TAR Roma, sez. III, sentenza 2022-11-04, n. 202214376

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2022-11-04, n. 202214376
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202214376
Data del deposito : 4 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/11/2022

N. 14376/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01010/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1010 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati S B, F R, F G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Universita' degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS- S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentino Vulpetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sabotino 2/A;
-OMISSIS-S.p.A., S.A.C. -OMISSIS- S.p.A., non costituiti in giudizio;
-OMISSIS- Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1] del verbale del 16 dicembre 2020, pubblicato il 18 dicembre 2020, con il quale il RUP della procedura di gara aperta per la «conclusione con un unico operatore economico di un accordo quadro per lo svolgimento del servizio di conduzione, gestione, manutenzione e presidio degli impianti termici, di condizionamento e di trattamento aria della città universitaria e delle sedi esterne» indetta dall'Università degli Studi di Roma La Sapienza ha aggiudicato la predetta gara in favore del costituendo RTI tra -OMISSIS- S.p.A. (mandataria) – S.A.C. – -OMISSIS- S.p.A. (mandante) – -OMISSIS-S.p.A. (mandante);

2] di tutti i verbali della procedura di gara, e segnatamente di quelli del 4 dicembre 2018, 12 dicembre 2018, 23 maggio 2019, 8 luglio 2019, 13 febbraio 2020, 27 febbraio 2020, 15 luglio 2020, 30 settembre 2020, 14 ottobre 2020 e 4 novembre 2020, nonché dei relativi allegati, ivi compreso l'allegato “G” al verbale del 4 novembre 2020 e l'allegato “F” al verbale del 16 dicembre 2020 (unici pubblicati sul portale web della stazione appalante), in parte qua lesivi;

3] dei verbali delle sedute riservate del RUP di estremi incogniti in parte qua lesivi;

4] di ogni altro atto della procedura del RUP, del Seggio di gara, della Commissione di gara, anche se di estremi incogniti, in parte qua lesivi, nonché degli atti relativi al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta del costituendo RTI tra -OMISSIS- S.p.A. (mandataria) – S.A.C. – -OMISSIS- S.p.A. (mandante) – -OMISSIS-S.p.A. (mandante) allegati al verbale del 16 dicembre 2020;

5] di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto.

nonché per la dichiarazione

dell'inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more del giudizio con la ditta aggiudicataria.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-. il 10/2/2021:

per l’annullamento,

1] del verbale del 16 dicembre 2020, pubblicato il 18 dicembre 2020, con il quale il RUP della procedura di gara aperta per la «conclusione con un unico operatore economico di un accordo quadro per lo svolgimento del servizio di conduzione, gestione, manutenzione e presidio degli impianti termici, di condizionamento e di trattamento aria della città universitaria e delle sedi esterne» indetta dall'Università degli Studi di Roma La Sapienza ha aggiudicato la predetta gara in favore del costituendo RTI tra -OMISSIS- S.p.A. (mandataria) – S.A.C. – -OMISSIS- S.p.A. (mandante) – -OMISSIS-S.p.A. (mandante);

2] di tutti i verbali della procedura di gara, e segnatamente di quelli del 4 dicembre 2018, 12 dicembre 2018, 23 maggio 2019, 8 luglio 2019, 13 febbraio 2020, 27 febbraio 2020, 15 luglio 2020, 30 settembre 2020, 14 ottobre 2020 e 4 novembre 2020, nonché dei relativi allegati, ivi compreso l'allegato “G” al verbale del 4 novembre 2020 e l'allegato “F” al verbale del 16 dicembre 2020 (unici pubblicati sul portale web della stazione appalante), in parte qua lesivi;

3] dei verbali delle sedute riservate del RUP di estremi incogniti in parte qua lesivi;

4] di ogni altro atto della procedura del RUP, del Seggio di gara, della Commissione di gara, anche se di estremi incogniti, in parte qua lesivi, nonché degli atti relativi al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta del costituendo RTI tra -OMISSIS- S.p.A. (mandataria) – S.A.C. – -OMISSIS- S.p.A. (mandante) – -OMISSIS-S.p.A. (mandante) allegati al verbale del 16 dicembre 2020;

5] di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto;

nonché annullamento,

6] della Disposizione n. 336/2021 del 29/01/2021 di aggiudicazione al RTI -OMISSIS- servizi spa (mandataria) – S.A.C. – società appalti costruzioni Spa (mandante) - -OMISSIS-Spa (mandante) della procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per lo svolgimento del servizio di conduzione, gestione, manutenzione e presidio degli impianti termici, di condizionamento e di trattamento aria della città universitaria e delle sedi esterne (CIG: 7632654954 - CUP: B88H18009320005), non conosciuta da -OMISSIS- e la cui adozione è stata comunicata con nota via p.e.c. -OMISSIS- del 3.02.2021 a firma della Direttrice dell'Area patrimonio e servizi economali della Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;

7] di ogni altro atto della Commissione giudicatrice di estremi incogniti ivi comprensivi, ove lesivi, i verbali del seggio di gara nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.

nonché per la dichiarazione

dell'inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more del giudizio con la ditta aggiudicataria.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- S.p.A. il 16/2/2021:

annullamento in via incidentale ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti in atti, di tutti gli atti e provvedimenti con cui -OMISSIS- è stata ammessa a partecipare alla procedura di gara ed è stata comunque collocata nella graduatoria finale, ivi compresi per quanto di ragione i seguenti:

I) verbale relativo alla seduta pubblica del 13.02.2020 (doc. 3) nella parte in cui si afferma che “…il R.U.P. ha ritenuto non integrate le fattispecie di cui all'art. 80 co. 5 lettera a) e c) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. per le motivazioni contenute nei succitati verbali di seduta riservata, cui si rinvia integralmente, con riferimento alle fattispecie concrete in essi riportate. Parimenti, con riferimento alle restanti fattispecie dichiarate dall'impresa -OMISSIS- s.p.a., il R.U.P. ha ritenuto non integrate le fattispecie di cui all'art. 80 co. 5^ lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. per la riscontrata carenza di alcuni elementi caratteristici delle fattispecie comprese nell'ambito oggettivo dei gravi illeciti professionali, come dettagliato dalle Linee guida ANAC n. 6 (aggiornate al D.lgs. n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1008 del giorno 11 ottobre 2017), nel rispetto del principio di proporzionalità. Il R.U.P., quindi, ammette il costituendo RTI -OMISSIS-.P.A. a Socio Unico (Mandataria) – -OMISSIS- (mandante) al prosieguo della gara”;

II. verbali relativi alle sedute riservate della Commissione di gara del 10, 16 e 29 luglio 2019, 26, 27 e 28 agosto 2019, 2, 4, 13 e 20 settembre 2019, 8, 25, 28 ottobre 2019, 14 novembre 2019, 4, 9, 19 dicembre 2019 e 14 gennaio 2020, ancorché di contenuto ignoto;

III. ogni altro verbale di gara relativo alle sedute pubbliche, ivi compreso il verbale relativo alla seduta del 16.12.2020 (doc. 4) e quello relativo alla seduta del 4.11.2020 (doc. 5), nella parte in cui collocano il RTI -OMISSIS- in terza posizione nella graduatoria di gara;

IV. ogni altro atto, provvedimento e verbale della procedura di gara nella parte in cui ammette e non esclude il RTI -OMISSIS- s.p.a. dalla gara CIG n. 7632654954 indetta dall'Università degli Studi di Roma La Sapienza;

V. ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale rispetto ai suddetti, ancorché non conosciuto, nei limiti dell'interesse della odierna ricorrente incidentale e delle censure qui di seguito dedotte.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- S.p.A. il 17/2/2021:

PER L'ANNULLAMENTO IN VIA INCIDENTALE

- degli atti e delle operazioni di gara nella parte in cui non è stata disposta l'esclusione del RTI -OMISSIS-.;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati,

e per la conseguente declaratoria

di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso principale per difetto di interesse ad agire.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-. il 6/5/2021:

ANNULLAMENTO

8] della nota della Direttrice dell'Area Patrimonio e Servizi economali dell'Università di Roma La Sapienza, trasmessa a mezzo pec il 9 aprile 2021, con la quale è stata comunicata a -OMISSIS-, in proprio e quale mandataria del costituendo RTI con -OMISSIS-., l'esclusione dalla procedura di gara CIG 7632654954;

9] del verbale di seduta riservata del 7 aprile 2021, trasmesso con la predetta nota, con il quale il RUP ha disposto l'esclusione dell'RTI -OMISSIS- – -OMISSIS-. dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. f) e f-ter) del d.lgs. 50/2016;

10] di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto, ivi compreso, per quanto occorrer possa il punto 6 del disciplinare ed il DGUE nei limiti in cui verrà evidenziato infra;

NONCHE' PER LA DICHIARAZIONE

dell'inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more del giudizio con la ditta aggiudicataria.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi Roma La Sapienza e di -OMISSIS- S.p.A. e di -OMISSIS- Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2022 il dott. R M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con atto del Direttore dell’Area Gestione Edilizia dell’Università La Sapienza n. 2962/2018, prot. n. 66500 del 20 agosto 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sul sito dell’Ateneo il 10 ottobre 2018 e nella GURI il 15 ottobre 2018, l’Ateneo resistente indiceva una procedura aperta per la “conclusione con un unico operatore economico di un accordo quadro per lo svolgimento del servizio di conduzione, gestione, manutenzione e presidio degli impianti termici, di condizionamento e di trattamento aria della città universitaria e delle sedi esterne”;

2. La gara veniva aggiudicata al RTI -OMISSIS- S.p.A., al secondo posto si collocava la -OMISSIS-spa, mentre al terzo posto si collocava l’odierna ricorrente RTI -OMISSIS-.

3. Avverso tale esito l’RTI -OMISSIS- proponeva ricorso formulando una serie di censure volte ad ottenere l’esclusione degli operatori collocatisi ai primi due posti della graduatoria;

3.1. Con riguardo al concorrente RTI -OMISSIS- s.p.a. -OMISSIS- deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 80, quinto comma, del D.Lgs. n. 50/2016;
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15.3 del Disciplinare di gara;
violazione e/o falsa applicazione delle Linee Guida n. 6 dell’ANAC;
violazione del principio generale di leale cooperazione;
Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione ed errore nei presupposti;

3.1.1. La ricorrente assumeva che l’Ateneo la Sapienza avrebbe dovuto escludere l’RTI -OMISSIS- servizi spa in quanto questa si sarebbe resa colpevole di gravi illeciti professionali.

In particolare, l’esponente si riferiva ad una pregressa gara indetta da Acea S.p.A., nell’ambito della quale -OMISSIS- S.p.A. era risultata aver prodotto preventivi falsi in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta e ad una ulteriore procedura, afferente all’esecuzione di contratti pubblici affidati ad -OMISSIS- dall’Azienda San Camillo Forlanini, nel cui ambito erano stati contestati i reati di cui agli artt. 56 e 640 comma 2 c.p., realizzati anche mediante la realizzazione di lavori in maniera difforme rispetto a quella commissionata;

3.1.2. Sulla scorta di tali affermati episodi, la ricorrente rappresentava che l’RTI -OMISSIS- avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura in oggetto ricorrendo nella fattispecie in esame sia la causa escludente della lettera f-bis) sia della lettera c) del comma 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e pertanto avrebbe dovuto operare l’automatismo espulsivo dalla gara, rivelandosi dunque illegittima l’eventuale diversa valutazione operata dal RUP riguardante l’ammissione alla gara della controinteressata, con la conseguente illegittimità anche dei successivi atti adottati, ivi compresa l’aggiudicazione;

3.1.3. Proseguiva l’esponente che, tuttavia, la parziale documentazione messa a disposizione dalla stazione appaltante non consentiva di ricondurre con certezza a tale segnalato episodio le valutazioni e determinazioni operate dal RUP e di cui si dava conto nei verbali delle sedute del 13 febbraio, 27 febbraio, 15 luglio e 30 settembre 2020;
pertanto ove tali circostanze denunciate dal ricorrente non fossero state oggetto di valutazione da parte del RUP, cionondimeno l’aggiudicazione doveva ritenersi illegittima per l’omessa valutazione della loro rilevanza ai fini dell’ammissione;

3.1.4. La ricorrente evidenziava dunque che, ove la circostanza riportata non fosse stata dichiarata, avrebbe dovuto operare l’automatismo espulsivo di cui all’art. 80 comma 5 lett. f bis) del D.Lgs 50/2016 stante che l’omissione avrebbe concretato una falsa dichiarazione e, pertanto, l’ammissione disposta dal RUP avrebbe dovuto considerarsi illegittima;
proprio l’automatismo espulsivo avrebbe comunque inficiato una differente valutazione del RUP ove la dichiarazione sul punto fosse stata resa dalla controinteressata;

3.2. Deduceva la ricorrente come anche l’ammissione della seconda in graduatoria -OMISSIS-spa sarebbe stata illegittima.

A giudizio dell’esponente, infatti, questa si sarebbe resa protagonista dell’omessa dichiarazione di un grave illecito professionale correlato ad un contenzioso tra questa ed una stazione appaltante.

In particolare, la ricorrente si riferiva alla contestata irregolare esecuzione di prestazioni e grave inadempimento, in relazione ad un contratto d’appalto pubblico già in essere tra -OMISSIS- e l’ASL Roma 2 in relazione alla quale risultava essere stato aperto un procedimento penale;

3.2.1. Anche in questo caso, evidenziava la ricorrente che, a causa degli omissis apposti tanto sul DGUE di -OMISSIS-, che nei verbali delle sedute dedicate alla valutazione del possesso dei requisiti generali ex art. 80 del Codice, nonché dell’omessa trasmissione degli ulteriori allegati della documentazione amministrativa, non si era a conoscenza della natura della condanna penale dichiarata da -OMISSIS- cui il RUP si riferiva nel verbale del 4 dicembre 2018, così come non si era a conoscenza delle ragioni che lo avevano indotto a ritenere tale condanna inidonea a determinare l’esclusione di -OMISSIS- dalla procedura in oggetto;
pertanto, nelle more dell’acquisizione della documentazione utile al fine di poter articolare una specifica censura al riguardo, contestava tale valutazione “al buio”, ritenendo comunque la stessa violativa dell’art. 80, comma 5, del Codice viziata per eccesso di potere;

3.3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente censurava le valutazioni espresse dalla commissione di gara in relazione alle offerte tecniche presentate;

Esponeva -OMISSIS- spa che, anche per tale doglianza, l’omessa ostensione della documentazione richiesta necessaria ad avere piena contezza dell’operato della Commissione sul punto, imponeva la proposizione di una impugnazione “al buio” di tali valutazioni al fine di evitare di incorrere in decadenze e si riservava di formulare motivi aggiunti all’esito dell’integrale accesso alla documentazione richiesta.

3.3.1. Nel siffatto contesto, pertanto, formulava censure rivolte –in linea astratta- nei confronti dell’attività di valutazione di offerta tecnica e di verifica dell’anomalia che, ove condotte in modo logico e congruente, avrebbero dovuto portare a collocare al primo posto la ricorrente;

4. Con atto depositato il 10 febbraio 2021 la ricorrente proponeva motivi aggiunti estendendo l’impugnativa all’atto medio tempore adottato dalla Stazione appaltante (Disposizione n. 336/2021 del 29/01/2021) con la quale era stata formalizzata l’aggiudicazione dell’appalto al RTI -OMISSIS- servizi spa e disposta la consegna anticipata del servizio a favore del predetto RTI.

Anche con tale atto, tuttavia, la ricorrente formulava doglianze dichiaratamente generiche e “al buio” in ragione dell’affermata mancata ostensione integrale della documentazione indispensabile ad una puntuale contestualizzazione delle stesse.

5. Costituitasi in giudizio la controinteressata -OMISSIS- spa, questa eccepiva l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse in ragione del fatto che -OMISSIS- s.p.a. risultava essere stata attinta dalla sanzione interdittiva disposta da Anac con la delibera consiliare del 25.10.2017 che le avrebbe precluso di partecipare alle pubbliche gare, ivi compresa quella in questione;

5.1. Ulteriormente, affermava come il ricorso proposto si rivelasse inammissibile in ragione del fatto che il RTI -OMISSIS- risultava terzo graduato nella graduatoria finale approvata dall’Università “La Sapienza” di Roma con verbale del 4.11.2020 e pertanto –in ragione di tale posizionamento- non avrebbe avuto interesse ad impugnare l’aggiudicazione nella graduatoria conclusiva delle operazioni di gara;

5.2. Ancora, eccepiva l’inammissibilità delle censure inerenti all’affermata esistenza di circostanze integranti gravi illeciti professionali idonei a determinarne la sanzione espulsiva, in quanto la natura ipotetica delle censure ne avrebbe connotato l’inammissibilità e comunque, le vicende riguardanti -OMISSIS- s.p.a. portate all’attenzione del Tar, in alcun modo avrebbero potuto costituire gravi illeciti professionali né tantomeno essere oggetto di obbligo dichiarativo in gara.

Infine, eccepiva l’inammissibilità anche delle censure riguardanti la valutazione delle offerte tecniche ed il vaglio di congruità operato dalla Commissione in ragione della loro genericità e indeterminatezza;

6. Con atto depositato il 16 febbraio 2021, la -OMISSIS- spa spiegava, altresì, ricorso incidentale impugnando gli atti e provvedimenti con cui -OMISSIS- era stata ammessa a partecipare alla procedura di gara ed era stata comunque collocata nella graduatoria finale;

6.1. Rilevava, in particolare, che la -OMISSIS- s.p.a. avrebbe meritato l’esclusione dalla gara oggetto del presente giudizio in quanto del tutto priva della capacità di partecipare alle pubbliche gare per effetto del provvedimento d’interdizione per mesi sei irrogato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera consiliare del 25.10.2017 e con effetti sino a giugno del 2021;

6.2. Sotto diverso profilo, eccepiva l’illegittimità dell’ammissione della -OMISSIS- per avere posto in essere comportamenti in sé illeciti e rivolti ad influenzare indebitamente gli esiti di gara integranti violazione e falsa applicazione dell’art. 80 co. 5^ lett. c) e lett. c bis) del D.lgs. n. 50/2016;

Esponeva -OMISSIS- che l’iniziativa processuale assunta verso l’esito della gara oggetto del presente giudizio risultava non solo improntata a manifesta temerarietà ma anche abusiva, in quanto inopinatamente volta ad influenzare indebitamente la competizione di gara e le valutazioni di merito demandate alla stazione appaltante.

Ciò avrebbe dovuto comportare l’esclusione della ricorrente dalla gara de qua anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 co. 5^ lett. c), per aver tenuto un comportamento di per sé illecito, ed ai sensi dell’art. 80 co. 5^ lett. c bis) del Codice, per aver tentato di influenzare indebitamente le valutazioni della stazione appaltante e gli esiti di gara;

7. Costituitosi in giudizio l’operatore economico collocatosi secondo in graduatoria, -OMISSIS- spa, questi proponeva ricorso incidentale avverso la disposta ammissione alla gara della -OMISSIS-, sia in ragione della sopraccennata interdittiva resa dall’ANAC con la delibera del 2017, sia, in subordine, per l’affermata omissione dichiarativa inerente ai fatti ad essa connessi da cui scaturirebbe l’inaffidabilità della -OMISSIS- e il concretarsi del grave illecito professionale, ex art. 80 co. 5 lett. c) e c-bis), D.Lgs. n. 50/2016, che –infine- per violazione dell’art. 80, comma 5, lett. C) e comma 6 del D.Lgs, n° 50/2016 e dell’art. 57, par. 4 lett. d) della Direttiva UE 2014/24 ed eccesso di potere in relazione ad una sanzione antitrust ad essa comminata dall’AGCM con provvedimento n. 27646 del 17.4.2019, correlata ad una accertata intesa anticoncorrenziale, nell’ambito di una gara bandita nel marzo del 2014 da Consip S.p.A;
sanzione che avrebbe integrato grave illecito professionale tale da minare in radice l’affidabilità e l’integrità della medesima Società;

8. Con atto depositato il 20 febbraio 2021 l’Università resistente controdeduceva in ordine alle doglianze proposte dalla ricorrente principale e a quelle incidentali.

8.1. In particolare, con riguardo all’incidentale proposta da -OMISSIS-, aderiva al primo motivo proposto e alla affermata carenza di legittimazione e di interesse al ricorso di -OMISSIS-, in ragione della interdittiva disposta dall’ANAC, ma, per converso, evidenziava come -OMISSIS- avesse, già in sede di partecipazione alla gara, comunicato tutte le circostanze afferenti a tale situazione e, pertanto, non si vertesse in una situazione di omissione dichiarativa;

8.2. Con riguardo al secondo motivo di doglianza, invece, La Sapienza evidenziava come le circostanze riportate dalla -OMISSIS- spa, fossero state dichiarate dalla -OMISSIS- e attentamente vagliate dal RUP, il quale, anche in ragione della tempestività, numerosità e pregnanza delle misure di self cleaning adottate, ai sensi dell’art. 80, commi 7 e 8 del D.Lgs 50/2016 e delle Linee Guida Anac, n° 6, aveva valutato positivamente l’integrità e l’affidabilità dell’operatore economico;

8.3. Con riguardo al ricorso incidentale proposto da -OMISSIS-, l’Università resistente si poneva in linea con le censure da questa proposte con i due motivi di ricorso incidentale aventi ad oggetto la carenza di legittimazione ed interesse al ricorso, stante l’interdittiva Anac sopra richiamata.

8.4. Con riguardo ai motivi di ricorso formulati da -OMISSIS-, e tesi ad evidenziare la sussistenza di cause di esclusione in capo all’aggiudicataria -OMISSIS- spa, correlate alle vicende “ACEA” e “ San Camillo Forlanini” , la Sapienza evidenziava come tali vicende fossero state attentamente vagliate dal RUP, così come refertato nel verbale della seduta di gara riservata tenutasi in data 12 marzo 2021;

8.4.1. Con riferimento al primo episodio, evidenziava l’insussistenza dell’obbligo dichiarativo stante che l’episodio segnalato non era confluito in una annotazione nel casellario ANAC e, comunque, tale obbligo era stato espressamente vagliato ed escluso anche in uno specifico precedente giurisprudenziale (CdS sez. V n° 6530 del 20.10.2020) che aveva interessato la stessa -OMISSIS-. Pertanto, doveva ritenersi esclusa alcuna violazione dell’art. 80, comma 5 lett. c).

8.4.2. Con riguardo al secondo episodio, l’Ateneo osservava come la questione fosse stata vagliata dal RUP, così come riferito nei verbali del 15, 31 marzo 2021 e 22 aprile 2021 e avesse condotto a ritenere soddisfatte le condizioni di cui all’art. 80 commi 7 e 8 del D.Lgs 50/2016 e che non era stata integrata la fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del predetto codice.

In particolare, veniva richiamato l’orientamento dell’Adunanza del Consiglio di Stato n° 16/2020 in ordine dell’assenza di un automatismo espulsivo conseguente all’omissione dichiarativa, dando conto del fatto che erano state dal RUP ritenute congrue sia le motivazioni addotte da -OMISSIS- per ritenere non sussistente tale obbligo dichiarativo, che le misure di self cleaning adottate;

9. Con atto depositato il 4 maggio 2021, la -OMISSIS- proponeva un secondo atto di motivi aggiunti con i quali impugnava la nota della Direttrice dell’Area Patrimonio e Servizi economali dell’Università di Roma La Sapienza, trasmessa a mezzo pec il 9 aprile 2021, con la quale era stata disposta l’esclusione dalla procedura di gara in parola, unitamente al verbale di seduta riservata del 7 aprile 2021, con il quale il RUP aveva provveduto alla predetta esclusione;

9.1. La -OMISSIS- censurava la violazione degli artt. 38, co.

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