TAR Salerno, sez. I, sentenza 2020-02-10, n. 202000226
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Pubblicato il 10/02/2020
N. 00226/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01477/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1477 del 2019, proposto da
Francesco D'Alessio, rappresentato e difeso dall'avvocato R P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria
ex lege
in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto decisorio emesso ai sensi della L. 89/01 recante n. 570/18 R.G.V.G. e n. 6570/2018 cron. della Corte di Appello di Salerno Sezione Lavoro, reso il 27-08-2018, depositato il 04-09-2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Vista la legge 24 marzo 2001, n. 89;
Visto il D.M. 10/03/2014, n. 55;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2020 il dott. L P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto ritualmente notificato e depositato, il sig. Francesco D'Alessio ha proposto ricorso innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale contro il Ministero della Giustizia per ottenere l’esecuzione del giudicato derivante dal decreto ex L. n. 89/2001, in epigrafe indicato, esponendo che:
- con il predetto decreto, il Ministero della Giustizia è stato condannato a corrispondere al ricorrente Francesco D'Alessio, a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, la somma complessiva di euro 2.400,00 oltre interessi dal 11-06-2018, euro 198,84 per esborsi, euro 450,00 per compensi professionali della difesa oltre rimborso spese forfettarie nonché IVA, CNA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
- l’azionato decreto della Corte d’Appello di Salerno – Sezione Lavoro, munito della formula esecutiva, è stato notificato al Ministero della Giustizia, presso la sua sede reale, il 13/9/2018;
- la dichiarazione prescritta dall’articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89, corredata della relativa regolare documentazione è stata inviata all’Amministrazione intimata in data 7/11/2018;
- sono decorsi sia il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sia l’ulteriore termine di sei mesi previsto dall’articolo 5-sexies, comma 7, della legge n. 89 del 2001;
- la richiesta di pagamento è rimasta senza esito alcuno.
2. A fronte dell’inadempienza del Ministero della Giustizia, la parte ricorrente ha pertanto instaurato il presente giudizio, con il quale ha chiesto a questo Tribunale di voler adottare tutte le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato in esame, con condanna dell’intimata Amministrazione:
- al pagamento in suo favore, a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, della somma di euro 2.400,00 oltre interessi dal 11-06-2018 al soddisfo;
- al pagamento delle spese del presente giudizio, da attribuirsi al procuratore Avv. R P, che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
Ha altresì chiesto di disporre, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta affinchè questi, in sostituzione dell’amministrazione inadempiente, provveda a dare integrale esecuzione al decreto in epigrafe.
3. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio con controricorso di forma.
4. La causa è stata quindi chiamata all’odierna camera di consiglio, in esito alla quale è passata in decisione.
5. Il Collegio deve constatare la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa principale con esso fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente.
Deve invero essere dato atto che:
- parte ricorrente ha notificato il titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione intimata ed è decorso il termine di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
- il decreto azionato è divenuto definitivo, come da documentazione in atti;
- parte ricorrente ha inviato la dichiarazione di cui al comma 1, art. 5 sexies, L. n. 89/2001 ed è altresì decorso il termine di sei mesi dall’invio di tale documentazione, termine il quale per la sua natura speciale assorbe comunque il termine dilatorio di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996 (v. Corte Cost. n. 135/2018);
- sulla base delle depositate evidenze documentali (e stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’amministrazione intimata), le statuizioni contenute nel decreto in epigrafe non risultano, allo stato, aver ricevuto esecuzione.
Ne consegue che, rispettate le formalità procedurali e provato l’inadempimento del debitore, deve ordinarsi al Ministero della Giustizia di dare piena ed integrale esecuzione al decreto in epigrafe menzionato e, per l’effetto, di provvedere alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle somme a essa spettanti per effetto del titolo azionato, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
6. Quanto alle ulteriori somme richieste dalla parte ricorrente a titolo di spese sostenute per l’instaurazione del presente giudizio, il Collegio concorda con l’orientamento maggioritario della giurisprudenza secondo cui in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l’obbligo di corresponsione alla parte ricorrente anche delle spese accessorie che siano state necessarie “all’attivazione del procedimento di ottemperanza medesimo” non essendo invece dovute “le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore” (cfr. da ultimo TAR Campania-Napoli, n. 5446/2018).
Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al decreto azionato sono quindi dovuti solo per le voci relative alla pubblicazione, all’esame ed alla notifica del decreto oggetto di ottemperanza in quanto funzionali all’introduzione del giudizio medesimo ed esse vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, in Euro 50,00 e confluiscono nelle spese e nelle competenze di causa relative al presente giudizio di cui al successivo punto 8.
7. In conclusione il ricorso in esame deve essere accolto nei sensi e nei limiti sopra riferiti e per l’effetto, in esecuzione dell’azionato titolo esecutivo, deve ordinarsi al Ministero della Giustizia di provvedere al pagamento (entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza):
- in favore del ricorrente sig. Francesco D'Alessio della somma di euro 2.400,00 oltre interessi dal 11-06-2018 al soddisfo come statuito nell’azionato decreto della Corte d’Appello.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d’ora un commissario ad acta , ai sensi dell’articolo 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001, nella persona del responsabile p. t. dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, o un suo delegato, con la precisazione che, tenuto conto del fatto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i pagamenti della “legge Pinto”, l’onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero della Giustizia. Il Commissario così designato dovrà provvedere a istanza di parte, entro il successivo termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine già assegnato al Ministero intimato, al pagamento delle somme ancora dovute, compiendo tutti gli atti necessari, secondo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 5-sexies, più volte richiamato.
8. Infine, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti, il Collegio ritiene congrua la determinazione, a titolo di spese e competenze di causa relative al presente giudizio, dell’importo forfettario complessivo pari ad euro 200,00 (duecento), nel quale confluiscono le somme richieste dalla parte ricorrente a titolo di spese sostenute per l’instaurazione del presente giudizio, di cui al punto 6 che precede.