TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2024-12-23, n. 202400940
Sentenza
23 dicembre 2024
Ordinanza cautelare
11 aprile 2024
Decreto cautelare
1 marzo 2025
Ordinanza cautelare
11 aprile 2024
Sentenza
23 dicembre 2024
Decreto cautelare
1 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 23/12/2024
N. 00940/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00208/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 208 del 2024, proposto da
IE DE, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Cossu e Priamo Siotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Siniscola, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Dedoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
VA LO AD, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Ceron, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare degli effetti
a) dell’ordinanza del responsabile del servizio del Comune di Siniscola-Ufficio pianificazione urbanistica e gestione del territorio n. 101 dell’8 novembre 2023, notificata il 17 gennaio 2024, avente ad oggetto la “demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, repressione di opere realizzate in difformità dell''autorizzazione in Siniscola, fraz. La Caletta, in terreno distinto al catasto al foglio 7 mappale 2684 ”;
b) della nota del Comune di Siniscola prot. n. 25300 del 4 novembre 2022, avente ad oggetto l'avviso di avvio del procedimento finalizzato alla “repressione di opere realizzate in assenza di autorizzazione di cui catastalmente al foglio 7 mapp. 2684”;
c) del verbale del Comune di Siniscola - Servizio pianificazione urbanistica e gestione del territorio porto e patrimonio prot. n° 5534 del 3 marzo 2022, avente ad oggetto il sopralluogo della proprietà di IE DE “chiosco edicola in via Palermo, La Caletta, Comune di Siniscola, di cui al Catasto al F. 7 Mapp. 2684” ;
d) del verbale del Comune di Siniscola- Servizio pianificazione urbanistica e gestione del territorio porto e patrimonio prot. n° 18007 del 3/8/2021, avente ad oggetto il sopralluogo della proprietà di IE DE “chiosco edicola in via Palermo, La Caletta, Comune di Siniscola, di cui al Catasto al F. 7 Mapp. 2684” ;
e) di ogni altro atto presupposto o conseguente, comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Siniscola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2024 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Il ricorrente, proprietario di una attività di rivendita di giornali e quotidiani sita in Siniscola, nella Via Palermo, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, tra questi, l’ordinanza dirigenziale n. 101 del 8 novembre 2023 con cui il Comune gli ha ordinato la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, con riferimento alle opere da egli realizzate in difformità dall’autorizzazione consistenti:
1) in una piattaforma di circa 6,50 x 6,00 metri non prevista nell’originaria concessione, che prevedeva esclusivamente l’adeguamento di un basamento preesistente;
2) nell’istallazione di un chiosco su piedi metallici in difformità dall’autorizzazione paesaggistica a causa della mancata realizzazione degli interventi di mitigazione (aiuole con la piantumazione di specie arboree e arbustive locali);
3) in un muro di confine in pannelli metallici con l’utilizzo di tecniche e materiali difformi rispetto a quanto disposto dal vigente Regolamento edilizio, realizzato in assenza della preventiva autorizzazione della competente autorità idraulica.
2. Il ricorrente, premesso in fatto di avere provveduto alla demolizione del muro di confine in pannelli metallici, ha chiesto l’annullamento degli impugnati provvedimenti previa sospensione cautelare degli effetti, lamentando:
I. la violazione dell’art. 3 della l. n° 241/1990, la carenza di motivazione e la violazione dell’art. 146 del d.lgs. n° 42/2004. In sintesi, il ricorrente ha evidenziato che con l’ordinanza di demolizione, per la prima volta, il Comune gli ha contestato la violazione dell’autorizzazione paesaggistica per la mancata realizzazione delle opere di mitigazione e che, in ogni caso, la sanzione della demolizione del chiosco è del tutto sproporzionata rispetto alla gravità della violazione commessa, ossia la mancata realizzazione delle aiuole;
II. la violazione dell’art. 3 della l. n° 241/1990, la carenza di motivazione, nonché l’eccesso di potere per difetto d’istruttoria. Con riferimento alla piattaforma in calcestruzzo, il ricorrente ha evidenziato che i verbali degli accertamenti ispettivi,