TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2022-08-23, n. 202211239

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2022-08-23, n. 202211239
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202211239
Data del deposito : 23 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/08/2022

N. 11239/2022 REG.PROV.COLL.

N. 07203/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7203 del 2016, proposto da
Maria Rosaria Aceto, Alosi Carmelo, Amata Annamaria, Amelio Gaetana, Andidero Demetrio Salvatore, Andreoni Daniela Francesca, Attardo Maria Antonietta, Barbagallo Michela, Beghini Alessandro, Beppato Mario, Bertani Marco, Bonzi Federica, Borrelli Maria Rosaria, Burgarella Serena, Caddemi Francesca, Calascibetta Maria Patrizia, Cali' Adriana, Callegari Silvia, Caliandro Alessio Oreste, Camerlingo Santa, Cannizzo Maria, Cannizzaro Domenica Maria Barbara, Caranfa Anna Maria, Caruso Antonella, Casalaspro Giulia, Casnico Paola, Castiglia Marcella, Castiglia Santi, Cicero Patrizia, Cicero Provvidenza, Cipriano Francesca, Chirollo Fiorella, Coco Rosaria Daniela, Collura Grazia, Colucci Anna Maria Domenica, Conigliaro Giuseppe, Contraffatto Maria Rita, Cordaro Vincenza, Correale Vincenzo, Crapanzano Maugeri Sebastiana Maria, Creaco Carmela, Crupi Cinzia, Cucuzza Salvatore, D’Angelo Simona, D’Assenza Simona, Dattoli Maria Antonietta, De Luca Daniele, Del Caro Romina, Del Vecchio Fabrizia, Di Benedetto Concetta, Di Caro Santo, Di Miceli Livia, Di Salvo Tiziana, Distefano Francesca, Di Tella Marco, Di Tommaso Marina, Di Vaia Anna, Duca Maria Santa, Emma Maria Auxiliaddra Carmela, Faletti Paola Maria, Fallico Rosanna, Falzone Nada, Farace Evelina, Fasulo Martina Lisa, Ferlisi Rosalba, Fermezza Annamaria, Ferrandino Giancarlo, Festa Ferrante Raffaella, Flavietti Rosaria, Finistrella Concetta Stefania, Fiscella Tiziana, Filocamo Alba, Fontana Maria Teresa, Formisano Piera, Fortezza Concetta, Fraioli Francesco, Franzese Marisa, Garofalo Flora, Gatta Francesca, Gnucci Lucia, Graffagnini Caterina, Grande Venera, Grigoli Gianna, Grizzanti Onofria, Guagliardo Maria Gabriella, Gulino Fabiola, Gullì Natalia Maria, Inserra Sabrina, Iovino Elvira, Iuliano Mirella, La Vecchia Maria Paola, Laganà Maria Laura, Lauretta Oriana, Leto Chiara, Limandri Rossella, Lo Bianco Giusi, Mallone Antonella, Maggio Laura, Maggioni Luisa Angela, Magno Roberta, Mangano Concetta Maria, Marletta Rosalia, Mauri Patrizia, Megna Andrea, Mercurio Anna Maria, Miceli Laura, Midili Emanuela, Miglietta Simona, Milazzo Silvia, Milone Anna Maria, Minà Anna Maria, Molon Claudia, Moltedo Daniela, Moschella Erminia, Musilli Giovanna, Napoletano Domenico, Nazzaro Barbara, Nicolosi Elisa Caterina, Nicastro Giuseppina, Nieddu Daniela, Nitopi Beatrice, Nolè Sonia, Occhino Filippa, Pacino Luigia Tiziana, Palazzo Giusimelissa, Palazzo Sandro, Pallone Giovanna, Parisi Patrizia, Petrone Rosa, Piccione Sandra, Pinca Filomena, Pisati Margherita, Piva Marialisa, Pazzano Saverio, Portera Antonia, Praticò Maria Immacolata, Pullano Maria Teresa, Quintavalle Marianna, Riccioni Gianpietro, Riela Rosa Anna Maria, Rovito Rosaria, Ruscica Giuseppina, Santarsiero Maria, Santucci Silvia, Sassone Fulvia, Savasta Vincenzo, Scarcella Daniela, Sciortino Lucia, Sciuto Rosaria, Sollazzo Manlio, Sorrenti Daniela, Spadaro Chiara, Stivala Daniela, Stocchi Laura, Testa Margherita, Terranova Giuseppina, Trovato Loredana, Tutino Calcedonio, Vaino Alfredo, Valentino Antonella, Valiante Fernando, Vassallo Rosalia, Vella Maria Antonietta, Veltri Mariangela, Villari Flavia Venera, Vitelli Marco, Zanca Daniela, rappresentati e difesi dagli avvocati Angela Maria Fasano, Stefania Fasano, con domicilio eletto presso lo studio Marco Cecilia in Roma, via B. Tortolini, 29;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Maria Di Santo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza prot. n. 000241/2016 con cui è stata disciplinata "la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017" - nella parte in cui non permette il riconoscimento del servizio pre ruolo prestato dai ricorrenti negli istituti paritari


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 8 luglio 2022 e nella successiva camera di consiglio del 29 luglio 2022 la dott.ssa S P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti chiedevano l’annullamento dell’ordinanza indicata in epigrafe con la quale l’Amministrazione ha disciplinato la procedura di mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017.

Esponevano di essere insegnanti assunti in qualità di docenti dal Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca nell'ambito del piano straordinario di assunzione "a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado" previsto per l'anno scolastico 2015/2016 dal comma 95 lettera b) della 1egge 13 luglio 2015, n. 107 e che, al momento dell'entrata in vigore della 1egge n. 107 del 2015, erano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente (c.d. GAE) di cui all’art. 1, co. 605, lett. c), 1egge 27 dicembre 2006, n. 296. Essi, pertanto, erano stati assunti nelle c.d. fasi B) e “C” della procedura di assunzione descritta all'art. 1, co. 98, lett. c) della stessa legge.

Con il presente ricorso collettivo, deducevano l'illegittimità dell’O.M. n. 241 dell’8 aprile 2016, nella parte in cui avrebbe attribuito un minor punteggio al personale scolastico che ha prestato servizio pre-ruolo nelle scuole statali, pareggiate e parificate rispetto ai docenti che hanno prestato servizio nelle scuole paritarie;
individuavano, inoltre, una ulteriore disparità tra coloro che hanno prestato servizio di ruolo e coloro che hanno prestato servizio pre-ruolo.

Deducevano, altresì, l’illegittimità costituzionale dell’O.M. n. 241/2016 rispetto agli artt. 3, 51, 97 Cost.

1.1 Con sentenza del 2 maggio 2017 n. 5061 veniva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del Giudice ordinario, sul presupposto che “ le norme censurate dell’

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