TAR Bari, sez. II, sentenza 2010-03-17, n. 201000973

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2010-03-17, n. 201000973
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201000973
Data del deposito : 17 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02588/1999 REG.RIC.

N. 00973/2010 REG.SEN.

N. 02588/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2588 del 1999, proposto da:
Alcatel Italia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. V C e F L, con domicilio eletto presso F L in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

contro

Comune di Cerignola, rappresentato e difeso dall’avv. A L, con domicilio eletto presso A L in Bari, via Nicolai, 29;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

1) del provvedimento prot. n. 1/A/99 del 15 Settembre 1999, con il quale il Dirigente del 3° e 4° settore del Comune di Cerignola ha disposto la revoca dell’autorizzazione edilizia n. 9/A99 del 10.9.1999, rilasciata ai sensi dell’art. 13 legge n. 47/1985 alla società ricorrente, relativa all’installazione di infrastrutture per stazione radio-base per l’espletamento del servizio radiomobile di comunicazione Wind Sistema “GSM 900” e “DCS 1800” in via Modena n. 6;

2) di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché allo stato incognito;

nonché per il risarcimento dei danni subiti dalla Società ricorrente in conseguenza del provvedimento impugnato ai sensi degli artt. 34 e 35 decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cerignola;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2010 il dott. F C e uditi per le parti i difensori avv. F. Lofoco e avv. I. Lagrotta, su delega dell’avv. A. Loiodice;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il presente ricorso deve essere accolto in quanto fondato.

La società ricorrente Alcatel s.p.a. impugna il provvedimento prot. n. 1/A/99 del 15 Settembre 1999 adottato dal Dirigente del 3° e 4° settore del Comune di Cerignola che revoca la precedente autorizzazione edilizia n. 9/A99 del 10.9.1999, rilasciata ai sensi dell’art. 13 legge n. 47/1985 alla stessa società ricorrente, relativa all’installazione di infrastrutture per stazione radio-base per l’espletamento del servizio radiomobile di comunicazione Wind Sistema “GSM 900” e “DCS 1800” in via Modena n. 6 – Cerignola.

Il provvedimento di revoca gravato in questa sede si fonda sulla discrasia tra l’ubicazione dell’intervento riportata sia nello “Stralcio catastale” che nello “Stralcio viabilità” da un lato e l’ubicazione riportata negli ulteriori grafici della pratica dall’altro.

Secondo la società ricorrente si è trattato di un mero errore materiale che poteva e doveva essere corretto con una semplice richiesta di integrazione documentale. Pertanto l’adozione di un provvedimento di autotutela si è rivelata, secondo la prospettazione di parte ricorrente, illegittima.

Inoltre la ricorrente afferma che è stato violato l’art. 7 legge n. 241/1990 (i.e. omessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca della precedente autorizzazione edilizia);
che con una semplice integrazione documentale l’autorizzazione in sanatoria sarebbe stata sicuramente rilasciata posto che è evidente che l’intervento riguarda un immobile sito in via Modena, 6 in Cerignola;
che non è possibile una revoca (provvedimento di autotutela che si fonda per definizione su un vizio di inopportunità del provvedimento di primo grado) di una autorizzazione edilizia in sanatoria (nel caso di specie, peraltro, il provvedimento gravato non deduce alcun vizio di inopportunità del provvedimento revocato);
che, anche a voler considerare il provvedimento gravato quale provvedimento di annullamento in autotutela, lo stesso non motiva in alcun modo sull’interesse pubblico attuale e concreto alla rimozione del provvedimento di primo grado e sul vizio di legittimità (i.e. errore determinante) di detto provvedimento.

I vizi del provvedimento di revoca dedotti da parte ricorrente sono fondati poiché emerge indiscutibilmente dagli atti del processo che è stata omessa la prescritta comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, che non si è data alcuna possibilità alla odierna ricorrente di integrare, alla stregua della previsione normativa di cui all’art. 6, comma 1, lett. b) legge n. 241/1990, la documentazione prodotta al fine di rettificare un mero errore materiale, che è stato adottato un provvedimento di autotutela assolutamente non motivato in ordine ai presupposti di legge (ora rispettivamente art. 21 quinquies legge n. 241/1990 ed art. 21 nonies legge n. 241/1990) che ne consentono l’adozione (per il provvedimento di revoca: sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell’interesse pubblico originario;
per il provvedimento di annullamento d’ufficio: vizio di legittimità del provvedimento di primo grado;
sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dello stesso).

Dalle considerazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso introduttivo e per l’effetto l’annullamento del provvedimento prot. n. 1/A/99 del 15 Settembre 1999 adottato dal Dirigente del 3° e 4° settore del Comune di Cerignola.

Infine non è provata la richiesta di risarcimento dei danni formulata da parte ricorrente, che, sul punto, non fornisce alcuna prova in ordine al pregiudizio dalla stessa subito in conseguenza dell’agere illegittimo dell’amministrazione comunale. Ne deriva il rigetto della relativa domanda.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

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