TAR Catania, sez. II, sentenza 2014-12-05, n. 201403216

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2014-12-05, n. 201403216
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201403216
Data del deposito : 5 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01249/1995 REG.RIC.

N. 03216/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01249/1995 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1249 del 1995, proposto da:
M G S e R F, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. S B, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, piazza Abramo Lincoln, n. 19;



contro

Unità Sanitaria Locale n. 35 di Catania (oggi, Azienda Sanitaria Provinciale n. 3 di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. S L V, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, corso Italia, n. 141;
Assessorato Regionale Sanità, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;



per l'annullamento

- della deliberazione del 30 giugno 1994, n. 241 del Commissario Straordinario dell’Unità Sanitaria Locale n. 35 di Catania, avente per oggetto. “ Art. 8 del D.lgs. n. 517/1993 – definizione ed articolazione del Primo Livello Dirigenziale del ruolo sanitario – Applicazione ”, nella parte in cui i ricorrenti, inquadrati nel primo livello dirigenziale, sono stati inseriti nella fascia economica “ B ”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Unità Sanitaria Locale n. 35 di Catania e dell’Assessorato Regionale Sanità;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2014 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, all’epoca del ricorso dipendenti dell’Azienda Sanitaria Locale n. 35 di Catania con la posizione funzionale rispettivamente di farmacista collaboratore ed assistente medico (entrambi nono livello), impugnano il provvedimento in epigrafe, con cui tale Azienda Sanitaria Locale, nell’approvare la ricognizione al 31 dicembre 1993 del personale del nono e del decimo livello del ruolo sanitario, li riconduceva al nuovo primo livello dirigenziale, inquadrandoli, però, nella seconda fascia economica (c.d. “ fascia B ”).

In particolare, tali ricorrenti, chiedono l’annullamento di tale determinazione, assumendo l’illegittimità costituzionale del comma 2 bis dell’art. 18 del d.lgs. n. 502/992, introdotto dall’art. 19 del d.lgs. n. 57/93, ovvero della normativa in

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