.5.2023, con cui è stata aggiudicata la procedura di gara relativa alla procedura ristretta in otto lotti ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, art. 55 attraverso il Sistema Dinamico di Acquisizione “Alimenti e ristorazione ID 2320” (SDAPA) indetto dalla CONSIP S.p.A per la conclusione di uno o più Accordi Quadro per il triennio 2023-2025 aventi per oggetto la fornitura con carattere di somministrazione di generi alimentari per il confezionamento del vitto presso vari EE/DD/RR dell'A.M. su cui basare la stipula dei discendenti atti di adesione in spesa delegata in favore della ditta Ingrosso e Dettaglio -OMISSIS- – Lotto 2 – CIG 9708367DE1; b) delle note prot. 6667 e 6665 del 17.5.2023 con cui è stato comunicato ai concorrenti l'aggiudicazione in favore della ditta Ingrosso e Dettaglio -OMISSIS-; c) dei verbali di gara e le Determine con cui è stata disposta l'ammissione in gara della ditta Ingrosso e Dettaglio -OMISSIS-; d) della Determina M_D ARM086 0022456 – 2023 del 2.5.2023 con cui è stato modificato il valore dell'affidamento; e) della documentazione relativa alla fase di verifica della congruità del prezzo offerto; f) della lex specialis, del Capitolato d'oneri e della Determina a contrarre; g) del provvedimento meramente confermativo M_D ARM086 REG2023 0007154 del 25.5.2023; h) dei chiarimenti resi dalla SA; i) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, nonché per la declaratoria del diritto all'aggiudicazione e per il subentro nel contratto eventualmente stipulato dall'aggiudicataria previa dichiarazione di inefficacia dello stesso, con espressa riserva di incardinare un giudizio per il risarcimento del danno ex art. 30, comma 5, CPA, nonché in via subordinata per l'annullamento dell'intera procedura di gara, nonché per l'annullamento dei seguenti provvedimenti già impugnati nell'ambito del giudizio RG -OMISSIS-/2023 pendente dinanzi a Codesto TAR: a) del provvedimento M_D ARM086 0014072 – 2023 del 15.2.2023 con cui è stato disposto l'annullamento in autotutela della procedura di gara Annullamento d'ufficio in autotutela della procedura aperta predisposta ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 art. 55 attraverso il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) di CONSIP S.p.A per la conclusione di un Accordo Quadro per il triennio 2023-2025 avente per oggetto la fornitura con carattere di somministrazione di generi alimentari per il confezionamento del vitto presso vari E/D/R dell'A.M. su cui basare la stipula dei discendenti atti di adesione in spesa delegata; b) della nota prot. M_D ARM086 REG2023 0002173 del 16.2.2023 con cui è stato comunicato l'intervenuto annullamento in autotutela della procedura di gara; c) del parere precontenzioso ANAC n. 33 del 25.1.2023; d) di tutti i documenti con cui l'Amministrazione ha deciso di conformarsi al detto parere ANAC n. 33/2023; e) della comunicazione di revoca della gara pubblicata sul sito della SA in data 21.2.2023; f) di tutti i verbali di gara laddove hanno consentito la sospensione e l'annullamento della procedura di gara; g) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali nonché in via subordinata per l'accertamento del diritto del ricorrente al risarcimento del danno patito a causa dell'illegittimo annullamento in autotutela della lex specialis.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Aeronautica Militare, Ufficio Generale Centro Responsabilita' Amministrativa, del Ministero della Difesa e della ditta Ingrosso e Dettaglio Alimentari di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 16 giugno 2023 e depositato il giorno 19 dello stesso mese, la società Campania Alimentare S.r.l., agendo in proprio e quale mandataria del costituendo RTI con la società “-OMISSIS-” S.r.l. (anch’essa ricorrente), ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la determina del 16.05.2023 del Capo Ufficio Generale Centro Responsabilità Amministrativa (UGCRA) dell’Aeronautica Militare nella parte in cui ha disposto l’aggiudicazione del lotto 2 alla ditta Ingrosso e Dettaglio Alimentari di -OMISSIS-, nell’ambito della procedura ristretta, suddivisa in otto lotti ai sensi dell’art. 55 D.lgs. n. 50/2016, attraverso il Sistema Dinamico di Acquisizione “Alimenti e ristorazione ID 2320” (SDAPA) indetto dalla CONSIP S.p.A., per la conclusione di uno o più Accordi Quadro per il triennio 2023-2025, aventi ad oggetto forniture con carattere di somministrazione di generi alimentari per il confezionamento del vitto, a beneficio di vari enti dell’A.M. (doc. 1 ric.).
Il criterio di aggiudicazione applicato era quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 (art. 16 del Capitolato d’oneri).
La durata dell’Accordo Quadro è triennale, con cessazione dei suoi effetti al raggiungimento dell’importo massimo previsto e con riserva della Stazione Appaltante di richiedere un aumento opzionale del valore del singolo accordo quadro.
Per il Lotto 2 il valore a base d’asta era di Euro 5.000.198,53.
Per l’aggiudicazione del lotto de quo hanno concorso due soli operatori economici, la ricorrente Campania Alimentare S.r.l. e la ditta Ingrosso e Dettaglio Alimentari -OMISSIS-, la quale si è aggiudicata la gara offrendo un ribasso del 28,02% (pari ad Euro 1.400.866,76) corrispondente ad una offerta di Euro 3.599.331,77 oltre IVA al 4%.
2. Campania Alimentare S.r.l. ha impugnato l’aggiudicazione in favore della ditta Tribuno Giuseppe e gli altri atti della procedura di gara in epigrafe indicati per le ragioni di seguito riassunte.
1) “Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 83 D.lgs. 50/2016) - Violazione dell’art. 7.1 del CSA – Sull’assenza del requisito di fatturato specifico in capo all’aggiudicataria.”.
L’art. 7.1 del CSA prevedeva, per il lotto 2, che, ai fini della ammissione alla gara, l’operatore doveva dimostrare di avere conseguito nell’ultimo triennio un fatturato globale minimo complessivo “nello specifico settore” di Euro 1.666.566,17.
L’aggiudicataria ha dichiarato un fatturato globale nel triennio dal 2020 al 2022 di oltre euro 6.000.000,00 (e dunque di gran lunga superiore al valore soglia prescritto dal citato art. 7.1).
La ricorrente contesta però che, corrispondendo ad altra prescrizione della “lex specialis” - la quale richiedeva ai concorrenti di dichiarare l’esecuzione di “servizi similari o identici alla presente fornitura nell’ultimo triennio (2020/2021/2022) per enti pubblici come da esempio sottostante…” – la ditta Tribuno ha elencato alcune forniture alimentari eseguite per enti della Difesa per importi che, sommati, corrispondono ad un totale dei corrispettivi pari a Euro 1.331.990,00, valore all’evidenzia inferiore al suddetto valore soglia di Euro 1.666.566,17.
Di qui la conclusione della Campania Alimentare secondo cui la controinteressata sarebbe stata priva del requisito di partecipazione richiesto.
2) “Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 32, 56, 59 D.lgs. 50/2016) – Violazione degli artt. 14, 16 e 20 del