TAR Palermo, sez. III, sentenza 2013-05-06, n. 201301040

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2013-05-06, n. 201301040
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201301040
Data del deposito : 6 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02597/2008 REG.RIC.

N. 01040/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02597/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2597 del 2008, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avv. S B, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Milena Chiovaro sito in Palermo, via M. di Villabianca n. 4;

contro

Comune di Niscemi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. D S, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. C C sito in Palermo, via Brunetto Latini n .34;

nei confronti di

O E;

per l'annullamento

- dell’atto prot. n. 0018889 del 1.10.2008 del Capo Ripartizione AA.GG. OO. II del Comune di Niscemi, con il quale viene comunicata l’approvazione della graduatoria provvisoria della selezione interna di progressione verticale per un posto di custode necroforo cat. B1;

- della determina n. 347/AA. GG. del 30.09.2008 e n. 1225/Reg.Gen. del 30.09.2008 di presa d’atto delle risultanze dei verbali in data 22-24-25.09.2008 della Commissione di valutazione del concorso;

- della graduatoria provvisoria, nella parte in cui il ricorrente viene collocato al secondo posto e nella parte in cui include il dipendente E Ottaviano collocandolo al primo posto;

- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente, ivi comprese, ove di interesse, la nota del Capo Ripartizione AA.GG. prot. n. 165 del 24.02.2006 e la nota del Presidente della Commissione n. 105 del 23.09.2008, “nella misura in cui non viene comminata l’esclusione del sig. E Ottaviano dalle procedure selettive”;

e per la declaratoria

- del diritto del ricorrente a vedersi attribuito il primo posto in graduatoria ed alla conseguente modifica della stessa.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Niscemi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2013 il dott. P L T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato all’Amministrazione resistente e depositato il 10.12.2008, -OMISSIS-, premesso che con deliberazione straordinaria del 29.9.2005 era stato approvato il Regolamento per la progressione verticale del Comune di Niscemi;
che l’art. 3, primo comma, stabiliva che per i posti “messi a selezione interna” era possibile la partecipazione ad una sola selezione;
che con determina dirigenziale del 2.1.2006 erano stati approvati i bandi di selezione per procedure selettive e tra questi quello per la copertura di un posto di custode necroforo;
che entro il termine stabilito dal bando avevano presentato istanza di ammissione al concorso in questione 4 dipendenti;
che, in violazione della sopra citata norma regolamentare, uno dei partecipanti, il controinteressato E Ottaviano, aveva presentato domanda di partecipazione a 4 selezioni verticali;
che il capo ripartizione AA.GG. del Comune di Niscemi lo aveva quindi invitato entro 5 giorni a optare per una sola delle selezioni;
che questi aveva risposto che avrebbe esercitato l’opzione solo se invitato dalla Commissione giudicatrice, “unico organo amministrativo” titolato ad interloquire sul punto;
che così facendo il controinteressato si era arrogato il diritto di scegliere, dopo tutti quanti gli altri, la selezione con il minor numero di partecipanti;
che l’E aveva scelto alla fine, in data 23.9.2008, solo su invito del “Presidente delle Commissioni”;
tutto quanto sopra premesso, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati lamentandone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione del bando di concorso;
eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti, violazione di legge, palese disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta, alterazione della par condicio tra i concorrenti, violazione dei canoni costituzionale dell’imparzialità, legalità e buon andamento dell’Amministrazione, incompetenza.

Si è costituito il Comune di Niscemi, eccependo che il bando ed il regolamento per le progressioni verticali non regolavano compiutamente l’ipotesi di contestuale presentazione da parte di un candidato di più domande per diverse selezioni;
che, nel silenzio delle fonti, bene aveva fatto l’amministrazione ad invitare il candidato E a scegliere l’opzione preferita senza procedere alla sua automatica espulsione, dato che questa non poteva essere comminata in difetto di una espressa previsione in tal senso;
che la lamentata violazione della par condicio era insussistente, dal momento che non era vero che il candidato E avesse scelto la gara con minor numero di concorrenti;
tutto quanto sopra premesso, ha concluso per il rigetto del ricorso avversario.

All’esito dell’adunanza camerale del 14.1.2009, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare del ricorrente, il Tribunale adito, con ordinanza n. 27 del 2009, ha rigettato la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, ritenendo assente il concorrente e necessario requisito del periculum in mora .

All’udienza del 9.4.2013 il ricorso, su concorde richiesta dei procuratori delle parti, è stato trattenuto in decisione.

L’unico ed articolato motivo spiegato dal ricorrente (rubricato “violazione e falsa applicazione del bando di concorso;
eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti, violazione di legge, palese disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta, alterazione della par condicio tra i concorrenti, violazione dei canoni costituzionale dell’imparzialità, legalità e buon andamento dell’Amministrazione, incompetenza”) poggia sull’asserita circostanza che il controinteressato E si sarebbe illegittimamente arrogato il diritto di scegliere alla fine la selezione alla quale partecipare, potendo così individuare quella con il minore numero di partecipanti.

A prescindere potenzialità di tale circostanza ad integrare le violazioni sopra dette (potenzialità tutt’altro che scontata) osserva il Collegio che essa non corrisponde al vero.

Come osservato dall’Amministrazione resistente e come risulta per tabulas , infatti, alla selezione cui hanno partecipato tanto il ricorrente quanto il controinteressato erano stati ammessi tre candidati (uno non si è presentato il giorno dell’esame);
alla procedura di selezione di esecutore dattilografo vi erano parimenti tre candidati ammessi (ed uno assente alla prova di esame);
alla procedura di messo notificatore due candidati ammessi entrambi presenti alla prova di esame.

Venendo meno, dunque, il presupposto logico ed argomentativo da cui muove il ricorrente nel sostenere le sue censure, esse devono essere rigettate, non senza osservarsi, ad abundantiam , che, in difetto di una espressa clausola espulsiva della lex specialis per la ritardata scelta, bene ha fatto l’Amministrazione a non escludere il controinteressato.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite possono essere compensate in ragione dell’assenza di una regolamentazione puntuale dell’ipotesi verificatasi.

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