TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2018-03-08, n. 201802671

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2018-03-08, n. 201802671
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201802671
Data del deposito : 8 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/03/2018

N. 02671/2018 REG.PROV.COLL.

N. 09038/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9038 del 2017, proposto da:
Malesci Istituto Farmacobiologico Spa, Laboratori Guidotti Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato I M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;



contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato R B, con domicilio eletto presso gli uffici della Avvocatura Regionale in Roma, via Marcantonio Colonna 27;
Commissario Ad Acta per rientro disavanzi regionali settore sanitario, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del provvedimento del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio del 28 giugno 2017 UO00245 avente ad oggetto “indicatori di appropriatezza farmaceutica regionali”, pubblicato su BURL del 13 luglio 2017 n. 56- Suppl. 1, nonché della nota prot. n. 403270 del 3 agosto 2017 della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali avente ad oggetto “chiarimenti relativi al DCA U00245/2017”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Commissario Ad Acta Sanità Regione Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2018 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con il provvedimento in epigrafe indicato vengono predisposti, anche per finalità di riduzione della spesa sanitaria, una serie di “Indicatori di appropriatezza farmaceutici regionali”. Più in particolare, ad avviso della struttura commissariale una maggior appropriatezza nell’uso dei farmaci per patologie legate alla ipertensione potrebbe consentire una effettiva riduzione della spesa.

Per quanto di interesse in questa sede, il provvedimento prevede una serie di indicazioni dirette nella sostanza a disincentivare la prescrizione dei sartani di maggior costo: tra questi l’Olmesartan, il cui brevetto è scaduto e si trova in Lista di Trasparenza dal mese di marzo 2017.

Vengono a tal fine individuati alcuni obiettivi di sostituzione di tale farmaco con altri medicinali meno costosi presenti sul mercato (Candesartan e Telmisartan). Soprattutto, quanto alla associazione Olmesartan + Amlodipina, in forza della scadenza dei singoli principi attivi viene “raccomandato” l’utilizzo dell’associazione estemporanea (due compresse separate) in luogo di quella precostituita o fissa, costituita ossia da una sola compressa e il cui brevetto risulta ancora non scaduto. Il medico curante, qualora decida di prescrivere in ogni caso l’Olmesartan in associazione fissa o precostituita, deve allora redigere apposita scheda nella quale indicare tra l’altro anche un piano terapeutico. Tali prescrizioni e schede verranno poi sottoposte al controllo di una specifica commissione. Per il farmaco Olmesartan, in associazione o meno (in particolare, con amlodipina o idroclorotiazide), viene inoltre previsto un obiettivo di risparmio annuo pari a 15,8 milioni di euro. Vengono infine previste, in caso di scostamento dai suddetti obiettivi: a) valutazioni conseguenti nei confronti dei Direttori Generali delle relative strutture sanitarie; b) provvedimenti nei confronti dei medici che hanno prescritto farmaci inappropriati, ossia segnalazione al relativo ordine e possibile rimborso di quanto indebitamente prescritto (art. 1, comma 4, decreto-legge n. 323 del 1996).

In sostanza si delinea un chiaro disincentivo alla prescrizione dei sartani di maggior costo e, tra questi, di

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