TAR Torino, sez. III, sentenza 2024-03-07, n. 202400234
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Testo completo
Pubblicato il 07/03/2024
N. 00234/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00526/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 526 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G- (Italy) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Munari e Andrea Bergamino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, 21;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della delibera ART n. 181/2021 (« Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2022 »)
- e per l’accertamento della non soggezione al pagamento del contributo per il funzionamento dell’ART ai sensi dell'art. 37.6(b) del d.l. n. 201/2011, convertito con l. n. 214/2011.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da G- (Italy) S.r.l. il 29/12/2022:
- delle note dell’ART prot. n. 25011/2022 del 25 novembre 2022, recante « Versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti relativo all’anno 2019. Costituzione in mora », e prot. n. 25072/2022 del 25 novembre 2022, recante « Versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti relativo all’anno 2020. Costituzione in mora »
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da G- (Italy) S.r.l. il 28/6/2023:
- della nota dell’ART prot. n. 19515/2023 del 5 giugno 2023, notificata in pari data e recante “ Versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti relativo all’anno 2021. Costituzione in mora ”
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da G- (Italy) S.r.l. il 2/11/2023:
- per l’accertamento della non soggezione di HLI al pagamento del contributo per il funzionamento dell’ART ai sensi dell'art. 37.6(b) del d.l. n. 201/2011, convertito con l. n. 214/2011 e per l’annullamento della lettera prot. n. 51843/2023 del 5 ottobre 2023, recante « Contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Anno 2023 », nonché di ogni atto ad essa presupposto, conseguente e/o connesso, vi inclusa, in parte qua , la delibera dell’ART n. 242/2022 recante « Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2023 »
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2024 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
G- (Italy) S.r.l., con ricorso introduttivo notificato in data 11.04.2022, ha chiesto al Tribunale di accertare la propria non soggezione all’obbligo contributivo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito “ART”) e, conseguentemente, di annullare in parte qua , la delibera n. 181/2021 (“ Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2022 ”), pubblicata sul sito istituzionale in data 9 febbraio 2022 e in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 47 del 25 febbraio 2022. A tal fine, ha articolato i motivi di impugnazione, di seguito compendiati:
I. Sulla non soggezione di G- (Italy) al pagamento del contributo, né tantomeno ad alcun obbligo dichiarativo nei confronti dell’ART;
II. Incompetenza. Violazione e/o errata applicazione dell’art. 37, comma 6 lett. b), D.L. n. 201/2011. Violazione degli artt. 3, 23 e 41 Cost. Violazione della sentenza n. 69/2017 della Corte costituzionale. Violazione del principio di legalità;
III. Violazione e/o errata applicazione dell’art. 37, comma 6 lett. b), D.L. n. 201/2011. Violazione degli artt. 3, 23 e 41 Cost. Violazione della sentenza n. 69/2017 della Corte costituzionale. Eccesso di potere per travisamento di fatti, sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza e sviamento. Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990.
In data 27.04.2022 si è costituita in giudizio l’ART per resistere al ricorso.
Con un primo ricorso per motivi aggiunti notificato in data 23.12.2022, G- (Italy) ha chiesto inoltre l’annullamento delle note dell’ART prot. n. 25011/2022 del 25 novembre 2022, recante “ Versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti relativo all’anno 2019. Costituzione in mora ”, e prot. n. 25072/2022 del 25 novembre 2022, recante “ Versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti relativo all’anno 2020. Costituzione in mora ”. A tal fine, ha articolato tre motivi di impugnazione, di seguito compendiati:
I. Incompetenza. Violazione e/o errata applicazione dell’art. 37, comma 6 lett. b), D.L. n. 201/2011. Violazione degli artt. 3 e 23 Cost. Violazione della sentenza n. 69/2017 della Corte Costituzionale. Violazione delle delibere ART nn. 141/2018 e 172/2019. Violazione dell’art. 23 Cost. Violazione del principio di legalità;
II. Violazione e/o errata applicazione dell’art. 37, comma 6 lett. b), D.L. n. 201/2011. Violazione degli artt. 3 e 23 Cost. Violazione della sentenza n. 69/2017 della Corte Costituzionale. Eccesso di potere per travisamento di fatti, sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990. Violazione delle delibere ART nn. 141/2018 e 172/2019;
III. In via meramente subordinata. Violazione e/o errata applicazione dell’art. 37, comma 6 lett. b), D.L. n. 201/2011. Violazione degli artt. 3 e 23 Cost. Eccesso di potere per travisamento di fatti, sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione delle delibere ART nn. 141/2018 e 172/2019.
Con un secondo ricorso per motivi aggiunti notificato in data 28.06.2023, G- (Italy) ha chiesto in via ulteriore l’annullamento della nota dell’ART prot. n. 19515/2023 del 5 giugno 2023, notificata in pari data e recante “ Versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti relativo all’anno 2021. Costituzione in mora ”. A tal fine, ha articolato tre motivi di impugnazione, di seguito compendiati:
I. Incompetenza. Violazione e/o errata applicazione dell’art. 37, comma 6 lett. b), D.L. n. 201/2011. Violazione degli artt. 3 e 23 Cost. Violazione della sentenza n. 69/2017 della Corte Costituzionale. Violazione della delibera ART n. 225/2020. Violazione dell’art. 23 Cost. Violazione del principio di legalità;
II. Violazione e/o errata applicazione dell’art. 37, comma 6 lett. b), D.L. n. 201/2011. Violazione degli artt. 3 e 23 Cost. Violazione della sentenza n. 69/2017 della Corte Costituzionale. Eccesso di potere per travisamento di fatti, sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990. Violazione della delibera ART n. 225/2020;
III. In via meramente subordinata. Violazione e/o errata applicazione dell’art. 37, comma 6 lett. b), D.L. n. 201/2011. Violazione degli artt. 3 e 23 Cost. Eccesso di potere per travisamento di fatti, sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione della delibera ART n. 225/2020.
Con un terzo ricorso per motivi aggiunti notificato in data 02.11.2023, G- (Italy) ha chiesto infine l’annullamento della lettera prot. n. 51843/2023 del 5 ottobre 2023, recante “ Contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti. Anno 2023 ”, nonché di ogni atto ad essa presupposto, conseguente e/o connesso, vi inclusi: (i) in parte qua , la delibera dell’ART n. 242/2022 recante “ Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2023 ”, adottata dall’ART in esito alla riunione del 6 dicembre 2022 e pubblicata sul proprio sito istituzionale in data 27 gennaio 2023; (ii) la determina del Segretario Generale dell’ART n. 51/2023 del 1° marzo 2023; (iii) la “ comunicazione di cortesia ” prot. n. 7106/2023, trasmessa dall’ART a G- (Italy) in data 3 aprile 2023, avente ad oggetto “ Contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti. Anno 2023 ”. A tal fine, ha articolato i seguenti motivi di impugnazione:
I. Sulla non soggezione di G- (Italy) al pagamento del contributo, né tantomeno ad alcun obbligo dichiarativo nei confronti di ART;
II. Sull’illegittimità dei provvedimenti impugnati con il presente atto. Incompetenza. Violazione e/o errata applicazione dell’art. 37, comma 6 lett. b), D.L. n. 201/2011. Violazione degli artt. 3 e 23 Cost. Violazione della sentenza n. 69/2017 della Corte Costituzionale. Violazione della delibera ART n. 225/2020. Violazione dell’art. 23 Cost. Violazione del principio di legalità.
L’ART, con memoria depositata in data 10.01.2024, oltre a ribadire l’infondatezza del ricorso, ha eccepito l’inammissibilità e irricevibilità: i) del primo atto di motivi aggiunti notificato il 23 dicembre 2022, relativamente alla dedotta illegittimità della nota di costituzione in mora per il contributo 2020 emessa sulla base della presupposta delibera n. 172/2019 pubblicata sul sito web istituzionale dell’Autorità in data 12 febbraio 2020 e non impugnata; ii) del secondo atto di motivi aggiunti notificato in data 28 giugno 2023, relativamente alla dedotta illegittimità della di costituzione in mora per il contributo 2021 emessa sulla base della presupposta delibera n. 225/2020 pubblicata sul sito web istituzionale dell’Autorità in