TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-06-13, n. 202310069

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-06-13, n. 202310069
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202310069
Data del deposito : 13 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/06/2023

N. 10069/2023 REG.PROV.COLL.

N. 06027/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6027 del 2017, proposto da -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati -OMISSIS-Ruggiero e Nicola Scarpa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

della Determinazione della Direzione Centrale di cui al prot. n. -OMISSIS-, emessa il -OMISSIS- e notificata al ricorrente in data 31/3/2017, con la quale “ È revocata, ai sensi dell’art. 54 lett. b) del Testo Unico delle leggi doganali, la nomina di spedizioniere doganale conferita con la patente n. -OMISSIS-, rilasciata dalla Direzione Generale delle Dogane e Imposte Indirette in data -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, al sig. -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, per non essere il predetto più meritevole della fiducia dell’Amministrazione per il suo comportamento in rapporto alle leggi finanziarie ed a quelle relative alla disciplina economica e valutaria ”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 il dott. Michele Tecchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;



FATTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato il provvedimento (prot. n. -OMISSIS- del 23 marzo 2017 notificato in data 31 marzo 2017) con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (nel prosieguo anche “ADM”) ha disposto la revoca della sua nomina di spedizioniere doganale.

La revoca è stata adottata ai sensi dell’art. 54, lett. b), del Testo Unico delle leggi doganali, all’esito di un complesso iter di cui è necessario riassumere qui di seguito, in ordine cronologico, i principali sviluppi procedimentali:

- a seguito di vari controlli svolti in sede amministrativa e diretti a verificare la correttezza di alcune dichiarazioni doganali, è emersa la commissione di condotte finalizzate alla sottrazione di prodotti petroliferi, anche a mezzo di falsi di atti pubblici, con più azioni in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, che hanno dato luogo ai procedimenti penali R.G.N.R nn. -OMISSIS-e -OMISSIS-, in relazione ai quali sono stati disposti dal Tribunale di -OMISSIS-, rispettivamente con decreto del -OMISSIS- e del -OMISSIS-, i rinvii a giudizio nei confronti dell’odierno ricorrente per i reati di concorso e continuazione in associazione a delinquere allo scopo di sottrarre prodotti petroliferi, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico ed ideologica commessa da privato e da pubblico ufficiale in atto pubblico, sottrazione, distruzione ed occultamento di atti veri e relative circostanze aggravanti, irregolarità, deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa, sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sugli oli minerali, contrabbando aggravato;

- in relazione a quanto sopra esposto, la Direzione Interregionale di ADM per la -OMISSIS- e -OMISSIS-ha proposto l’adozione del provvedimento di revoca dell’atto di nomina di spedizioniere doganale del ricorrente, stante la perdita del requisito essenziale di meritevole fiducia che lo spedizioniere doganale deve riscuotere presso l’Amministrazione;

- conseguentemente, con nota prot. R.U. n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, ADM notificava al ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento di revoca della patente di spedizioniere doganale;

- successivamente, in data 12 agosto 2016, il ricorrente trasmetteva un’istanza di accesso agli atti, che veniva positivamente esitata con l’ostensione dei documenti richiesti in data 8 settembre 2016;

- seguiva in data 4 ottobre 2016 l’invio da parte dell’odierno ricorrente di una prima memoria contenente osservazioni difensive, alla quale ADM replicò con nota prot. n.-OMISSIS- del 02.01.2017; a quest’ultima nota il ricorrente replicò poi con una seconda memoria difensiva del 27 gennaio 2017;

- nel contempo, la Direzione Interregionale per la -OMISSIS- e la -OMISSIS-disponeva, con nota prot. n. -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 53, c.1, lett. b) del TULD, la sospensione del ricorrente dal compimento delle operazioni doganali;

- successivamente ADM, con determinazione prot. n.-OMISSIS- del 23/03/2017, ritenute insufficienti le giustificazioni rese dal ricorrente nel corso del procedimento amministrativo testè rievocato, ha disposto la revoca della patente di spedizione doganiere del ricorrente ai sensi dell’art. 54, lett. b), del DPR n. 43 del 1973 (Testo Unico delle Leggi Doganali, nel prosieguo anche “TULD”).

Con l’odierno ricorso, parte ricorrente insorge avverso il summenzionato provvedimento di revoca del 23 marzo 2017 per chiederne l’annullamento e il risarcimento dei relativi danni.

Ciò sulla scorta dei seguenti motivi di impugnazione:

(1) primo motivo : “eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione e interpretazione dei fatti circa un elemento fondamentale della fattispecie. Eccesso di potere per manifesta ingiustizia e palese illogicità e irragionevolezza. Violazione dell’art. 3 L. 241/1990 per difetto di motivazione. Difetto di prova e di istruttoria” . Con tale motivo, parte ricorrente si duole di un presunto eccesso di potere per travisamento dei fatti, in quanto ADM avrebbe omesso di considerare che il ricorrente non rivestiva nella vicenda de qua alcun ruolo di gestore (o dispositore) del deposito di prodotti petroliferi della-OMISSIS- S.p.A., avendo egli soltanto svolto (per il tramite della sua società -OMISSIS- s.r.l.) il ruolo di consulente professionale della compagnia petrolifera-OMISSIS- S.p.A. in materia fiscale e doganale; ne discende, sempre ad avviso del ricorrente, che siccome il suo compito di spedizioniere doganale si esauriva nella compilazione delle bollette doganali e in pochi altri adempimenti, egli non avrebbe mai potuto essere coinvolto nelle concrete vicende (di cui purtuttavia è stato chiamato a rispondere in sede penale prima ancora che amministrativa) inerenti la sottrazione di prodotti petroliferi;

(2) secondo motivo : “ violazione del principio che impone la sospensione del procedimento amministrativo in pendenza di procedimento penale, connesso normativamente al processo amministrativo; violazione degli artt. 653, 654 cod. proc. pen. e art. 79 c.p.a. (L. 2/7/2010 n. 104) e art. 295 cod. proc. civ.. Richiesta di sospensione. Violazione delle norme sul giusto procedimento amministrativo; violazione del principio di necessarietà, congruità, logicità e proporzionalità ”. Con tale motivo, parte ricorrente – dato atto che il procedimento amministrativo sfociato nel provvedimento de quo ed i paralleli giudizi penali traggono origine dai medesimi fatti, nonché avuto riguardo al fatto che il procedimento di revoca è stato instaurato da ADM in un frangente temporale in cui il giudizio penale non si era ancora concluso – si duole del fatto che ADM abbia improvvidamente adottato il provvedimento di revoca impugnato pur in assenza di qualsiasi accertamento definitivo di responsabilità penale (a quest’ultimo riguardo parte ricorrente evidenzia altresì la necessità di disporre la sospensione dell’odierno giudizio ex art. 295 c.p.a., stante il rapporto di pregiudizialità esistente tra quest’ultimo e i procedimenti penali); espone inoltre parte ricorrente che il provvedimento di revoca impugnato sarebbe stato adottato anche in violazione del principio di proporzionalità ( sub specie di necessarietà e proporzionalità in senso stretto), in quanto: (a) il ricorrente era già stato attinto dalla misura cautelare della sospensione dal compimento delle operazioni doganali (sicchè la revoca non sarebbe stata necessaria, avendo ormai il ricorrente già cessato di svolgere i propri adempimenti amministrativi e fiscali in Dogana); (b) la revoca della patente di spedizioniere doganale sarebbe in tesi lesiva di diritti costituzionalmente garantiti ontologicamente prevalenti, quale il diritto al lavoro (art. 4 Cost.) e di difesa (art. 24 Cost.);

(3) terzo motivo : “ eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione e interpretazione dei fatti e delle norme di diritto; violazione di legge e in particolare degli artt. 267, 270, 271 c.p.p. Nullità delle intercettazioni e inutilizzabilità delle stesse anche nel procedimento amministrativo. Vizio di motivazione e violazione dell’art. 3 L. 241/1990. Illogicità del procedimento argomentativo seguito dall’Amministrazione. Totale difetto di prova e di istruttoria. Manifesta ingiustizia e illogicità”. Con tale motivo parte ricorrente – dato atto che gli addebiti disciplinari su cui è stato eretto il provvedimento di revoca sono prevalentemente basati sulle intercettazioni telefoniche disposte nei procedimenti penali (segnatamente le “ intercettazioni … disposte con provvedimento del -OMISSIS- emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di -OMISSIS- (cfr.doc.25) su richiesta del P.M. (cfr.doc. 26), sul presupposto che alcuni soggetti non identificati fossero dediti al furto di carburante, tra cui alcuni operanti nel deposito della-OMISSIS- S.p.A. ”, cfr. pag. 8 del ricorso) – si duole dell’illegittimità di dette intercettazioni. Illegittimità in tesi rinveniente da ciò che queste ultime sarebbero da un lato affette da vizi formali di eterogenea natura (ad esempio perché effettuate dagli stessi funzionari di ADM, oppure perché sfociate in verbali di trascrizione sottoscritti da soggetti diversi rispetto a quelli che hanno redatto detti verbali,

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