TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-02-23, n. 202202101

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-02-23, n. 202202101
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202202101
Data del deposito : 23 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/02/2022

N. 02101/2022 REG.PROV.COLL.

N. 04536/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4536 del 2021, proposto da
G P, rappresentato e difeso dall’avvocato F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;



contro

Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;



per l’annullamento

in via principale, della determinazione assunta dal Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare – II Reparto M_D GIMIL REG2021 0194163 21-04-2021, recante il rigetto definitivo dell’istanza presentata dal ricorrente il 9 febbraio 2021, volta ad ottenere la cessazione dal servizio permanente a decorrere dal 31 marzo 2021 e ogni atto inerente presupposto e conseguente, procedimentale e/o finale, nonché, in via subordinata, del decreto del Ministero della difesa n. 413 del 21 febbraio 1992, oltre ogni atto inerente presupposto e conseguente, procedimentale e/o finale, noto ed ignoto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 novembre 2021 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e udita la difesa di parte ricorrente, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il sig. G P, ufficiale dell’Aeronautica militare con il grado di capitano, ha impugnato in via principale il provvedimento della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa del 21 aprile 2021, recante il rigetto dell’istanza del ricorrente, volta a ottenere la cessazione dal servizio permanente a decorrere dal 31 marzo 2021.

La determinazione negativa dell’Amministrazione è motivata in considerazione del vincolo aggiuntivo di ferma quinquennale, con scadenza nel mese di settembre 2025, contratto dall’ufficiale a seguito della frequenza di un master universitario di secondo livello in “ sistemi avanzati di comunicazione satellitare ”; vincolo derivante dal combinato disposto degli articoli 933, comma 1, e 971 del Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché dal decreto ministeriale 21 febbraio 1992, recante l’indicazione dei “ corsi di elevato livello tecnico ” e degli “ incarichi particolarmente qualificati in campo internazionale ” comportanti l’obbligo di permanenza in servizio per gli ufficiali dell’Aeronautica militare.

In via subordinata, il ricorrente ha impugnato anche quest’ultimo decreto.

2. Il sig. P ha allegato di aver assunto l’obbligo di permanenza in servizio per dieci anni a seguito dell’ammissione al terzo anno di corso presso l’Accademia aeronautica, ai sensi dell’articolo 724 cod. ord. mil.

Il termine della ferma era fissato al 27 settembre 2020.

Dopo aver terminato gli studi accademici nel mese di luglio 2013 ed essere stato assegnato al Comando del Centro interforze di gestione e controllo SICRAL, l’ufficiale ha frequentato, dal febbraio 2015 all’aprile 2014, un master di secondo livello in “ sistemi avanzati di comunicazione satellitare ” presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, continuando nel frattempo a svolgere l’attività di servizio presso il reparto di appartenenza. Ai fini della frequenza del corso, il sig. P ha beneficiato di una borsa di studio da parte della Armed Forces Communications and Electronics Association, organizzazione priva di finalità lucrative.

Successivamente, il 9 febbraio 2021, l’ufficiale, intendendo accettare un’offerta di lavoro nel settore privato, ha presentato un’istanza volta a ottenere la cessazione anticipata dal servizio e il collocamento nella categoria del complemento a decorrere dal 31 marzo 2021.

Ricevuto un preavviso di provvedimento negativo da parte della Direzione generale per il personale militare, il medesimo ha presentato le proprie osservazioni.

Il procedimento si è, infine, concluso con l’adozione dell’impugnata determinazione di rigetto dell’istanza del 21 aprile 2021.

3. Con la proposizione del ricorso, il sig. P ha allegato i motivi che si espongono di seguito.

I) Violazione dell’articolo 97 della Costituzione, dell’articolo 971 cod. ord. mil. e dell’articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, di attuazione della direttiva 91/533/CEE.

Ciò in quanto il ricorrente non sarebbe stato debitamente informato del vincolo di ulteriore ferma, né lo avrebbe accettato. Tuttavia, la necessità di accettazione della ferma mediante sottoscrizione di un’apposita dichiarazione risulterebbe da tutti i decreti con i quali vengono indetti i concorsi per l’ammissione degli allievi ufficiali dei corsi regolari dell’Aeronautica militare.

Nello stesso senso risulterebbe orientato anche l’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, previgente al Codice dell’ordinamento militare.

Ulteriore conferma di tale assunto si trarrebbe anche dalla nota dello Stato maggiore dell’Aeronautica del 31 agosto 2015, avente ad oggetto “ Incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale e corsi di elevato livello tecnico – obblighi di ferma aggiuntiva e relazione con il premio incentivante – disposizioni applicative – iter per l’accertamento di ferme obbligatorie ”, ove si prevede la previa comunicazione all’ufficiale che il corso da frequentare comporta un obbligo di ferma aggiuntiva, nonché la sottoscrizione del vincolo da parte del medesimo militare. Si tratterebbe di una scelta ragionevole, tenuto conto del fatto che il decreto ministeriale del 1992 fa riferimento a tutti i master universitari di durata pari o superiore a un anno accademico e che, tuttavia, non tutti tali corsi potrebbero essere considerati di livello tecnico tale da giustificare l’obbligo di ferma aggiuntiva, tenendo conto anche del numero enormemente maggiore di master attivati dalle Università nel 2014 rispetto al 1992.

Tali conclusioni sarebbero corroborate anche dalle considerazioni svolte nella nota dello Stato maggiore della difesa del 16 marzo 2021 e indirizzata al Comando di appartenenza del ricorrente, ove si richiama la necessità di attenta ponderazione dell’istituzione di una ferma, la quale potrebbe disincentivare la partecipazione ai corsi da parte degli interessati.

Assumerebbe rilevanza, infine, la previsione dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 152 del 1997, recante gli obblighi di informazione del datore di lavoro, che dovrebbe trovare applicazione anche con riguardo ai rapporti di lavoro in ambito militare.

II) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per motivazione contraddittoria e illogica.

In particolare, l’Amministrazione non avrebbe preso posizione sulle osservazioni del ricorrente.

Sarebbe contraddittorio, inoltre, il riferimento agli investimenti professionali compiuti dalla Forza armata per il progresso professionale dell’ufficiale, in quanto il master sarebbe stato finanziato da una borsa di studio erogata da un’organizzazione senza fine di lucro e sarebbe stato frequentato dal medesimo militare senza interruzione del servizio. Del resto, il ricorrente svolgerebbe presso il reparto di assegnazione un’attività che non avrebbe attinenza con il titolo di ingegnere e con la specializzazione acquisita con il master.

III) Violazione degli articoli 4 e 35 della Costituzione, relativi alla tutela del lavoro.

Ciò in quanto il sig. P sarebbe adibito a un’attività non in linea con i titoli posseduti; circostanza che troverebbe indiretta conferma nel parere favorevole del Comandante all’accoglimento dell’istanza di cessazione

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