TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2014-05-03, n. 201400633
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N. 00633/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00649/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 649 del 2014, proposto da:
F G, rappresentato e difeso dagli avv. C P, G P, con domicilio eletto presso Gianfilippo Maradei in Catanzaro, via G. Scalise N 5;
contro
Commissione Elettorale Circondariale di Castrovillari;Prefetto di Cosenza, rappresentato e difeso dall'avv. F P, con domicilio eletto presso F P in Cosenza, Prefettura di Cosenza;
nei confronti di
Lista "Il Cambiamento";
per l'annullamento
del verbale n.47 del 27/04/2014 della Commissione Elettorale Circ. di Castrovillari con il quale e' stato deliberato la non ammissione alle consultazioni elettorali amm.ve del Comune di Spezzano Albanese (cs)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Prefetto di Cosenza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella up speciale elettorale del giorno 3 maggio 2014 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell’art. 129, sesto comma, del Codice del processo amministrativo, in base al quale il giudizio avverso gli atti di esclusione del procedimento preparatorio per le elezioni comunali è deciso all’esito dell’udienza con sentenza, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.
Con ricorso, F G chiedeva l’annullamento del verbale n. 47 del 27.4.2014 della Commissione Elettorale Circondariale di Castrovillari, con il quale era stata deliberata la non ammissione alle consultazioni elettorali amministrative del Comune di Spezzano Albanese indette per il 25.5.2014, della lista denominata “Movimento 5 Stelle Beppe Grillo.it”. Riferiva: che la Commissione elettorale non ammetteva la lista in questione in quanto la presentazione della stessa era avvenuta oltre il termine legalmente previsto, il modello base relativo alle sottoscrizioni non risultava debitamente compilato perché non riportava l’indicazione del candidato a sindaco né luogo e data di nascita, la lista non risultava corredata dei certificati elettorali relativi ai sottoscrittori e ai candidati, il modello contenente i 44 sottoscrittori risultava incompleto;che il Segretario Comunale accertava la presenza del ricorrente negli uffici elettorali fin dalle ore 12,00, ma rappresentava che la stessa era consegnata solo alle 12,48;che il ritardo era dovuto a un evento non imputabile al ricorrente;che i certificati elettorali non erano consegnati a causa del fatto che il dipendente comunale non li forniva per tempo;che era presente nella stanza in questione, anteriormente all’orario previsto per la presentazione delle liste;che dalle dichiarazioni del Segretario emergeva che il ritardo nella presentazione e l’incompletezza del modello erano imputabili al Segretario stesso, il quale, rilevata la presenza di una cancellatura, consigliava la nuova redazione del modello stesso;che tali circostanze non emergevano dal verbale impugnato.
Impugnava il provvedimento per falsa applicazione dell’art. 28, commi 10 e 11, del d.p.r. 16.5.1960 n. 570, violazione o falsa applicazione dell’art. 28, comma 4, del d.p.r. 16.5.1960 n. 570, eccesso di potere per ingiustizia manifesta, illogicità, irragionevolezza, violazione del principio di massima partecipazione, violazione dell’art. 51 Cost. Riferiva: che, nel caso di specie, i candidati e i presentatori si trovavano all’interno dell’edificio comunale ben prima dello spirare del termine previsto dalla norma;che dalle ore 11,40 erano muniti di tutta la documentazione di rito da presentare e alle ore 12,00 risultavano presenti nella stanza del Segretario Comunale che, impegnato nella ricezione della lista di candidati precedente, non riusciva a prendere per tempo la documentazione della lista in questione;che l’eventuale ritardo, limitato nel tempo, non doveva comportare l’esclusione della lista;che la mancata indicazione del sindaco nel modello base non poteva comportare l’esclusione della lista, in quanto la medesima indicazione era contenuta nel modello integrativo di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale;che la presentazione della lista era avvenuta regolarmente;che la mancata indicazione della data e del luogo di nascita del candidato a Sindaco non poteva comportare l’esclusione della lista in mancanza di espressa sanzione nel medesimo senso;che la mancata allegazione dei certificati elettorali non era un vizio tale da ingenerare l’esclusione della lista, in quanto gli stessi potevano anche essere depositati in data successiva;che i certificati elettorali mancanti potevano essere tranquillamente acquisiti dalla Commissione elettorale circondariale;che la decisione della Commissione elettorale era illogica, ingiusta e contraria al principio di massima partecipazione.
2. Il ricorso deve trovare accoglimento.
Per quanto concerne l’orario limite per la presentazione delle liste, il prevalente e condivisibile orientamento giurisprudenziale ha evidenziato che, in un contesto di favore per la più ampia partecipazione delle liste alla competizione, è privo di rilevanza, ai fini dell’ammissione di una lista, il lieve scostamento di orario nella presentazione, tutte le volte in cui i presentatori si trovino nella casa comunale all’ora di scadenza del termine ed ove il ritardo sia anche giustificato da ragioni eccezionali ed imprevedibili non imputabili ai soggetti interessati (Tar Toscana, Sez. II, 30 aprile 2014, n. 663, secondo la quale in base a principio del favor partecipationis deve escludersi che possa essere disposta l’esclusione della competizione elettorale di una lista ove non risulti chiaramente, dal relativo verbale, il motivo reale ed effettivo che ha portato al protrarsi delle operazioni di ricezione della lista, comunque avviate entro il termine prescritto;Tar Pescara Abruzzo, sez. I, 26 aprile 2011, n. 290;Tar Pescara Abruzzo, 21 maggio 2009, n. 366;Tar Campania Salerno, Sez. I, 23 novembre 2012, n. 2125;Cons. St., Sez. V, 4 marzo 2002, n. 1271).
Nel caso di specie può ritenersi provata la circostanza della presenza fisica del delegato della lista all’interno degli uffici comunali al momento della scadenza dell’orario di presentazione, deponendo, in tal senso, anche la dichiarazione resa dal Segretario Comunale del Comune di Spezzano Albanese.
Non appare poi addebitabile alla parte ricorrente il tempo occorso per l’attività di deposito della documentazione tenuto conto, da un lato, dell’impegno del Segretario all’autenticazione delle firme della precedente lista e dal suggerimento al delegato in relazione alla nuova redazione del modello base a causa di una preesistente cancellatura, come dichiarato da parte ricorrente, dall’altro, del fatto che l’autenticazione e le varie operazioni connesse alla compilazione dei modelli e alla consegna degli stessi possono avvenire ed essere svolti dinanzi al Segretario Comunale addetto alla ricezione della documentazione stessa.
La soluzione della controversia in termini favorevoli per parte ricorrente risulta, d’altro canto, in linea con il d.l. n. 29 del 2010, volto ad assicurare nel modo più ampio il favor electionis o partecipationis , in base al quale si considera assolto l’obbligo di rispetto dei termini orari di presentazione delle liste con l’ingresso nei locali dell’ufficio preposto dei delegati muniti della prescritta documentazione, precisando altresì che “la presenza entro il termine di legge ... può essere provata con ogni mezzo idoneo" (cfr. Tar Campania Napoli, Sez. II, 22 marzo 2010, n. 1531;Cons. Stato, Sez. V, 18 dicembre 2009, n. 8420;Cons. Giust. Amm. Sic., 7 ottobre 2008, n. 839;Tar Toscana, Sez. II, 16 novembre 2001 n. 1576).
Sulla base delle dichiarazioni del Segretario Comunale contenute nel relativo verbale e delle circostanze di fatto come descritte nel ricorso introduttivo deve ritenersi adeguatamente provata la presenza del ricorrente all’interno dei locali preposti alla consegna della documentazione e deve ritenersi adeguatamente provata la non imputabilità del ritardo nella consegna della documentazione in questione al dipendente addetto.
3. Il secondo vizio risultante dal provvedimento impugnato è rappresentato dalla mancata indicazione del nominativo del sindaco, nonché della sua data e luogo di nascita all’interno del modello base.
Tale indicazione, secondo i ricorrenti, risulta adeguatamente indicata nell’ambito del modello integrativo.
La ratio cui è sottesa la previsione in oggetto è rappresentata dall’esigenza di tutelare la volontà dei sottoscrittori che devono essere resi edotti del nominativo del sindaco e dei candidati al momento della sottoscrizione. Tale ratio risulta adeguatamente tutelata nel caso di specie, anche in considerazione dello specifico contenuto del modello integrativo recante l’indicazione del candidato sindaco e le sue generalità, nonché in considerazione della descritta vicenda relativa alla duplice formazione del modello base, come descritto nel ricorso introduttivo.
Gli artt. 28 e 32 del d.p.r. n. 570/1960 sono disposizioni volte ad assicurare, in funzione della piena e trasparente linearità delle operazioni elettorali, che le sottoscrizioni siano state apposte su moduli atti a consentire la conoscenza della lista e la piena e indubitabile consapevolezza circa l’esatta identità dei candidati inclusi (Cons. St., Sez. V, n. 1087/2002).
L’esclusione della lista elettorale deve pertanto ritenersi legittima nel caso in cui le sottoscrizioni siano apposte su un modulo di più facciate che non rechi il contrassegno di lista e i nomi dei candidati su ogni foglio e sia semplicemente spillato, senza l’apposizione di un timbro o di una firma che attesti il collegamento fra i vari fogli in relazione a quello contenente il contrassegno e il nominativo dei candidati (cfr. Cons. St., Sez. V, n. 1553/2007;Cons. St., Sez. V, n. 5011/2005;Cons. St., Sez. V, n. 187/2005;Cons. St., Sez. V, n. 263/1990). Tale formalità, secondo un consistente orientamento giurisprudenziale, rappresenta una forma “sostanziale” e non può essere surrogata mediante alternative modalità di indicazioni ai sottoscrittori di lista del contrassegno e dei candidati, essendo necessario che questi ultimi appongano la propria firma su un documento che indichi espressamente il contrassegno e i candidati (Tar Calabria Catanzaro, Sez. II, Sent., 22 aprile 2011, n. 535;Cons. St., Sez. V, 28 novembre 2008, n. 5911).
In materia elettorale, quindi, l’art. 28 citato, stabilendo che la firma dei sottoscrittori delle liste debba essere apposta su moduli recanti le indicazioni appena dette, persegue lo scopo di assicurare che i sottoscrittori abbiano piena consapevolezza della lista che si accingono a presentare, onde la raccolta delle firme deve essere effettuata con un modulo completo degli elementi richiesti, in modo da evitare che gli elettori possano firmare su un foglio che non permetta il proprio collegamento logico a una specifica formazione politica, e, quindi, senza avere alcuna consapevolezza di quale lista si tratti e di quale sia la sua concreta composizione. Lo scopo voluto dalla norma dell’art. 28 cit. è raggiunto anche quando, pur non essendo le firme raccolte su un unico foglio, i diversi fogli siano tuttavia collegati stabilmente fra loro con segni di congiunzione suscettibili di un apprezzamento obiettivo, e, precisamente, quando le sottoscrizioni siano rese su fogli privi di contrassegno ma collegati ai fogli recanti il contrassegno mediante una spilla, e purché il collegamento sia assicurato mediante un timbro o una firma (Cons. St., Sez V, 29 aprile 2011, n. 2556;in senso conforme Cons. St., 26 aprile 2011, n. 2453;Cons. St, Sez. V, 11 gennaio 2011, n. 81;Cons. St., Sez. V, 24 agosto 2010, n. 5925;Tar Catanzaro, Sez. II, n. 338 del 2010;Cons. St., Sez. V, 28 novembre 2008, n. 5911, anche con specifico riferimento all’indicazione dei dati anagrafici del Sindaco).
Nel caso di specie la volontà e la consapevolezza dei sottoscrittori risulta adeguatamente tutelata mediante la sottoscrizione del modello integrativo ove risulta effettivamente indicato il candidato sindaco sostenuto dagli stessi, nonché alla luce della ripresentazione del modello base di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di Sindaco in considerazione della presenza della cancellatura, come argomentato e descritto in ricorso. Ne deriva che l’irregolarità in oggetto non è tale da determinare l’esclusione della lista elettorale in questione.
4. Nel provvedimento di esclusione emerge, ancora, che la lista non risultava corredata dei certificati elettorali dei sottoscrittori e dei candidati.
Il vizio in questione non è tale da comportare l’esclusione della lista in oggetto.
Secondo il condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa (tra le altre, Cons. Stato, Ad. Plen. 30 novembre 1999 n. 23;Tar Lazio, Sez. II, 5 marzo 2009 n. 2310), ai fini della validità delle liste elettorali è sufficiente che esse siano complete, alla scadenza del termine per la presentazione, delle sottoscrizioni richieste ex lege , mentre l’acquisizione dei certificati elettorali dei sottoscrittori fa parte delle operazioni di verifica della regolarità delle sottoscrizioni, che possono essere compiute dagli uffici comunali riceventi, direttamente o su richiesta della commissione o sottocommissione elettorale circondariale, alla stregua degli atti custoditi presso gli uffici stessi, dopo la chiusura della fase di presentazione. Il risultato ermeneutico in questione risulta anche giustificato dal tenore dell’art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale, con principio valido per la generalità dei procedimenti amministrativi, i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni, potendo l’amministrazione procedente richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti necessari (Tar Lazio Roma, Sez. II bis , 27 aprile 2011 n. 3632, Cons. Stato, 3 ottobre 1994, n. 1091, principio espressamente applicabile in ipotesi di elezioni comunali, a differenza di quanto evidenziato dalla giurisprudenza con riferimento ad altri procedimenti elettorali, quale quello regionale per il quale si veda Con. St., Sez. V, 29 ottobre 2013, n. 5219).
5. Il provvedimento impugnato contiene ancora il riferimento a incompletezza e vizio non sanabile del modello contenente 44 sottoscrittori, senza tuttavia specificare la tipologia dei vizi ulteriori a quelli indicati nella motivazione del provvedimento. Deve, pertanto, ritenersi che la motivazione del provvedimento in questione sia, per quanto concerne il vizio in oggetto, generica e inidonea a determinare e individuare la tipologia di vizi che avrebbe interessato le sottoscrizioni in questioni, ne deriva l’inidoneità dello stesso a comportare l’esclusione della lista in questione.
Ne deriva l’accoglimento del ricorso, l’annullamento del provvedimento impugnato e, per l’effetto, l’ammissione alla competizione elettorale della lista in oggetto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza per legge e sono liquidate d’ufficio come in dispositivo in mancanza di nota spese.