TAR Lecce, sez. III, sentenza 2021-09-03, n. 202101327
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Testo completo
Pubblicato il 03/09/2021
N. 01327/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00854/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 854 del 2016, proposto da
Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato R A, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. in Lecce, via F. Rubichi 23;
contro
Comune di Brindisi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati E G e F T, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Astuto in Lecce, via Umberto I, 28;
Monteco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati R B e C L, con domicilio eletto presso lo studio R B in Lecce, viale Oronzo Quarta, n. 16;
per l’accertamento e la declaratoria
- dell’obbligo del Comune di Brindisi, tramite la Monteco S.r.l., di espletare il servizio di raccolta e smaltimento del materiale vetroso, carta e plastica all'interno del Presidio Ospedaliero “Perrino” di Brindisi, e per l'effetto,
per l’accertamento e la declaratoria
del grave inadempimento contrattuale posto in essere dal Comune di Brindisi e/o dalla Monteco S.r.l. a far data dal mese di giugno del 2010,
conseguentemente, per la condanna del Comune di Brindisi e/o della S.r.l. Monteco al pagamento in favore della A.S.L. di Brindisi della somma di €. 67.120,44 (spesa sostenuta per lo smaltimento di vetro, carta e plastica), oltre agli interessi legali dal giugno 2010 sino all'integrale ed effettivo soddisfo ed oltre al rimborso degli ulteriori costi che l'A.S.L. ricorrente dovrà sostenere dal mese di febbraio 2011 in poi.
Visti il ricorso in riassunzione e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi e di Monteco S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n. 18/2020;
Visto l’art. 4 del D.L. n. 28/2020;
Visto l’art. 25 del D.L. 28 Ottobre 2020 n. 137, come modificato dal D.L.1° aprile 2021, n. 44;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2021 il Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la A.S.L. di Brindisi conveniva innanzi al Tribunale Civile di Brindisi il Comune di Brindisi, chiedendo di: 1) ritenere e dichiarare il Comune di Brindisi tenuto ad espletare il servizio di raccolta e smaltimento del materiale vetroso, carta e plastica all'interno del Presidio Ospedaliero “Perrino” di Brindisi, e, per l'effetto, ritenere e dichiarare il grave inadempimento contrattuale posto in essere dal Comune di Brindisi a far data dal mese di giugno del 2010; 2) conseguentemente, condannare il Comune di Brindisi al pagamento in favore della A.S.L. di Brindisi della somma di €. 67.120,44 (spesa sostenuta per lo smaltimento di vetro, carta e plastica), oltre agli interessi legali dal giugno 2010 sino all'integrale ed effettivo soddisfo ed oltre al rimborso degli ulteriori costi che l'A.S.L. di Brindisi dovrà sostenere dal mese di febbraio 2011 in poi.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Brindisi eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A., nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, insistendo nel merito per il rigetto della domanda attorea.
Alla prima udienza dinanzi al Tribunale Civile di Brindisi veniva ordinata “iussu iudicis” la chiamata in causa della Monteco S.r.l.(concessionaria del servizio di igiene urbana) che, costituitasi in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione del G.O, in favore del G.A., nonché l'inammissibilità della chiamata in causa “iussu iudicis” , insistendo nel merito per il rigetto della domanda proposta dalla A.S.L. di Brindisi.
Con sentenza n. 1605 depositata il 23.9.2015, non notificata, il Giudice Unico del Tribunale di Brindisi, Dott. P L, così decideva: 1) “ dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, innanzi al quale la causa andrà riassunta entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ex art. 59 legge 69/2009;2) spese di lite integralmente compensate tra le parti” .
1.1. Con il ricorso all’esame (proposto in data 17 maggio 2016), l'A.S.L. di Brindisi ha poi riassunto il giudizio suindicato innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, riproponendo nei confronti del Comune di Brindisi e della S.r.l. Monteco le domande formulate nel processo suindicato iniziato innanzi al G.O., al fine di: “ 1) ritenere e dichiarare il Comune di Brindisi e/o la Monteco Srl. tenuti ad espletare il servizio di raccolta e smaltimento del materiale vetroso, carta e plastica all'interno del presidio ospedaliero Ferrino di Brindisi, e, per l'effetto, ritenere e dichiarare il grave inadempimento posto in essere dal Comune di Brindisi e/o dalla S.r.l. Monteco a far data dal mese di giugno del 2010; 2)conseguentemente, condannare il Comune di Brindisi e/o la S.r.l. Monteco al pagamento in favore dell'A.S.L. BR1 della somma di €. 67.120,44, oltre agli interessi legali dal giugno 2010 sino all'integrale ed effettivo soddisfo ed oltre al rimborso dei costi che l'A.S.L. BR1 sostiene e dovrà sostenere dal mese di febbraio 2011 in poi” .
In particolare, la A.S.L. ricorrente sostiene che il servizio di raccolta dei rifiuti sanitari suindicati (materiale vetroso, carta e plastica) all’interno del P.O. “Perrino” di Brindisi doveva ritenersi assoggettabile, ai sensi del D.P.R. n. 254/2003, al regime giuridico dei rifiuti speciali assimilati a quelli solidi urbani.
Sempre a dire della A.S.L. di Brindisi, il c.d. decreto Ronchi (D. Lgs. n.22/1997) avrebbe demandato allo Stato e ai Comuni l'assimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli solidi urbani, secondo i criteri di cui all’art. 195 comma 2, lett. e) del medesimo decreto, sicchè i rifiuti in questione, in quanto non pericolosi, sarebbero appartenuti ope legis alla categoria dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti solidi urbani e quindi assoggettabili al medesimo regime giuridico e alle medesime forme di gestione.
Da tanto sarebbe derivato l’ “inadempimento” del Comune, consistito nella mancata raccolta, da parte della Società Monteco S.r.l. (concessionaria del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani), dei rifiuti sanitari in parola prodotti presso l'Ospedale “Perrino” di Brindisi.
1.2. Si è costituito in giudizio il Comune di Brindisi, eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva o di titolarità passiva del rapporto giuridico controverso (assumendo che sarebbe stata la Monteco S.r.l. ad interrompere volontariamente il servizio di raccolta del vetro all’interno dell’Ospedale “Perrino” di Brindisi) e, in via subordinata, l’infondatezza della domanda risarcitoria promossa dalla A.S.L. ricorrente.
In particolare, il Comune di Brindisi ha eccepito che : “a) in più occasioni, fra i rifiuti ritirati dalla Società Monteco S.r.l. presso l'Ospedale "Perrino", non vi fosse solo il vetro delle fleboclisi svuotate, bensì ben altro tipo di rifiuti speciali sanitari (quali: siringhe, sacche di sangue, farmaci, contenitori di solventi, pannoloni sporchi, ecc.) e che di tali gravissimi episodi è stata informata la competente Procura della Repubblica presso cui attualmente pende procedimento penale sub n. 2470/2010 R.G. n.r (come risulta dalla nota della Questura di Brindisi datata 19.07.2011 Cat. /2.2/ D.i.g.o.s. 11/ Sez. Inf./ D.I.10 allegata, sub n 3, al fascicolo diparte del giudizio civile); b) tra la A.S.L. di Brindisi e il Comune di Brindisi non sussiste alcun contratto volto a regolare il servizio di raccolta dei rifiuti di che trattasi, sicchè la domanda risarcitoria non è correlata ad alcun titolo, ragione o causa; c) la normativa di riferimento in materia di rifiuti è il D. Lgs. n. 152/2006 che prevede il procedimento di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani ad opera dei Comuni i quali, sulla scorta dei criteri emanati dallo Stato, individuano i tipi (qualità) e le quantità di rifiuti speciali che possono essere gestiti alla stregua dei rifiuti urbani, esclusivamente per la raccolta e lo smaltimento; d) l'art. 5 del D.P.R. n. 254/2003 (Recupero di materia dai rifiuti sanitari) inerisce a una diversa ipotesi ossia a quella del recupero dei rifiuti sanitari e non dunque dello smaltimento”.
In subordine, poi, il Comune di Brindisi ha eccepito in compensazione il credito (certo, liquido ed esigibile) vantato nei confronti della A.S.L. di Brindisi ammontante ad € 213.078,46.
1.3. Si è costituita in giudizio anche la Monteco S.r.l. eccependo: a) l’inammissibilità dell’intervento, stante la sua irrilevanza dal punto di vista sostanziale, atteso che il “petitum” della controversia è costituito, da un lato, dall’accertamento, esclusivamente in capo al Comune di Brindisi dell’obbligo di espletare il servizio di raccolta del materiale vetroso, carta e plastica all’interno del Presidio Ospedaliero “Perrino” di Brindisi e, dall’altro, dalla condanna del Comune di Brindisi al risarcimento dei danni conseguenti a detto inadempimento contrattuale, assumendo l’assenza di alcun rapporto diretto o contrattuale tra la Società “Monteco S.r.l.” e la A.S.L. di Brindisi; b) l’infondatezza del ricorso perché, se da un lato, in base al D. Lgs. n. 152/2006, i Comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati (art. 198, comma 1), organizzata sulla base di