TAR Pescara, sez. I, ordinanza cautelare 2011-03-10, n. 201100058
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N. 00058/2011 REG.ORD.CAU.
N. 00085/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso n. 85 del 2011 proposto da S.p.A. CARCHIETI, Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, in persona del Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante, Avv. T C, rappresentato e difeso dagli avv.ti V S e L I ed elettivamente domiciliato in Pescara, Via dei Sanniti n.9, presso lo studio dell’avv. G V;
contro
il Comune di Perano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. A U ed elettivamente domiciliato in Pescara, Via Pindaro n.19, presso lo studio dell’avv. M B;
nei confronti di
S.p.A. Banca Popolare di Lanciano e Sulmona, con sede in Lanciano, in persona del Presidente del consiglio di amministrazione, dott. Elio Scopa, rappresentato e difeso dall’avv. Augusto La Morgia e dall’avv. Lucio Massignani, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Pescara, Viale Pindaro n.27;
per l'annullamento
previa sospensione dell’esecuzione
- della deliberazione 30.12.201 n. 98 con cui la Giunta comunale di Perano han approvato gli atti di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria nel periodo 1.1.2011/31.12.2013;
- del verbale di gara 23.12.2010 n.2;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune intimato e della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona;
Vista la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, proposta contestualmente al ricorso ai sensi dell’art. 55 c.p.a.;
Relatore, nella camera di consiglio del 10 marzo 2011, il Cons. L R ed uditi l'avv. Supini Alessandra, su delega dell'avv. Supino Vittorio, per la società ricorrente e l'avv. D'Incecco Sara, su delega dell'avv.Ulisse Angela, per il Comune resistente e su delega dell'avv. La Morgia Augusto, per la società controinteressata;
Ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all’art. 55 c.p.a., in quanto il pregiudizio lamentato non è grave e, comunque, irreparabile, anche in considerazione dell’avvenuto subentro nel servizio di tesoreria e della sottoindicata udienza di merito, all’uopo contestualmente fissata, mentre i motivi di gravame necessitano di un più approfondito esame in sede di decisione di merito;
Ritenuto di dover compensare le spese di giudizio della presente fase cautelare;