TAR Potenza, sez. I, sentenza 2024-06-05, n. 202400291
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Testo completo
Pubblicato il 05/06/2024
N. 00291/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00454/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 454 del 2023, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato D C, con domicilio digitale in atti;
contro
- Ministero dell'interno, Questura di Matera, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi in giudizio ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano, in Potenza, al corso XVIII agosto 1860, n. 46;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento del Questore della Provincia di Matera del 10 luglio 2023, notificato all’interessato l’1 agosto 2023, di revoca del permesso di soggiorno n. I18762923.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e della Questura di Matera;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 24 aprile 2024, il Consigliere avv. B N;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e della Questura di Matera;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla udienza pubblica del giorno 24 aprile 2024, il Consigliere avv. B N;
Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS-, con atto depositato il 16 ottobre 2023, è insorti avverso il provvedimento in epigrafe, di revoca del permesso di soggiorno n. I18762923, deducendo in diritto da più angolazioni la violazione di legge e l’eccesso di potere.
2. L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto nel merito del ricorso.
3. All’esito della camera di consiglio svoltasi il 6 dicembre 2023, con ordinanza n. 155 del 2023, si l’incidentale istanza cautelare è stata rigettata per la ritenuta carenza di fumus boni iuris .
4. In data 10 aprile 2024 parte