TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-07-04, n. 202311233
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 04/07/2023
N. 11233/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05938/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5938 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sabotino, 12;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana n. k10/-OMISSIS- emesso dal Ministero dell'Interno in data 17 gennaio 2019 e notificato in data 26 febbraio 2019 nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 21 aprile 2023 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto Ministro dell’Interno, 17 gennaio 2019, n. K10/-OMISSIS-, notificato in data 17 gennaio 2019, la p.a. resistente ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9 c. 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91 proposta dal sig. -OMISSIS-, ritenendo che « non si ravvisa la coincidenza tra interesse pubblico e interesse del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana ».
Ciò sulla base di un’articolata motivazione nella quale l’amministrazione ha dato conto dell’esistenza nei confronti del ricorrente di una « notizia di reato del 17 febbraio 2017 per maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, violenza sessuale e violenza privata »; di una « sentenza del Tribunale di Sondrio del 28 marzo 2017 di estinzione del reato [per esito positivo della messa alla prova] di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 56 del c.p. » nonché di un « decreto penale del 17 aprile 2009 emesso dal Tribunale di Sondrio per l’art. 186, comma 1, d.lgs. n. 285/1992 » e ha sottolineato tra l’altro che, a prescindere dagli esiti processuali, quanto emergente dalle vicende penali che avevano interessato l’istante era valutabile come fatto storico indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e alle regole della civile convivenza.
2. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il sig. -OMISSIS- ha lamentato l’illegittimità di tale decisione per « violazione dell'art. 9, comma 1, lettera f, l. n. 91/1992 [nonché per] per eccesso di potere, irragionevolezza, difetto di motivazione, carenza e difetto di istruttoria » sostenendo che l’amministrazione aveva adottato il diniego senza tener adeguatamente conto:
a) del fatto che la notizia di reato del 2016 era stata archiviata in quanto la convivente del ricorrente (quale parte offesa) aveva ritrattato tutto;
b) del fatto che la pronuncia per il reato di cui agli artt. 624, 526, comma 1, n. 2 e 56 del c.p. riguardava un fatto compiuto nel 2011 e che comunque tale « situazione penale risultava completamente superata con l’esito positivo della messa alla prova disposta dal Tribunale» ;
c) del fatto che il decreto penale del 2009 riguardava « un fatto lieve che ha comportato una pena pecuniaria e risalente nel tempo di 10 anni rispetto al decreto di diniego del Ministero» .
3. In data 28 marzo 2023 l’amministrazione resistente si è costituita in giudizio e ha insistito per il rigetto del ricorso.
4. All’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 21 aprile 2023, vista la nota depositata da parte ricorrente in data 14 aprile 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il gravame è infondato, per le ragioni di seguito illustrate, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di concessione della cittadinanza e dei consolidati principi espressi dalla giurisprudenza in materia.
6. È noto, infatti, che ai sensi dell’art. 9, c. 1, lett. f), l. n. 91/1992, la cittadinanza italiana « può » essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
Tale espressione comporta che la residenza nel territorio per il periodo minimo previsto dal legislatore è solo un presupposto per proporre la domanda, a cui segue « una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che