TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-05-15, n. 202300636
Ordinanza cautelare
20 luglio 2022
Rigetto
Sentenza
28 febbraio 2025
Sentenza
15 maggio 2023
Ordinanza cautelare
20 luglio 2022
Sentenza
15 maggio 2023
Rigetto
Sentenza
28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 15/05/2023
N. 00636/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00734/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 734 del 2022, proposto da
Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca e Fabiana Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luciano Ancora in Lecce, via Imbriani, 30;
contro
Comune di Carovigno, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
nei confronti
A.R.P.A. - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale - Puglia, in persona del legale rappresentate pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento prot. n. 9477 del 21/4/2022, con il quale il Comune di Carovigno - Area 3 Sportello Unico per l'Edilizia - ha rigettato l’istanza di autorizzazione presentata il 15/12/2021 e ordinato a Iliad Italia S.p.A. di sospendere i lavori di installazione di una Stazione Radio Base per telefonia mobile in Carovigno, Via Martiri di Bologna s.n.c., N.C.E.U. foglio 51, p.lla 507 sub. 2, nonché dell'art. 61 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale del 10 agosto 2020 n. 13 e di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ancorché non noto;
e per l’accertamento e la declaratoria
del silenzio assenso formatosi, ai sensi dell'art. 87, comma 9 D. Lgs. n. 259/2003 e ss.mm., sull'istanza di autorizzazione presentata da Iliad Italia S.p.A. il 15 dicembre 2021 relativa all'installazione di una Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile presso il Comune di Carovigno, via Martiri di Bologna, 5A, e del conseguente diritto di Iliad Italia S.p.A. all'installazione ed utilizzo della stessa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e udito per la parte ricorrente l’avv.to G. Capozza, in sostituzione dell'avv.to V. Mosca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.E’ impugnato, l’epigrafato provvedimento (unitamente agli ulteriori atti comunali ut supra indicati) prot. n. 9477 del 21 aprile 2022, con il quale il Responsabile del Sevizio - Area 3 Sportello Unico per l’Edilizia - del Comune di Carovigno ha ordinato a Iliad Italia S.p.A. la sospensione dei lavori e il rigetto della istanza di autorizzazione, presentata il 15 dicembre 2021 ai sensi degli artt. 87 e 88 D. Lgs. n. 259/2003, per l’installazione di una Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile presso il Comune di Carovigno, in via Martiri di Bologna, s.n.c. (N.C.E.U. del Comune di Carovigno, Foglio 51, particella 507 sub. 2), proposta dalla Società ricorrente. Quest’ultima chiede, altresì, l’accertamento della formazione del silenzio assenso, ai sensi dell’art. 87 comma 9 Decreto Lgs. n. 259/2003, sulla predetta istanza di autorizzazione del 15 dicembre 2021 e del conseguente diritto all’installazione della stessa.
1.1. A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
I.SULL’AVVENUTA FORMAZIONE DEL TITOLO ABILITATIVO TRAMITE SILENZIO ASSENSO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 87 E SS. D.LGS. n. 259/2003 E DEGLI ARTT. 4, 18 E 14 LEGGE 36/2001. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE E, IN PARTICOLARE, PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, NON DISCRIMINAZIONE E CONCORRENZA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE.INCOMPETENZA.
II. SULLA MANCATA COMUNICAZIONE DI UN PREAVVISO DI DINIEGO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10-BIS DELLA LEGGE N. 241/1990 E DEGLI ARTT. 87 E SS. DEL D.LGS. N. 259/2003. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE E, IN PARTICOLARE, PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, NON DISCRIMINAZIONE E CONCORRENZA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE –INCOMPETENZA.
III. SULL’INDEBITO DINIEGO IN RAGIONE DEL PRESUNTO MANCATO INSERIMENTO DELL’IMPIANTO NEL PIANO ANNUALE DELLE INSTALLAZIONI: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990, DEGLI ARTT. 87 E SS. D.LGS. N. 259/2003, DEGLI ARTT. 4, 8 E 14 DELLA LEGGE N. 36/2001. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE E, IN PARTICOLARE, PER DIFETTO DI
ISTRUTTORIA, IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, NON DISCRIMINAZIONE E CONCORRENZA.INCOMPETENZA.
IV.SULL’INFONDATEZZA DEGLI ASSERITI PROFILI DI CARENZA E IRREGOLARITÀ DELL’ISTANZA AUTORIZZATIVA DI ILIAD: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE, DEGLI ARTT. 2, 3 E 7 DELLA LEGGE N. 241/1990 E DEGLI ARTT. 3, COMMA 2 E 86 SS. DEL D.LGS. N. 259/2003. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE E, IN PARTICOLARE, PER INGIUSTIZIA MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, IMPARZIALITÀ, BUON ANDAMENTO, RAGIONEVOLEZZA, NON DISCRIMINAZIONE E CONCORRENZA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. INCOMPETENZA.
1.2. Con