TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2020-04-13, n. 202000092

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2020-04-13, n. 202000092
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202000092
Data del deposito : 13 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/04/2020

N. 00092/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00206/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 206 del 2019, proposto da
Eni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G D V e M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati R v G, F C, J S e P G, con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Provincia autonoma in Bolzano, piazza Silvius Magnago, 1;

Comune di Bolzano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G A, A M e B M G, con domicilio eletto presso l’Avvocatura del Comune in Bolzano, vicolo Gumer, 7;

nei confronti

Areale Bolzano - ABZ S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Guccione e Maria Ferrante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Sardegna 50;

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Caccioppoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Daniele Simonato in Bolzano, Corso della Libertà 27;

Trenitalia S.p.A. e FS Sistemi Urbani S.r.l., entrambi non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

o la riforma in parte qua:

del decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano del 21.8.2019, n. 15128 pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige n. 36 del 5 settembre 2019 supplemento n. 2 nonché degli atti presupposti anche non cogniti ed in particolare della deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 688 del 20.08.2019;
del verbale della riunione della Commissione Urbanistica-Provinciale di Bolzano dell’8.08.2019 (non conosciuto);
della deliberazione del Consiglio Comunale di Bolzano n. 49 del 25.07.2019, esecutiva dal 9.8.2019;
del verbale della Conferenza di servizi del 03.07.2019, non conosciuto;
dell’Accordo di Programma firmato il 03.07.2019 dalla Provincia autonoma di Bolzano, dal Comune di Bolzano, da Areale Bolzano – A.B.Z. S.p.a., dalla R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., da Trenitalia S.p.a. e da F.S. Sistemi Urbani S.r.l. e parzialmente pubblicato sul B.U. della Regione autonoma Trentino Alto Adige del 5.9.2019, nr. 36, supplemento n. 2;
della nota del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano del 31.05.2019 (non conosciuto);
della nota del Sindaco di Bolzano del 7.6.2019, prot. n. 106713 (non conosciuto);
della deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 399 del 28.05.2019.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano, del Comune di Bolzano, dell’Areale Bolzano - ABZ S.p.A. e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2020 la dott.ssa E E e uditi per le parti i difensori, come da verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con il ricorso epigrafato è impugnato l’Accordo di Programma, relativo al Programma Unitario di Valorizzazione Territoriale (PUVaT) dell’Areale ferroviario di Bolzano.



2. Per comprendere la complessa vicenda all’esame è necessario ripercorrere i fatti di maggiore rilievo.



3. L’operazione inizia il 28 luglio 2006 con la sottoscrizione da parte di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., della Provincia autonoma di Bolzano e del Comune di Bolzano di un protocollo d’intesa per la riorganizzazione e la riqualificazione dell’area ferroviaria di Bolzano. Esso prevede, in particolare, che Provincia e Comune avrebbero proceduto, anche attraverso la costituzione di una specifica società e previo eventuale esperimento di un concorso internazionale di idee, all’elaborazione di un piano di riassetto complessivo del sistema ferroviario di Bolzano e alla programmazione delle successive fasi progettuali attuative sulla scorta, da un lato, di una reale e attendibile stima dei costi inerenti la riqualificazione dell’Areale Ferroviario complessivamente considerato, nonché il recupero delle aree in degrado o sottoutilizzate, dei fabbricati e delle infrastrutture ferroviarie e, dall’altro lato, dell’individuazione delle operazioni connesse al finanziamento del “Progetto”. Presupposto necessario per la realizzazione della riqualificazione dell’areale era il coinvolgimento delle società del Gruppo Ferrovie, proprietarie delle aree incise dal progetto.



4. A tal fine, in data 10 agosto 2007, Provincia e Comune hanno dato luogo alla costituzione, su base paritetica, di una società per azioni denominata “Areale Bolzano –ABZ S.p.A.”, attribuendole come oggetto sociale «l’elaborazione di un piano di assetto complessivo dell’areale ferroviario di Bolzano e la posa in essere delle successive fasi operative e progettuali necessarie per il recupero urbanistico e l’acquisizione, anche mediante permuta con realizzandi beni immobiliari, delle porzioni dell’areale ferroviario individuate come dismissibili da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.».



5. Nel 2010 la predetta Società ha indetto un concorso di idee per la progettazione della riqualificazione, vinto nel 2011, dal progetto presentato dagli arch. Boris Podrecca (capogruppo), Theo Hotz AG Architekten und Planer e

ABDR

Architetti Associati (componenti). Successivamente, tale schema preliminare di assetto delle superfici interessate è stato dapprima rielaborato in Masterplan e successivamente in una proposta di Piano di Riqualificazione Urbanistica in variante al vigente Piano Urbanistico Comunale.



6. Successivamente, con nota prot. 51/2014 del 13 ottobre 2014, inviata al Presidente della Provincia, al Sindaco del Comune ed agli Amministratori Delegati di RFI, FSSU e Trenitalia, il Presidente di ABZ S.p.A., alla luce della normativa di nuova introduzione, ha proposto di approvare il Masterplan e la menzionata proposta di PRU in variante al vigente Piano Urbanistico Comunale tramite un Accordo di Programma da concludersi ai sensi e per gli effetti dell’art. 3ter del D. L. 351/2001.



7. Conseguentemente, in data 11 dicembre 2014, la Provincia ed il Comune hanno firmato un protocollo di intesa, con durata sino al 31 dicembre 2060, impegnandosi a realizzare forme di reciproca collaborazione con il fine di attuare la proposta di PRU e le relative NTA, la cui proposta all’uopo è stata approvata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3ter del D. L. 351/2001. Successivamente, il 9 marzo 2015, Provincia, Comune e ABZ S.p.A., con adesione da parte di RFI, Trenitalia e FSSU, hanno sottoscritto una Intesa Preliminare ai fini della futura sottoscrizione di un Accordo di Programma avente effetto di variante urbanistica ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 267/2000.



8. Il Masterplan del programma è stato approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 19 del 18 marzo 2015, in quanto atto procedimentale necessario e presupposto alla firma del successivo Accordo di Programma per l’approvazione della variante urbanistica.



9. Per la realizzazione dell’operazione immobiliare in parola, si è dunque stabilito di utilizzare l’istituto del Programma Unitario di Valorizzazione Territoriale disciplinato dall’art. 3ter del DL 351/2001, da approvarsi con l’Accordo di Programma, avente valenza di variante urbanistica.

Detto Accordo di Programma è stato firmato in data 3 luglio 2019.

10. Seguivano a completamento della procedure di variante al PUC la deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 25.7.2019 di ratifica dell’Accordo, il parere della Commissione provinciale Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio dell’8.8.2019 e la deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 688 del 20.8.2019.

11. Infine con il decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano n. 15128 del 21.8.2019 l’Accordo di Programma è stato approvato definitivamente.

12. La ricorrente Eni S.p.A., titolare di particelle edificiali comprese nel nuovo comparto E1 del PRU, ritiene i predetti provvedimenti gravemente lesivi in considerazione di una asserita forte contrazione della disponibilità dei suoi immobili e del loro probabile futuro assoggettamento ad esproprio, e ha affidato il ricorso ai seguenti motivi:

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