TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2024-08-01, n. 202415585
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Testo completo
Pubblicato il 01/08/2024
N. 15585/2024 REG.PROV.COLL.
N. 15507/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15507 del 2016, proposto dalla società Igino Poggi Eredi S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avvocato P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del suo Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato T C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota dell’Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica della Regione Lazio del 18 ottobre 2016 prot. n. -OMISSIS-, successivamente pervenuta;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 luglio 2024 il dott. Michele Tecchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società “ Igino Poggi Eredi ” srl è proprietaria di un terreno sito nel comune di Bagni di Tivoli, località Pantane, distinto al N.C.T. al foglio 49, particelle 94, 95 e 144 e destinato in base al PRG in parte a zona D2 e in parte a zona G3.
2. Su detto terreno veniva assentita, con concessione edilizia n. 41 del 24 maggio 2002 rilasciata dal Comune di Tivoli, la realizzazione di tre fabbricati per civile abitazione.
3. Solo in occasione dell’esame istruttorio di una variante in corso d’opera dell’originaria concessione emergeva, tuttavia, che sull’area su cui insisteva l’intervento edilizio era stato apposto un vincolo archeologico con DM del Ministro per i Beni e le Attività Culturali del 6 agosto 2001. Tale vincolo non prevedeva l’inedificabilità assoluta, bensì prescriveva che per qualsiasi intervento a modifica dello stato dei luoghi dovesse essere richiesta l’autorizzazione dell’ente preposto alla tutela del vincolo medesimo.
4. L’immobile veniva nel frattempo ultimato conformemente alla variante per la quale era stato espresso il parere favorevole della commissione edilizia in data 12 novembre 2002 (giusto verbale n. 868).
5. A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 308/2004, l’odierna ricorrente presentava al Comune di Tivoli (in data 19 gennaio 2005) una domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 1, comma 37, della