TAR Salerno, sez. II, sentenza 2009-03-27, n. 200901223

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2009-03-27, n. 200901223
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 200901223
Data del deposito : 27 marzo 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02095/2008 REG.RIC.

N. 01223/2009 REG.SEN.

N. 02095/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2095 del 2008, proposto da:
L C e L S A, rappresentati e difesi, giusta procura speciale ad litem apposta a margine dell’atto introduttivo, dall'avv. L M, con la quale elettivamente domiciliano in Salerno, via Velia,15 presso avv. E. M. Marenghi;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della G.R., rappresentata e difesa, giusta procura speciale ad litem apposta in calce alla copia notificata del ricorso e decreto dirigenziale n. 666 del 2.12.2008, dall'avv. Beatrice Dell'Isola, con la quale elettivamente domicilia in Salerno, al C.so Garibaldi,33

nei confronti di

Galante Sabato, Galante Giulio e Galante Giuseppe, rappresentati e difesi, giusta procura speciale ad litem apposta a margine dell’atto di costituzione, dagli avv.ti Giovanni Clemente e Bernardino Zinno, con i quali domiciliano, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 2, T.U. 26 giugno 1924 n. 1054 e 19, comma 1, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, presso la segreteria del Tar;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del silenzio rifiuto serbato su atto di diffida del 19.5.2008;.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sabato Galante, Giulio Galante e Giuseppe Galante.

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15/01/2009 il dott. Francesco Gaudieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1.- Con l’atto notificato il 19 novembre 2008, depositato il 16 dicembre 2008, i nominati in epigrafe, premesso di aver ottenuto dal Comune di Pontecagnano Faiano (SA), con atto di C.C. n. 17 del 17.7.56, parte delle proprie aree gravate da uso civico e segnatamente il fondo agricolo individuato al foglio 11, particelle 24 e 25b ed il fabbricato rurale individuato al foglio 11, particelle 57/a, 25/e e 25/f, in carenza, peraltro, della relativa autorizzazione della Regione Campania;
che, il tecnico incaricato da quest’ultima, in sede di riesame, dapprima assegnava ai ricorrenti le medesime particelle e, solo in sede di opposizione dei confinanti, assegnava le particelle 57, 27/e e 27/f ai confinanti sigg.ri Galante, per cui la Regione Campania, con decreto n. 009135 del 21.6.1999 concedeva la legittimazione delle stesse a questi ultimi;
che, i ricorrenti adivano la giurisdizione ordinaria per ottenere il rilascio dei fondi, ivi compresa la particella n. 57;
che, avendo gli esiti della CTU evidenziato l’erroneità della legittimazione operata con il decreto n. 009135 del 21.6.1999, i ricorrenti diffidavano con atto del 19 maggio 2008 la Regione Campania per ottenere l’annullamento del citato decreto di legittimazione del Presidente della Giunta Regione Campania;
hanno impugnato, con il ricorso in esame, il silenzio serbato da quest’ultima sulla predetta istanza, chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere.

2.- Resiste formalmente in giudizio la Regione Campania

3.- Resistono, altresì, i contro interessati chiedendo la reiezione della domanda perché inammissibile ed infondata.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile e come tale va respinto.

1.- I ricorrenti, L C e L S A, impugnano il silenzio serbato dalla Regione Campania sulla diffida notificata il 19 maggio 2008 intesa ad ottenere l’annullamento del “…decreto di legittimazione del Presidente della Giunta Regionale n. 009135, cron. N. 32, rep. N. 10 del 21.6.1999 nella parte in cui dispone la legittimazione in favore della ditta Galante nonché della particella n. 57, in conformità alla seconda relazione del perito incaricato (dott. De Vivo) del 13.2.1998, …” : in definitiva, l’istanza presentata alla Regione Campania muove dal presupposto che il CTU incaricato dall’AGO nel giudizio pendente innanzi alla Sezione Staccata di Montecorvino Rovella, avrebbe evidenziato l’illegittimità dell’assegnazione del fondo ai controinteressati.

2.- Importa preliminarmente ribadire la sussistenza, nella materia in esame, della giurisdizione del giudice amministrativo.

Invero, il riparto delle competenze giurisdizionali in tema di usi civici va, conformemente all’orientamento ricevuto, scandito nel complessivo senso: a) che nella fase anteriore alla concessione della legittimazione, sia l'occupante abusivo, sia colui che si opponga all'emanazione di tale provvedimento (eccependo che da esso derivi la lesione di un proprio diritto sul bene) sono titolari soltanto di interessi legittimi, essendo la legittimazione espressione del potere discrezionale dell'Amministrazione pubblica;
b) che con l’approvazione della concessione di legittimazione (e della conseguente trasformazione in allodio del bene gravato dall'uso civico) l’occupante acquista su di esso un diritto soggettivo, di natura reale, la cui tutela è devoluta all'Autorità giudiziaria ordinaria, laddove il privato (il quale denunzi che l'atto amministrativo di concessione abbia leso la propria situazione soggettiva) resta portatore di un interesse legittimo, azionabile dinanzi al giudice amministrativo;
c) che in ordine alle questioni che incidentalmente insorgano sui presupposti necessari della legittimazione (demanialità civica del terreno e abusività dell'occupazione) sussiste, invece, la speciale competenza giurisdizionale del Commissario;
d) che, pertanto, se nessuno dei presupposti della legittimazione sia oggetto di contestazione (ciò che renderebbe necessario l’accertamento giurisdizionale del Commissario sulla loro esistenza), ogni determinazione concernente le altre condizioni richieste per la legittimazione (compresa la misura del canone), rientra nella valutazione autonoma dell'autorità pubblica, come sindacabile, se affetta da vizi, dal giudice amministrativo (in terminis, cfr. da ultimo Cass., sez. un., 08 agosto 1995, n. 8673, nonché T.A.R. Salerno, sez. I, 6 luglio 2005, n. 1114 e Id., 16 marzo 2004, n. 186).

Rientrando la controversia che ne occupa nella fattispecie sub b), non sussistono perplessità in ordine alla giurisdizione dell’intestato Tribunale.

3.- Il ricorso, come già detto, è palesemente inammissibile, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3.a.- Converrà ricordare che, giusta documentazione in atti, con sentenza n. 214/04 del 23 marzo 2004, trascorsa in cosa giudicata, questo Tribunale, adito da uno degli odierni ricorrenti sig. L S A, rigettava la domanda di annullamento del decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 009135 del 9.6.1999 .

Successivamente, avverso il citato decreto, i ricorrenti hanno proposto alla Regione Campania anche istanza di annullamento in sede di autotutela, sul presupposto della menzionata CTU, asseritamente favorevole alla loro pretesa ed hanno impugnato il silenzio serbato dalla Regione Campania sulla predetta istanza.

Alla luce delle riferite precisazioni, l’azione proposta è inammissibile in applicazione di un consolidato indirizzo giurisprudenziale orientato a ritenere che il giudizio sul silenzio della Pubblica Amministrazione implica la effettiva sussistenza di una ipotesi di inadempimento, per cui, non è configurabile tale ipotesi nel caso di silenzio serbato su una richiesta di riesame di atti divenuti inoppugnabili ovvero su istanze manifestamente infondate (ex multis Cons. St. Sez. VI 29 maggio 2008 n. 2543), così come non esiste l’obbligo dell’amministrazione di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti già impugnati in sede giurisdizionale, non essendo la procedura del silenzio- rifiuto ontologicamente configurabile rispetto alla domanda finalizzata a sollecitare l’esercizio del potere di autotutela (ex multis Tar Lombardia Milano Sez. III 20 novembre 2007 n. 6401)

Trasponendo le menzionate acquisizioni giurisprudenziali al caso in esame, deve convenirsi che l’azione proposta è manifestamente inammissibile atteso che il giudicato formatosi sulla sentenza n. 214/04, giustifica il silenzio serbato dall’amministrazione regionale sulla diffida notificata il 19 maggio 2008;
né la CTU configura il “fatto sopravvenuto” idoneo a legittimare la proposizione dell’istanza di revisione in autotutela.

4.- Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari del giudizio.

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