TAR Genova, sez. I, sentenza 2018-07-16, n. 201800619

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2018-07-16, n. 201800619
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201800619
Data del deposito : 16 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/07/2018

N. 00619/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01110/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA IALIANA

IN NOME DEL POPOLO IALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1110 del 2015, proposto dal Comune di Chiavari in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato L C presso il quale domicilia a Genova in via Macaggi 21-8;

contro

Città metropolitana di Genova in persona del sindaco metropolitano in carica rappresentata e difesa dagli avvocati V M, L O e C S, con domicilio eletto presso la prima a Genova in piazzale Mazzini 2
Regione Liguria in persona del presidente in carica;

nei confronti

Comune di Cogorno in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato professor D G presso il quale domicilia in via Bosco 31/4 a Genova;
IRETI spa in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Anselmi e Giulio Bertone, con domicilio eletto presso di loro a Genova in via Corsica 19/10;
Comune di Genova, Comune di Arenzano, Comune di Avegno, Comune di Bargagli, Comune di Bogliasco, Comune di Borzonasca, Comune di Busalla, Comune di Camogli, Comune di Campo Ligure, Comune di Campomorone, Comune di Carasco, Comune di Casarza Ligure, Comune di Casella, Comune di Castiglione Chiavarese, Comune di Ceranesi, Comune di Cicagna, Comune di Cogoleto, Comune di Coreglia Ligure, Comune di Crocefieschi, Comune di Davagna, Comune di Fascia, Comune di Favale di Malvaro, Comune di Fontanigorda, Comune di Gorreto, Comune di Isola del Cantone, Comune di Lavagna, Comune di Leivi, Comune di Lorsica, Comune di Lumarzo, Comune di Masone, Comune di Mele, Comune di Mezzanego, Comune di Mignanego, Comune di Moconesi, Comune di Moneglia, Comune di Montebruno, Comune di Montoggio, Comune di Ne', Comune di Neirone, Comune di Orero, Comune di Pieve Ligure, Comune di Portofino, Comune di Propata, Comune di Rapallo, Comune di Recco, Comune di Rezzoaglio, Comune di Ronco Scrivia, Comune di Rondanina, Comune di Rossiglione, Comune di Rovegno, Comune di San Colombano Certenoli, Comune di Santa Margherita Ligure, Comune di Sant'Olcese, Comune di Santo Stefano D'Aveto, Comune di Savignone, Comune di Serra Ricco', Comune di Sestri Levante, Comune di Sori, Comune di Tiglieto, Comune di Torriglia, Comune di Tribogna, Comune di Uscio, Comune di Valbrevenna, Comune di Vobbia, Comune di Zoagli non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione 7.10.2015, n. 47 del consiglio metropolitano


Visti il ricorso e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio della città metropolitana e della IRETI spa

visto il decreto 27.3.2017, n. 65 del presidente del tribunale amministrativo

visto l’atto di opposizione proposto dal comune di Chiavari

visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Cogorno

vista la propria ordinanza 27.9.2017, n. 733

visti gli atti e le memorie depositati;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2018 il dott. P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITO

Il comune di Chiavari si ritenne leso dall’atto riportato per il cui annullamento notificò il ricorso in trattazione affidato a censure in fatto e diritto.

Si costituirono in giudizio la città metropolitana di Genova e Ireti spa, entrambe chiedendo respingersi la domanda.

Con successivo decreto 27.3.2017, n. 65 il presidente del tribunale amministrativo dichiarò la cessazione della materia del contendere, ma il collegio pronunciò l’ordinanza 27.9.2017, n. 733 con cui annullò il decreto citato.

Si era nel frattempo costituito in causa il comune di Cogorno.

La causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza.

Ritenuto che:

con il ricorso in trattazione il comune di Chiavari chiese l’annullamento della deliberazione 47/2015 con cui il consiglio della città metropolitana di Genova aveva individuato il sito della locale colmata per la localizzazione del nuovo impianto comprensoriale di smaltimento delle acque;

con successivo atto 24.2.2017, n. 3 il consiglio metropolitano dispose la revoca della deliberazione gravata in principalità sì che l’amministrazione civica ricorrente instò per la pronuncia del decreto 27.3.2017, n. 65 con cui il presidente del tribunale amministrativo aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere;

nel frattempo venne proposta l’impugnazione che assunse il numero

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