TAR Catanzaro, sez. II, ordinanza collegiale 2015-12-11, n. 201501883

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, ordinanza collegiale 2015-12-11, n. 201501883
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201501883
Data del deposito : 11 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00428/2015 REG.RIC.

N. 01883/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00428/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 428 del 2015, proposto da:


R G, rappresentato e difeso dall'avv. C C, con domicilio eletto presso Gianpaolo Stanizzi in Catanzaro, Via Pascali N 6;


contro

Comune di Paterno Calabro, rappresentato e difeso dall'avv. E A, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Catanzaro, Via De Gasperi, 76/B;

per l'esecuzione

del giudicato formatosi sulla sentenza n 2439/09 emessa dal Tribunale civile di Cosenza.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Paterno Calabro;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2015 il dott. N D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che il comune resistente eccepisce la nullità, ex art. 788 c.c., dell’atto di donazione per notaio Gisonna del 22.10.2012, rep. n. 317865, racc. n. 54664, che ha dato luogo al subentro del comune donatario nella proprietà dell’immobile sul quale devono essere eseguiti i lavori di ristrutturazione di cui alla sentenza del Tribunale di Cosenza n. 2439/2009, passata in giudicato e dedotta in ottemperanza, pronunciata nei confronti degli originari proprietari-donatori;

Rilevato che la questione ha carattere pregiudiziale per la decisione del presente giudizio e dev’essere decisa con effetto di giudicato dal giudice munito di giurisdizione;

Visto l’art. 616 c.p.c., in base al quale, “se competente per la causa è l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell’esecuzione questi fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’art. 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà;
altrimenti rimette la causa dinanzi all’ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa”;

Visto l’art. 624 c.p.c., in base al quale, “se è proposta opposizione all’esecuzione a norma degli artt. 615 e 619, il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza”;

Ritenuto di dover applicare in via analogica le predette disposizioni.

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