TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2024-01-30, n. 202400074
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Testo completo
Pubblicato il 30/01/2024
N. 00074/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00237/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 237 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
l’Associazione Fiab Cagliari Aps, rappresentata e difesa dagli avvocati Angela Franca Fenu e Renato Lai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cagliari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesca Frau, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del regolamento di Polizia e sicurezza urbana del Comune di Cagliari con riferimento agli artt. 19, comma 1, lettera b) secondo cui: “ nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, a salvaguardia della vivibilità e del decoro della città è vietato: . . . .b)incatenare biciclette . . . a infrastrutture pubbliche non destinate allo scopo ”;
- e dell’art. 27, comma 1, secondo cui “ chiunque violi le disposizioni di cui agli artt. . . . .19 . . è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una somma da euro 75,00 a euro 500,00 ”;
- nonché della delibera n. 30/2023 di approvazione dello stesso regolamento;
- nonché, ove occorra, di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e connesso, non meglio conosciuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fiab Cagliari Aps il 21 aprile 2023:
- del regolamento di polizia e sicurezza urbana del Comune di Cagliari con riferimento all’art. 27, comma 1, numero 3 secondo cui: “ per i comportamenti accertati in violazione degli artt. . . . 19, comma 1, commessi all'interno di una delle aree individuate, indicate e perimetrate negli allegati al presente Regolamento, costituendo impedimento alla fruizione delle stesse aree, si applicano, oltre alle sanzioni del presente regolamento, le sanzioni e le misure di cui all'art. 9 del decreto legge 20/02/2017, n.14 convertito con modificazioni dalla legge 18/04/2017, n.48, ovvero la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una somma da euro 100,00 ad euro 300,00.
Viene altresì imposto al trasgressore l'ordine di allontanamento ai sensi dell'art. 10 del decreto legge 20/02/2017, n.14 convertito con modificazioni dalla legge 18/04/2017, n.48 , . .”
- nonché della delibera n. 30/2023 di approvazione dello stesso regolamento;
- nonché, ove occorra, di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e connesso, non meglio conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2024 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con delibera n. 30 del 21 febbraio 2023, pubblicata all’albo pretorio dello stesso Comune in data 27 febbraio 2023 e fino al 14 marzo 2023, il Consiglio Comunale di Cagliari ha approvato il nuovo “ Regolamento di sicurezza e polizia urbana ”.
2. Ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera b) di tale Regolamento: “ nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, a salvaguardia della vivibilità e del decoro della città è vietato:
(. . .)
b) incatenare biciclette . . . a infrastrutture pubbliche non destinate allo scopo ”.
3. Ritiene l’Associazione ricorrente che tale divieto possa avere un impatto negativo sulla circolazione delle biciclette in città in considerazione dell’esiguità degli spazi di sosta ad esse riservati e dell’esiguo numero di rastrelliere dedicate ai posteggi delle bici.
4. Ritiene infatti che in un contesto urbano come quello di Cagliari, in cui la sosta delle biciclette è confinata negli spazi liberi non dedicati alle auto o alle moto, privi di qualsiasi segnaletica orizzontale di delimitazione dei singoli spazi di parcheggio, le strutture pubbliche, quali pali o supporti vari, rappresenterebbero l’“unica” possibilità di agganciare la bici per una sosta in sicurezza.
5. Di qui la lamentata lesione dell’interesse della “comunità dei ciclisti sul territorio cittadino” di cui essa è portatrice e a tutela del quale ha proposto il ricorso in esame affidato ai seguenti motivi:
1) Violazione ed errata applicazione degli artt. 3 e art 97 Cost. – Violazione del principio di uguaglianza: in quanto il divieto contestato determinerebbe un evidente discrimine tra gli “utenti” della strada che si spostano con la bicicletta (“utenti deboli”) e gli “utenti” della strada che si spostano con l’auto o con altri veicoli a motore (“utenti forti”). Ed invero nell’ambito delle menzionate aree di sosta libera non regolamentata il “divieto di incatenamento” delle biciclette ai supporti esistenti costituirebbe motivo di discrimine rispetto agli altri veicoli che di tali supporti non hanno bisogno in quanto per la bicicletta - esposta al furto oltre che per il meccanismo di movimento anche per il suo stesso peso – l’incatenamento sarebbe l’unica modalità di sosta possibile in sicurezza.
Oltretutto tale divieto sarebbe discriminatorio nei confronti ai mezzi di locomozione di recente diffusione quali “monopattini”, segway, e altri similari per i quali l’assenza del divieto di incatenamento renderebbe loro accessibili le aree suddette.
1.2) Violazione ed errata applicazione dell’art.1 l. n. 241/90 e dell’art. 97 Cost. e dei connessi principi di legalità -Violazione ed errata applicazione dell’art. 157 C.S. e 158 C.S.: in quanto ove attuata nel rispetto di quanto previsto del Codice della strada la sosta libera delle biciclette non potrebbe essere sanzionata;
1.3) Eccesso di potere– Illogicità manifesta – Disparità di trattamento – Ingiustizia grave e manifesta: in quanto il divieto indiscriminato di incatenamento, a prescindere da ragioni legate all’intralcio alla circolazione o da ragioni di sicurezza, sarebbe ingiustamente pregiudizievole per un sicuro parcheggio delle biciclette.
2) Violazione ed errata applicazione dell’art.1 l. n. 241/90 e 11 dell’art. 97 Cost. e dei connessi principi di legalità - Eccesso di