TAR Bari, sez. II, sentenza 2014-10-02, n. 201401152
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Testo completo
N. 01152/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01867/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1867 del 2006, proposto da:
L A e Azienda agricola Stomazzelli S.S. di M e S, in persona dei legali rappresentanti p.t., sigg.re Mariagrazia S e Lucia M, rappresentati e difesi dall'avv. A M M, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Dante n. 51;
contro
Comune di Monopoli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. L D, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Semeraro in Bari, alla via Dante n. 51;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. 153 del 22.09.2006, prot. n. 21736, notificata il successivo 25.9.2006, del Dirigente della Ripartizione Urbanistica del Comune di Monopoli con la quale è stata ingiunta la demolizione dei manufatti realizzati in Monopoli alla Contrada Cacaveccia dal Sig. Antonio Lapietra e con cui, inoltre, si è disposta, in caso d’inottemperanza, l’acquisizione dei beni al patrimonio del Comune;
- di ogni altro atto e/o provvedimento, comunque connesso, presupposto e/o conseguente e segnatamente della pregressa ordinanza di immediata sospensione dei lavori;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. A M M e avv. L D;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Oggetto del gravame in epigrafe è l’ordinanza comunale di demolizione n. 153 del 22 settembre 2006 e quella presupposta di sospensione;entrambe riferite ad una serie di interventi realizzati nella masseria sita in agro di Monopoli, alla contrada S. Cecilia (ora Cacaveccia), riportata in catasto al foglio 46, particelle 56, 57, 58, 67 e 74.
I ricorrenti sono rispettivamente proprietario del complesso immobiliare in questione (il sig. Antonio La Pietra) per aver acquistato la masseria nel 1963 e conduttrice dell’azienda agricola che viene ivi esercitata (l’Azienda agricola Stomazzelli S.S. di M e S), giusta contratto di affitto del 3.9.2005, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Bari il 14 settembre successivo.
Viene riferito in ricorso che, immediatamente dopo l’acquisto, il sig. La Pietra avviava l’attività agricola consistente nella coltivazione di ortaggi realizzando le prime serre;e che successivamente, giusta concessione richiesta il 19.4.1990 e rilasciata il 9.6.1992, ne venivano installate di ulteriori.
L’ordinanza gravata si riferirebbe indifferentemente alle opere poste in essere prima e dopo il 1992, ivi comprese quelle autorizzate. In ogni caso, dopo l’ordinanza stessa -in data 9 maggio 2012- i ricorrenti hanno presentato istanza di sanatoria;ma la richiesta non è riferita a tutte le opere oggetto dell’ordinanza gravata, come rimarcato dalla stessa difesa del Comune e confermato dai ricorrenti (cfr. in particolare memoria depositata il 23.11.2011, pag. 3, 2° cpv.). Tale istanza ne sostituiva una precedente risalente al 2006, non ancora definita.
Con atto in data 4 dicembre 2006 si è costituito in giudizio il comune di Monopoli facendo rilevare l’improcedibilità del gravame, quanto meno parziale e, comunque, chiedendone il rigetto.
All’udienza del 29 maggio 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Preliminarmente va verificata la persistenza dell’interesse al gravame in capo a parte ricorrente a fronte dell’eccezione di improcedibilità opposta dalla difesa del Comune, non essendosi a tutt’oggi concluso il procedimento di sanatoria avviato con la richiamata istanza del 2012, sostitutiva –come detto- di precedente analoga richiesta del 2006.
La giurisprudenza è, in effetti, concorde nel ritenere che all’esito del procedimento di sanatoria, l’Amministrazione deve eventualmente adottare un nuovo provvedimento sanzionatorio.
L’eccezione è, dunque, fondata. Parte ricorrente stessa limita l’interesse alle opere attinte dall’ordinanza di demolizione ma non oggetto della richiesta di permesso di costruire in sanatoria (cfr. memoria depositata il 23 novembre 2011).
Entro questi limiti il ricorso è procedibile. Va invece dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse sia con riferimento alle opere oggetto di richiesta di sanatoria, sia con riferimento alla presupposta ordinanza di sospensione poiché superata dal successivo provvedimento sanzionatorio.
3.- Orbene, passando ad esaminare il merito della controversia, deve operarsi un’ulteriore distinzione tra gli interventi attinti dal menzionato provvedimento.
3.1.- Non è chiaro se l’ordinanza abbia inteso colpire anche le opere autorizzate nel 1992;in tal caso la stessa sarebbe illegittima in quella parte sulla scorta delle censure articolate nel secondo motivo di ricorso. Con questo, invero, parte ricorrente lamenta l’assenza di un preliminare atto ritiro del titolo autorizzatorio in sede di autotutela, non potendo un provvedimento sanzionatorio, quale quello impugnato, colpire interventi conformi a titolo concessorio. Certamente, dunque, l’ordine di smantellamento avrebbe dovuto riferirsi alle sole opere realizzate in assenza di concessione.
3.2.- Veniamo, dunque, ai restanti interventi (quelli non autorizzati nel 1992 ed esclusi dall’istanza di sanatoria ancora non definita), rispetto ai quali parte ricorrente non prova di essere in possesso di alcuna autorizzazione.
In relazione a questi, pertanto, si impone l’esame dei motivi di gravame.
3.2.1.- Con il primo motivo i ricorrenti censurano l’asserita illegittimità del provvedimento sanzionatorio per mancata preventiva acquisizione dei pareri tecnici previsti dall’at. 41 della l.r. n. 56/80. Tale disposizione non sarebbe stata abrogata dalla legge n. 47/85, come confermato da orientamento giurisprudenziale anche di questo Tar.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Parte ricorrente, richiama giurisprudenza ormai risalente e omette di considerare la sopravvenuta evoluzione normativa e gli specifici provvedimenti adottati dal Comune di Monopoli in relazione ai procedimenti in materia edilizia. Ed invero, sia il T. U. enti locali (cfr. in particolare art. 107, comma 3, lett. b), D.P.R. n. 267/2000) sia il T.U. edilizia (D.P.R. n. 380/2001) individuano nel Dirigente della Ripartizione urbanistica l’organo competente ad adottare i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia e a decidere l’istanza di sanatoria (cfr. combinato disposto degli artt. gli artt. 27, 31 e 36). La competenza del Sindaco in materia è pertanto definitivamente tramontata.
Quanto all’obbligatorietà del parere della Commissione edilizia in relazione ai procedimenti repressivi degli abusi, di cui all’art. 41 dell’invocata l.r. n. 56/80, il Comune di Monopoli è tra gli enti che ne ha deciso la soppressione, giusta provvedimento del Commissario straordinario n. 81 del 15 aprile 2003;pertanto, tralasciando ogni questione interpretativa di carattere generale in merito al raccordo di disposizioni normative succedutesi nel tempo, nella fattispecie non vi sarebbe comunque stata una Commissione da consultare.
3.2.2.- Il secondo motivo rileva soltanto con riferimento all’eventualità, già esaminata sub 3.1, che l’ordinanza gravata abbia inteso riferirsi agli interventi oggetto di autorizzazione nel 1992. Diversamente, se ne dovrebbe dichiarare l’inammissibilità per carenza di interesse.
3.2.3.- Infine, con il terzo motivo si lamenta il difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata in relazione all’ampio lasso di tempo che sarebbe trascorso dalla realizzazione delle opere oggetto di contestazione.
Neanche questo motivo può, però essere accolto.
E’ appena il caso di osservare che, per costante orientamento giurisprudenziale, l’ordine di demolizione non necessita di particolare motivazione essendo sufficiente che gli interventi siano stati realizzati in assenza di titolo autorizzatorio;e il potere sanzionatorio, in ipotesi di opere abusive, non è suscettibile di prescrizione.
Peraltro, il dedotto difetto di motivazione, ove non supportato da ragioni che dimostrino la sostanziale conformità edilizia degli interventi realizzati, non potrebbe condurre all’annullamento del provvedimento sanzionatorio gravato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241/90.
4.- In conclusione, il gravame deve in parte essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in parte respinto, con le precisazioni di cui al punto 3.1. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.