TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-05-05, n. 202300299
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Pubblicato il 05/05/2023
N. 00299/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00405/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 405 del 2012, proposto da
C G, L T, L T, R G, L T, M A, M G T, R B e R T, rappresentati e difesi dagli avvocati L L e F C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L L in Latina, viale IV novembre, 100;
contro
Comune di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale i Latina, viale IV novembre, 25;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
L T, Maria Pia Tabacchiera e Claudio Tabacchiera, quali eredi di R G, rappresentati e difesi dagli avvocati L L e F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L L in Latina, viale IV Novembre, 100;
per l'annullamento
dell'ordinanza n.15273/4966 del 22 febbraio 2012 del dirigente dell’Area Ambiente e Territorio del Comune di Latina, con la quale si ordinava l’immediata sospensione dei lavori, indicati nella lottizzazione abusiva effettuata tramite il frazionamento non autorizzato delle particelle catastali, mediante delimitazione degli stessi con recinzioni di vario tipo e la realizzazione di una strada in cemento di circa mt 110 di lunghezza e mt 4 di larghezza e il divieto di disporre dei suoli e dei manufatti con atti tra vivi, nonché avverso ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Latina, con la relativa documentazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 31 marzo 2023, tenutasi “da remoto” in videoconferenza, il dott. Ivo Correale e udito per la parte resistente il difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con rituale ricorso a questo Tribunale, i ricorrenti ricostruendo le modalità con le quali avevano ricevuto le porzioni di terreno di loro proprietà interessate dal provvedimento impugnato, adottato dal Comune di Latina e avente a oggetto l’immediata sospensione dei lavori indicati nella lottizzazione abusiva - effettuata tramite il frazionamento non autorizzato delle particelle catastali, mediante delimitazione degli stessi con recinzioni di vario tipo e la realizzazione di una strada in cemento di circa mt 110 di lunghezza e mt 4 di larghezza e il divieto di disporre dei suoli e dei manufatti con atti tra vivi – lamentavano, in sintesi, quanto segue.
Con un primo motivo era lamentata la violazione dell’art. 7 l. n. 241/90, in quanto era stata preclusa la dovuta partecipazione procedimentale, non sussistendo ragioni di urgenza che ne potevano legittimare l’omissione, contenendo il provvedimento anche un accertamento definitivo sulla ritenuta lottizzazione abusiva.
Con un secondo motivo, recante violazione dell’art. 3 l. n. 241/90 per carenza di motivazione, i ricorrenti lamentavano l’assenza di idonea motivazione sulla qualificazione della lottizzazione come riscontrata, dato che il frazionamento era antecedente all’acquisto e quindi non era stata da loro operata e in assenza di un quadro indiziario ben definito che la giurisprudenza richiede.
Con il terzo motivo era lamentata la violazione dell’art. 30, comma 7, d.p.r. n. 380/2001, non risultando opere di trasformazione edilizia né potendo, la sola recinzione, costituire indice di lottizzazione abusiva.
Anche il quarto motivo lamentava la medesima violazione sotto diverso profilo, dato che l’area insisteva in un contesto completamente urbanizzato, con realizzazione di reti idrica ed elettrica e parcheggi, fermo restando che per il fondo “Tabacchiera-Giudici” gli interessati si erano limitati a dare luogo a una pavimentazione di una via preesistente.
Con il quinto motivo era lamentata la violazione dell’art. 30 e degli artt. 28-32 della l. n. 1150/1942, in ordine alla prospetta acquisizione sotto forma di confisca dei fondi interessati.
Si costituiva in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Latina.
Con rituale atto di intervento “ad adiuvandum”, i sig.ri L T, Maria Pia Tabacchiera e R G, quali eredi della ricorrente R G, si costituivano in giudizio aderendo alle prospettazioni degli altri ricorrenti.
Il Comune di Latina depositava una memoria in cui affermava di avere inviato la comunicazione di avvio del procedimento, soffermandosi sull’inquadramento della lottizzazione come abusiva, ai sensi dell’art. 28 l. n. 765/1967 e dell’art. 18 l. n. 47/1985, in presenza di una lottizzazione c.d. “mista”, avente la compresenza degli elementi propri sia della lottizzazione “materiale” che “cartolare”, come elaborata dalla giurisprudenza.
A loro volta i ricorrenti depositavano una memoria a sostegno delle proprie tesi, ribadendo la complessa situazione ereditaria sottesa alla fattispecie.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 31 marzo 2023, la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio, rilevando che il Comune di Latina ha dimostrato l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, ritiene fondati gli ulteriori motivi di ricorso, in ordine alla carenza di istruttoria e motivazione.
Il provvedimento impugnato, infatti, si limita, nella sua motivazione, a descrivere la ritenuta lottizzazione abusiva, ritenendo che abbia dato luogo a una trasformazione urbanistica del lotto di terreno complessivo, senza però specificare e approfondire le ragioni che avevano indotto l’Amministrazione a tale netta conclusione, contenente anche il divieto di disporre dei beni per atto tra vivi per la trascrizione del provvedimento in questione nei registri immobiliari, con successiva acquisizione gratuita al patrimonio del Comune.
E’ vero che la giurisprudenza – come affermato dal Comune – prevede che, ai fini della configurabilità di una lottizzazione abusiva, negoziale o cartolare, il frazionamento del terreno non deve avvenire mediante operazione catastale che preceda le vendite o gli atti di disposizione, ben potendo realizzarsi con ogni altra forma di suddivisione fattuale dello stesso, che risulti idonea a rivelare in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio dell'area (per tutte: Cons. Stato, Sez. VI, 30.9.22, n. 8402), ma è pur sempre necessario che risulti in modo inequivoco la destinazione a scopo edificatorio del terreno. In sostanza, è necessario che l'illecito rappresentato dalla lottizzazione abusiva si consumi in ipotesi di qualsiasi tipo di edificazione idonea in concreto a stravolgere l'assetto del territorio preesistente e a realizzare un nuovo insediamento abitativo, tale da essere idonea a determinare un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione del territorio da parte dell'amministrazione (Cons. Stato, Sez. II, 22.6.22, n. 5124).
Ora, le parti ricorrenti hanno dimostrato, con gli allegati depositati in giudizio, che, in realtà, il contesto di riferimento era già urbanizzato, con opere di urbanizzazione e diffusione edilizia, per cui nel provvedimento impugnato manca ogni approfondimento sulla situazione concreta in cui si era sviluppata ogni costruzione, peraltro limitata, a quel che indicato nel provvedimento impugnato, in recinzioni e ripavimentazione di una strada già esistente.
Per adottare un provvedimento così incisivo sulla situazione giuridica soggettiva degli interessati, l’Amministrazione avrebbe dovuto illustrare con adeguata motivazione e descrizione di ogni elemento valutato, anche alla luce della partecipazione procedimentale degli interessati, da quale sufficiente quadro indiziario fosse “oggettivamente” possibile desumere, in maniera inequivoca, la destinazione a scopo di edificazione perseguita mediante l’attività materiale posta in essere dalle parti (Cons. Stato, Sez. II, 22.6.22, n. 5123).
Non è tanto quindi, la situazione ereditaria di ciascun ricorrente che poteva rilevare ma la configurazione dell’oggettivo quadro indiziario alla luce della situazione effettiva del contesto urbanistico che doveva essere approfondita, anche alla luce dell’art. 30 d.p.r. n. 380/2001.
Ciò è mancato, per cui il ricorso si palesa fondato per quanto riguarda il secondo e terzo motivo di ricorso, assorbenti rispetto alle altre censure.
Per la peculiarità della fattispecie le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate.