TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-11-29, n. 202201611

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-11-29, n. 202201611
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202201611
Data del deposito : 29 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/11/2022

N. 01611/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00551/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 551 del 2019, proposto dalla Farmacia comunale di Adelfia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Eugenia D’Alconzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Adelfia (BA), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. F E L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della delibera del Consiglio comunale del Comune di Adelfia n. 1 del 29 gennaio 2019 (notificata il 1° marzo 2019) ad oggetto “ Revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dall'Ente ” nella parte relativa all'approvazione della procedura di dismissione della Farmacia Comunale Adelfia s.r.l.;

- dell'allegato alla predetta delibera avente ad oggetto: “ Parere sulla revisione periodica delle società partecipate al 31/12/2017 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016 ”, nella parte relativa alla procedura di dismissione della Farmacia Comunale Adelfia s.r.l.;

- dell'allegato alla predetta delibera avente ad oggetto: “ Relazione Tecnica –Allegato B ”, nella parte relativa alla procedura di dismissione della Farmacia Comunale Adelfia s.r.l.;

- della deliberazione di Giunta del Comune di Adelfia n. 30 del 30 marzo 2016;

- della perizia di stima per la valutazione economica della farmacia comunale, assunta al protocollo del Comune di Adelfia in data 24.3.2016 con il n. 5062, mai notificata alla ricorrente non conosciuta (e con riserva di motivi aggiunti);

- del contratto di servizio sottoscritto in nome e per conto della Farmacia Comunale Adelfia s.r.l. dal responsabile del Settore ragioneria e dal responsabile del Settore affari generali del Comune di Adelfia e rogato dal Segretario generale del Comune di Adelfia in data 18 dicembre 2019 (notificato in data 1° marzo 2019);

- di ogni altro atto connesso, presupposto, consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Adelfia (BA);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2022 il dott. L I e nessuno comparso per le parti, ma con la presenza a verbale degli avvocati Eugenia D’Alconzo, per la ricorrente, e F E L, per il Comune resistente, a seguito del deposito di istanze di passaggio in decisione senza la discussione orale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso depositato come previsto in rito, l’istante società impugnava taluni atti del Comune di Adelfia (BA) concernenti la dismissione delle quote di partecipazione pubbliche.

Segnatamente venivano gravati i seguenti atti: la delibera del Consiglio comunale n. 1 del 29 gennaio 2019, riguardante la revisione delle partecipazioni possedute dall’ente territoriale, nella parte in cui approvava la dismissione delle partecipazioni nella Farmacia comunale di Adelfia s.r.l. (notificata alla ricorrente il 1° marzo 2019) e i correlati allegati parere, ai sensi dell’art. 20 d.lgs. n. 175 del 2016, allegato tecnico, nonché la (ignota) deliberazione di Giunta n. 30 del 30 marzo 2016 e infine la perizia di stima del 24 marzo 2016 prot. n. 5062 sulla valutazione economica della farmacia.

Altresì veniva gravato il “contratto di servizio”, sottoscritto dal funzionario responsabile del settore “affari generali”, in vece dell’ente locale, e dal funzionario responsabile del settore “ragioneria”, in vece degli amministratori della società (nella funzione di commissario ad acta nominato a seguito di pregresso contenzioso davanti al giudice amministrativo) e rogato dal Segretario generale dell’ente.

Il ricorso veniva affidato alla declinazione delle seguenti censure: a) violazione e/o falsa applicazione dell’art 20 del d.lgs 175/2016;
b) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, comma 4, legge n. 241/1990 e dall’art. 176, comma 4, del d.lgs. 50/2016;
c) violazione e/o falsa applicazione della legge n. 475/1968;
d) irrazionalità, erronei presupposti, illogicità, ingiustizia manifesta;
e) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 legge n. 241/1990;
violazione e/o falsa applicazione art. 97 Cost.;
violazione e/o falsa applicazione art. 41 Cost.;
eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, sviamento, ingiustizia manifesta;
difetto e/o carenza di istruttoria;
violazione delle norme sul giusto procedimento.

2.- Si costituiva l’intimato Comune con deposito di documenti e producendo memoria difensiva nella quale in via preliminare sollevava eccezioni di irricevibilità e inammissibilità e indi nel merito assumeva precisa posizione a favore della piena legittimità degli atti adottati, ripercorrendo anche l’ excursus della complessa vicenda costitutiva della società, che aveva visto sorgere il rapporto amministrativo tra il comune concedente e la società gestore di servizio pubblico ab imis in via di mero fatto e comunque senza il perfezionamento dell’indispensabile contratto di servizio.

3.- Alla camera di consiglio fissata per l’eventuale concessione di misure cautelari, veniva disposta la cancellazione dal relativo ruolo.

4.- Scambiati ulteriori documenti memorie e repliche, alla successiva udienza pubblica del 18 ottobre 2022, il ricorso è stato introitato in decisione.

5.- Il ricorso è infondato.

In primis , va dato atto che, con memoria di replica per l’udienza camerale dell’8 ottobre 2019, parte ricorrente ha rinunciato al gravame sul “contratto di servizio”, avente scadenza alla data del 31 dicembre 2020. Peraltro – rileva il Collegio – la controversia che ha condotto alla formalizzazione del predetto contratto-convenzione, mediante le funzioni di un commissario ad acta , è stata definita con sentenza passata in giudicato che ha respinto il ricorso proposto (T.A.R. Puglia, sez. I, 24 marzo 2016 n. 423), confermata in appello (Cons. St., sez. III, 20 maggio 2022 n. 3987).

Dalla rinuncia a siffatto motivo di impugnazione deriva il superamento delle eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità svolte dalla controparte relativamente a tale punto di ricorso.

Per il resto, le ulteriori censure dedotte sono poste nei confronti di deliberati dell’amministrazione comunale, che disegnano il percorso di c.d. dismissione delle quote di partecipazione pubblica e della titolarità della farmacia comunale, seguendo l’ iter normativo da adottarsi in simili casi, che di per sé si sottraggono al vaglio dell’opportunità fintantoché gli atti non trasmodino nell’eccesso di potere.

A ben vedere, infatti, il deliberato impugnato, che peraltro si colloca nel solco di altri precedenti, tanto da far dubitare parte resistente circa l’ammissibilità del gravame, perché atto meramente confermativo, non ha fatto altro che aggiungere gli ulteriori elementi necessari al procedimento di dismissione, con l’adozione dei previsti pareri, allegati tecnici e perizie di stima.

I predetti atti invero possiedono il contenuto tipico loro proprio, non dovendo assumere – come invece dedotto da parte ricorrente – alcun altro contenuto, tra cui quello inerente il presunto assenso del socio privato, altre c.d. condizioni d’uscita, nonché l’indennità di avviamento, o alcun presunto diritto di prelazione. Non ne è di conseguenza dimostrato alcun eccesso di potere, né tantomeno la violazione di legge.

Peraltro, i deliberati rispondono al principio del divieto di scissione tra la titolarità della farmacia e la sua gestione, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 475 del 1968, in quanto sono oggetto di dismissione le quote sociali che non potranno che operare in favore di soggetto o di soggetti muniti della qualità giuridica consentita ex lege per l’esercizio della farmacia.

Può aggiungersi che ulteriori questioni inerenti i rapporti economici intercorrenti tra le parti sono stati definiti, perlomeno in parte, in appositi separati contenziosi civilistici e comunque giammai attengono alla fase pubblicistica inerente la decisione discrezionale di c.d. dismissione della farmacia comunale.

Maturata la scadenza dell’affidamento del servizio pubblico de quo alla data del 31 dicembre 2020, come da valido contratto di servizio, cessato l’interesse alla gestione della farmacia comunale in parola, s’impone dunque l’adozione degli atti indirizzati alla c.d. valorizzazione delle quote societarie in mano pubblica.

Per il resto, irrilevanti sono i pregressi rapporti tra ente territoriale e soci farmacisti privati;
mentre, non assumono alcuna rilevanza, con riguardo agli impugnati atti, i profili, pur paventati, inerenti il futuro scioglimento del rapporto societario, che peraltro involge semmai controversie inerenti diritti delibabili dal giudice ordinario (Cass., sez. un. civ., 26 febbraio 2021 n. 5424;
Cass., sez. un. civ., 30 dicembre 2011 n. 30167).

6.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso è respinto.

7.- La regolazione delle spese del giudizio segue il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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