TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-05-06, n. 202101484
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Testo completo
Pubblicato il 06/05/2021
N. 01484/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01302/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1302 del 2016, proposto da
GI ZE e OR ZE, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Lo Castro e Massimiliano Pantano, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. di Catania, in Catania, Via Istituto Sacro Cuore 22, e dagli avvocati Letterio Donato e Antonino De Francesco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taormina, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Saitta, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. di Catania, in Catania, Via Istituto Sacro Cuore 22;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Taormina n. 8468 in data 27 aprile 2016 con cui è stata respinta la loro istanza del 28 dicembre 2015 per il rilascio di una concessione edilizia finalizzata alla realizzazione di due interventi: a) la demolizione di un fabbricato esistente e la ricostruzione di un nuovo fabbricato ad una elevazione fuori terra con annesso cantinato su area di sedime diversa, ma ricadente all’interno della stessa proprietà; b) la costruzione di parcheggio interrato multipiano con tre elevazioni al di sotto del piano zero dell’edificio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Taormina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il giorno 28 aprile 2021 il dott. Daniele Burzichelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento del Comune di Taormina n. 8468 in data 27 aprile 2016 con cui è stata respinta la loro istanza del 28 dicembre 2015 per il rilascio di una concessione edilizia finalizzata alla realizzazione di due interventi: a) la demolizione di un fabbricato esistente e la ricostruzione di un nuovo fabbricato ad una elevazione fuori terra con annesso cantinato su area di sedime diversa, ma ricadente all’interno della stessa proprietà; b) la costruzione di parcheggio interrato multipiano con tre elevazioni al di sotto del piano zero dell’edificio.
Nel provvedimento impugnato, il Comune di Taormina, nel precisare che su una precedente istanza in data 17 marzo 2009 l’Amministrazione aveva già espresso il suo diniego con provvedimento n. 901 in data 15 gennaio 2016, ha osservato, in sintesi, quanto segue: a) nella zona A del Piano Regolatore Generale non è consentita la realizzazione di nuovi volumi; b) l’art. 18, secondo comma, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale prevede la demolizione e ricostruzione solo tramite piano particolareggiato; c) la legge regionale n. 13/2015 consente la destinazione degli immobili a parcheggio interrato, ma non la realizzazione di parcheggi multipiano; d) il fabbricato da realizzare insisterebbe in una diversa area di sedime; e) viene in rilievo, nel caso di specie, la demolizione e ricostruzione di un rudere di cui non è possibile accertare la preesistente consistenza; f) non era stata presentata all’Amministrazione, inoltre, una delle tavole di progetto (la sezione trasversale per la verifica delle previsioni di opere di contenimento delle aree e dei fabbricati posti a confine).
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) risultano irrilevanti gli esiti del procedimento con cui il Comune ha espresso il suo diniego, con provvedimento n. 901 in data 15 gennaio 2016, sulla precedente istanza in data 17 marzo 2009; b) il principale motivo del precedente provvedimento di rigetto risiedeva, invero, nella presunta non conformità della consistenza qualitativa e quantitativa del bene rispetto a quanto effettivamente presente sui luoghi, ma tale circostanza è stata superata a seguito dell’accertamento del Tribunale Penale di Messina, il quale, con sentenza n. 13 aprile 2001, confermata dal giudice di appello, ha mandato assolto l’imputato dal reato di falsa attestazione; c) gli artt. 4 e 5 della legge regionale n. 13/2015, a differenza di quanto ritenuto dall’Amministrazione ammettono interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione nella zona A; d) nel caso di specie trattasi di vera e propria ristrutturazione, in quanto l’intervento riguarda un rudere di cui è possibile accertare la preesistente consistenza; e) il citato art. 18 della Norme Tecniche di Attuazione trova applicazione solo nel caso in cui l’intervento comporti un incremento di volume; f) in fase