TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2020-11-25, n. 202001931

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2020-11-25, n. 202001931
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202001931
Data del deposito : 25 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/11/2020

N. 01931/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01911/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1911 del 2014, proposto da:
D S, rappresentato e difeso dall’Avv. F F M, con domicilio eletto presso lo studio Fortunato F. Mirigliani in Catanzaro, viale G. Argento, 14;

contro

Comune di Tropea, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. S C, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Veraldi in Catanzaro, via Vinicio Cortese, 18/B;

per l’annullamento

dell’ordinanza di demolizione n. 351/2014;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tropea;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 24 novembre 2020 il Dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale, mediante collegamento da remoto ai sensi dall’art. 25 d.l. n. 137/2020;


Premesso che:

- il ricorrente il 16.10.2020 ha depositato un atto di rinuncia al ricorso avverso l’ordinanza di demolizione n. 351/2014 emanata dal Comune di Tropea, deducendo che la stessa è stata eseguita;

Rilevato che:

- ai fini dell’estinzione del giudizio, l'art. 84 comma 3, c.p.a. prescrive che l'atto di rinuncia, redatto secondo le modalità di cui al comma 1 del medesimo articolo, sia notificato alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza, adempimento eseguito dall’esponente;

Ritenuto che:

- sussistono pertanto i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio;

- la natura della pronuncia consente di compensare le spese di lite.

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