TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-06-14, n. 202412162

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-06-14, n. 202412162
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202412162
Data del deposito : 14 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/06/2024

N. 12162/2024 REG.PROV.COLL.

N. 04463/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4463 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da Istituto dei Santi Spirituali Esercizi per Uomini Presso Ponte Rotto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Dalla Vedova, Luigi Ciancaglini e Gianluca Maria Esposito, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Roma, alla via V. Bachelet n. 12, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Gitto, con domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura capitolina in Roma, alla via del Tempio di Giove n. 21, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Beni Architettonici Paesaggistici per il Comune di Roma, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per quanto concerne il ricorso principale

delle determinazioni dirigenziali repertorio n. QI/2040/2017 prot. n. QI/214968/2017 del 20/12/2017, repertorio n. QI/1903/2017 prot. QI/205240/2017 del 04/12/2017 e repertorio n. QI/1902/2017 prot. n. QI/205239/2017 del 04/12/2017, con cui Roma Capitale ha respinto le istanze di condono protocollo n. 86/256882 sot. 001, 002 e 003 presentate dalla ricorrente;

per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti

della determina dirigenziale di demolizione n. rep. 1479 n. prot. CA/41987 del 15/03/22, emessa dal Municipio I di Roma Capitale e notificata il 30/03/22.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 maggio 2024 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I. Con il ricorso all’esame del Collegio parte ricorrente si duole, chiedendone l’annullamento, dei provvedimenti in epigrafe indicati, recanti rigetto delle istanze di condono rubricate ai numeri di protocollo 86/256882 sot. 001, 002 e 003 e presentate, in data 29 dicembre 1986, in relazione ad interventi abusivamente eseguiti presso l’immobile sito in Roma, alla via Vascellari n.61, e consistenti, rispettivamente, in opere modificative senza aumento di superficie e volume, in un ampliamento di mq 32,10 di superficie utile per attività sportiva e nel cambio di destinazione d’uso per mq 2500,77 ad attività turistico-ricettiva.

II. I provvedimenti di reiezione gravati sono così motivati: “ l’area su cui insiste l’abuso risulta essere gravata dai seguenti vincoli: architettonico D.L.vo 42/2004 p. I, D.M. del 24.04.2008, Beni paesagg. ex art. 134 comma 1 lett b) del Codice -c- Fiume Tevere, Beni paesagg. ex art. 134, comma 1 lett. c) del Codice – b- Tutela Unesco ”. Nelle Determinazioni gravate viene espressamente richiamato il parere del Ministero per i Beni e le Attività culturali, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio che ha dichiarato le opere “ non compatibili con i criteri di tutela monumentale, in quanto fortemente invasivi”.

III. Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi di censura:

PRIMO: Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/1990 e 36 del Testo Unico Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) per carenza di motivazione e/o difetto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione degli articoli 32 e 33 della l. 47/85. Eccesso di potere”.

Deduce sul punto parte ricorrente il carattere carente della motivazione dei provvedimenti impugnati nonché la circostanza secondo la quale il vincolo opposto originerebbe dal D.M. 24 aprile 2008, “mentre la domanda è stata presentata nel 1986 e le opere abusive sono state realizzate in epoca assai remota (nel trentennio precedente la domanda)” . La sopravvenienza del vincolo, in tesi, onerava l’Amministrazione di una più ampia e specifica motivazione che desse conto anche dei motivi di incompatibilità della sanatoria degli abusi con lo stesso.

“SECONDO: Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e delle norme che regolano lo spirito di collaborazione in punto alla partecipazione dei soggetti interessati al procedimento amministrativo. Eccesso di potere”.

Contesta parte ricorrente l’omesso riscontro serbato dalla Soprintendenza resistente alla propria richiesta di riesame del parere endoprocedimentale reso da quest’ultima in relazione alla compatibilità degli abusi con il vincolo esistente sull’area interessata dagli stessi.

“TERZO: Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge 28.02.1985 n. 47 relativa al principio del legittimo affidamento come elaborato in giurisprudenza. Eccesso di potere. Vizio di motivazione”.

Deduce ancora la lesione del legittimo affidamento ingeneratosi a cagione del lungo lasso di tempo trascorso fra la data della presentazione delle domande e la loro reiezione, circostanza che avrebbe dovuto comportare uno sforzo motivazionale rafforzato da parte della Pubblica Amministrazione resistente.

“QUARTO: Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione in punto all’acquisizione del parere preposto alla tutela del vincolo ex art. 32 comma 6, della l. 47/85. Eccesso di potere”.

Contesta infine parte

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