TAR Salerno, sez. I, ordinanza cautelare 2011-11-18, n. 201100541

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, ordinanza cautelare 2011-11-18, n. 201100541
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201100541
Data del deposito : 18 novembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01608/2011 REG.RIC.

N. 00541/2011 REG.ORD.CAU.

N. 01608/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1608 del 2011, proposto da:


Associazione Pubblica Assistenza il Punto Onlus, rappresentata e difesa dall'avv. L L, con domicilio eletto presso il procuratore in Salerno, c.so Garibaldi, 103;


contro

Comune di Baronissi, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. L C, con domicilio eletto presso il procuratore in Salerno, l.go Dogana Regia presso l’avv. A. Brancaccio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento n. 23968 del 18-10-2011, a firma del Responsabile Servizi alla Città del Comune di Baronissi, di sgombero e di comunicazione di immissione in possesso negli immobili costituenti la sede dell’associazione ricorrente per il giorno 26-10-2011;

del provvedimento n. 22740 del 3-10-2011;

dell’ordine di demolizione n. 5/2010;

dell’ordinanza n. 15/2010;

di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Baronissi in Persona del Sindaco P.T.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2011 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che il provvedimento di sgombero impugnato trova esclusivo fondamento nelle ordinanze n. 5/2010 ( provvedimento esistente in quanto munito di sottoscrizione, come emerge dalla produzione del Comune) e n. 15/2010, nonché nella precedente deliberazione di G.C. n. 141/2009, atti tutti o non impugnati o gravati tardivamente;

Ritenuto, peraltro, nella esclusiva considerazione del danno grave ed irreparabile derivante alla associazione, della avvenuta presentazione di elaborati progettuali ( in data 21-10-2011) e della mancanza di elementi concreti che rivelino una imminente utilizzazione dell’area da parte del Comune, di poter sospendere l’impugnato provvedimento di sgombero per mesi otto ( mesi uno per la conclusione del procedimento edilizio e, in caso di positiva definizione di esso, mesi sette per la realizzazione del manufatto);
ciò ai fini ed in sollecitazione di una bonaria soluzione della vertenza, tenuto conto della peculiare attività svolta dalla ricorrente;

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