TAR Roma, sez. IV, sentenza 2022-10-27, n. 202213919

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2022-10-27, n. 202213919
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202213919
Data del deposito : 27 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/10/2022

N. 13919/2022 REG.PROV.COLL.

N. 07712/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7712 del 2019, proposto da Oleificio Zucchi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato C D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Autovia Padana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Giuffrè e Gianluca Parente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia e Comune di Cremona, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del parere reso dal MIT il 18 febbraio 2015 prot. 0001489 di cui si è avuta conoscenza il 10 aprile 2019;

- della delibera di approvazione definitiva degli atti costituenti la variante parziale al Piano di Governo del Territorio assunta dal Consiglio Comunale n. 45 prot. 73355 del 27 settembre 2018, quale atto consequenziale e vincolato;

- e per la caducazione di tutti gli atti conseguenti;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autovia Padana s.p.a., del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2022 la dott.ssa Marianna Scali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Premesso che:

- Oleificio Zucchi s.p.a. (di seguito anche solo Società), in qualità di proprietaria di un oleodotto limitrofo ad un progetto di costruzione di un’opera viaria, ha impugnato gli atti, come in epigrafe specificati, con i quali è stata imposta una fascia di rispetto di almeno trenta metri dall’aerea ove è destinata ad essere ubicata la predetta opera pubblica;

- con memoria del 22 settembre 2022, la Società ha chiesto che venisse dichiarata “ la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, in ragione della sopravvenuta inefficacia del parere Parere reso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. 0001489 del 18 febbraio 2015, e per conseguenza della imposizione della fascia di rispetto di 30 metri ”, sulla base dei seguenti elementi:

1) i vincoli espropriativi connessi all’intervento sarebbero decaduti ex lege , non essendo intervenuto il decreto dichiarativo della pubblica utilità nei termini;

ii) il progetto che prevedeva la fascia di distanza non è più attuale, essendo stato aggiornato e modificato riducendo l’estensione della fascia di rispetto;

iii) per la realizzazione del progetto è stata indetta una nuova gara;

iv) “ neppure è dato sapersi se l’intervento in rassegna sia ancora attuabile o debba essere stralciato. Ferma la necessità di una nuova VIA, stanti le modifiche al progetto ”;

Rilevato che Autovia Padane s.r.l., odierna controinteressata, con memoria di replica del 3 ottobre 2022, ha contestato puntualmente i presupposti di fatto sulla cui base parte ricorrente ha motivato la propria dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse;

Considerato tuttavia che parte ricorrente, nella successiva memoria del 13 ottobre 2022 e nel corso dell’odierna udienza di discussione, nell’insistere per una pronuncia di dichiarazione della sopravvenuta carenza di interesse, non ha riproposto la richiesta di accertamento del venir meno della fascia di rispetto, superando l’ambiguità contenuta nell’originaria richiesta di SCI;

Ritenuto pertanto che l’univoca portata delle dichiarazioni contenute nell’ultima memoria di parte ricorrente (cfr., in particolare, p. 6 della memoria in esame ove si legge che: “ OZ non ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere – questa sì richiederebbe l’accertamento del venir meno della fascia di rispetto -, ma di sopravvenuta carenza d’interesse ”) e gli esiti dell’udienza di discussione, impongano al Collegio, nel rispetto del principio di disponibilità dell’azione, espressamente invocato da parte ricorrente, di prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse;

Precisato infine che la natura in rito della presente pronuncia esclude qualsiasi accertamento, da parte del Collegio, in ordine alle contestazioni tra le parti e alla perdurante efficacia della fascia di rispetto;

Ritenuto infine che la natura in rito della presente controversia giustifichi la compensazione delle spese di lite;

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