TAR Torino, sez. I, sentenza 2018-06-07, n. 201800729
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 07/06/2018
N. 00729/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01005/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1005 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C C, con domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via Botero, 17;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in -OMISSIS-, via Arsenale, 21;
per l'annullamento
del decreto del Questore di -OMISSIS-, notificato il 16 marzo 2015, di diniego del rilascio del porto di fucile per uso tiro a volo, già tempestivamente impugnato con ricorso gerarchico, e di tutti gli atti antecedenti, preordinati, conseguenziali e comunque connessi.
Visti il ricorso, i due motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e i documenti prodotti dal Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le memorie ex articolo 73, comma 1, c.p.a. presentate da entrambe le parti;
Vista la replica del ricorrente;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2018 la dott.ssa R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con decreto del 23 febbraio 2015 il Questore di -OMISSIS- negava al signor -OMISSIS- il rilascio della licenza di porto di fucile per uso sportivo a causa di una pregressa condanna, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., alla pena di mesi tre di reclusione per il delitto di turbata libertà degli incanti continuato ed in concorso.
Il signor -OMISSIS-, in seguito alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, osservava che nel 2012 il delitto era stato dichiarato estinto, ai sensi dell’articolo 445, comma 2, c.p.p., dal Giudice dell’Esecuzione di -OMISSIS-.
La Questura di -OMISSIS- negava al signor -OMISSIS- l’autorizzazione al porto dell’arma in quanto, sulla scorta della relazione del Carabinieri di -OMISSIS-e di altri elementi ricavabili dall’esame della “richiamata vicenda giudiziale ”, riteneva che l’istante non desse garanzie di affidabilità nel buon uso dell’arma.
1.1.Avverso il predetto provvedimento di diniego emesso dal Questore di -OMISSIS- il signor -OMISSIS- ricorreva in via amministrativa al Prefetto deducendo sostanzialmente le stesse censure sollevate con le osservazioni in sede procedimentale.
Decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso giustiziale si formava il silenzio rigetto, ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
1.2. In data 9 settembre 2015 il signor -OMISSIS- impugnava il predetto diniego dinanzi al Tribunale deducendo che la Questura di -OMISSIS- non aveva fatto buon governo della discrezionalità in quanto:
1) aveva violato l’articolo 43, comma 2, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, poiché l’effetto ostativo al rilascio del titolo abilitativo, derivante dalla condanna penale, era venuto meno con la dichiarazione di estinzione del reato;
2) non aveva valutato il fatto storico del reato dichiarato estinto ed aveva omesso di spiegare le ragioni del rischio di abuso dell’arma, considerato che il delitto di turbata libertà degli incanti non contempla tra gli elementi costituivi o circostanziali né la violenza, né l’uso delle armi.
1.3. Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno depositando le controdeduzioni della Questura di -OMISSIS- e della Prefettura di -OMISSIS-.
1.4. Con un primo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente formulava istanza istruttoria di acquisizione della relazione dei Carabinieri di -OMISSIS-del 1 ottobre 2014, richiamata nel provvedimento impugnato, che la difesa del Ministero provvedeva successivamente a depositare.
1.5. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti il signor -OMISSIS- censurava il provvedimento impugnato per difetto di istruttoria e di motivazione dal momento che la Questura non avrebbe tenuto in considerazione la circostanza favorevole, emergente dalla predetta relazione, che il ricorrente non risultasse dedito al consumo di alcool o di sostanze stupefacenti.
1.6. Le parti resistevano con memorie difensive.
1.7. All’udienza del 23 maggio 2018 la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. Ritiene il Collegio che la Questura di -OMISSIS- ha ben esercitato il potere discrezionale nella formulazione del giudizio prognostico di non affidabilità nell’uso dell’armi conseguente alla condanna per un delitto che non rientra tra quelli che il legislatore ha qualificato come ostativi al rilascio del porto d’armi.
2.2. Nella delicatissima materia delle autorizzazioni di polizia, in particolare di quelle riguardanti il porto delle armi, la tutela del bene primario della sicurezza pubblica non lascia spazio ad automatismi di sorta.
La tesi sostenuta dal ricorrente, secondo il quale la dichiarazione di estinzione del reato annullerebbe la condanna che l’amministrazione ha valutato come elemento ostativo al rilascio del titolo abilitativo, non può trovare accoglimento.
Il ricorrente accomuna la dichiarazione di estinzione del reato, conseguente al decorso del tempo in assenza di commissione di reati della stessa indole, alla riabilitazione in quanto l’effetto che il legislatore ricollega ad entrambe è l’estinzione di ogni effetto penale della condanna.
A parte le differenze ontologiche e teleologiche tra i due istituti, occorre sottolineare che sia gli effetti ricollegati alla dichiarazione di estinzione del reato, sia quelli ricollegati alla riabilitazione per quanto concerne i delitti qualificati dal legislatore come <<ostativi>>, riguardano esclusivamente la sfera penalistica e sono posti a garanzia della rieducazione del reo;essi non si estendono alla sfera delle autorizzazioni di polizia che hanno natura preventiva e sono poste a tutela dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza.
Pertanto, a fronte della dichiarazione di estinzione del reato, si estinguono gli effetti penali della condanna per espressa previsione di legge ma il fatto storico che ha modificato la realtà vi rimane impresso e non ne resta travolto.
L’amministrazione deve, pertanto, sempre procedere ad una autonoma valutazione del fatto storico, indipendentemente dalle sue vicende processual-penalistiche, a maggior ragione nell’ipotesi contemplata nel secondo comma dell’articolo 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in cui il reato per il quale si è stati condannati non esprime di per sé una presunzione di non affidabilità nell’uso delle armi.
2.3. La Questura ha correttamente valutato il fatto storico commesso dal ricorrente e consistito, come comprovato dalla sentenza di condanna prodotta, in una serie di condotte collusive, reiteratamente commesse, con mezzi fraudolenti, nella qualità di amministratore di una società e finalizzate a pilotare le aggiudicazioni di numerosi e rilevanti appalti pubblici di lavori.
La Questura ha, inoltre, valutato il fatto storico in maniera complessiva, ravvisandone la gravità in quanto gli accordi collusivi sul confezionamento di offerte al ribasso coinvolgevano un’ampia platea di partecipanti.
2.4. Osserva il Collegio che il succinto riferimento operato dalla Questura “ alla richiamata vicenda giudiziale ” soddisfi l’onere motivazionale imposto all’amministrazione.
Il ricorrente deduce che la Questura sarebbe incorsa in un eccesso di potere per non aver considerato, quali elementi a suo favore, le osservazioni introdotte già in sede procedimentale, ossia:
a) che il delitto di turbata libertà degli incanti non prevede tra i suoi elementi costitutivi o circostanziali la violenza o l’uso delle armi;
b) che è trascorso un notevole lasso di tempo dalla commissione dei fatti di reato, risalenti al 2002;
c) che i Carabinieri di -OMISSIS-, nella nota del 1 ottobre 2014, hanno rilevato che il signor -OMISSIS- non è dedito al consumo di alcool o di sostanze stupefacenti ed è, pertanto, dotato di piena capacità di intendere e di volere.
Ritiene il Collegio che tali circostanze non sono idonee ad attenuare la oggettiva gravità del fatto storico oggetto di condanna penale.
Sia il mancato consumo di alcool e di sostanze stupefacenti che il notevole lasso di tempo trascorso dalla commissione del fatto rappresentano, infatti, circostanze neutre che non attenuano la consistente probabilità che il ricorrente, inserito da tempo in un ambiente imprenditoriale colluso e ben strutturato in un determinato settore del mercato locale, possa abusare dell’uso dell’arma anche solamente a scopo difensivo.
Sussiste, pertanto, nel caso di specie, un rischio serio e concreto per l’interesse collettivo alla pubblica sicurezza, cui la Questura ha ritenuto di concedere prevalenza rispetto all’interesse ludico che il ricorrente intende soddisfare con la pratica del tiro a volo.
Il bilanciamento degli interessi effettuato dalla Questura per addivenire al giudizio di non affidabilità del signor -OMISSIS- nell’uso delle armi deve, pertanto, ritenersi non manifestamente irragionevole.
3. In conclusione il Collegio ritiene che i motivi contenuti nel ricorso principale e nei ricorsi per motivi aggiunti sono infondati.
4. Considerato lo svolgimento della vicenda processuale, ed in particolar modo la circostanza che la relazione dei Carabinieri richiamata nell’atto impugnato è stata acquisita dal ricorrente solo dopo la proposizione del ricorso per motivi aggiunti, il Collegio ravvisa giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.