TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2024-07-31, n. 202415499

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2024-07-31, n. 202415499
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202415499
Data del deposito : 31 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/07/2024

N. 15499/2024 REG.PROV.COLL.

N. 04065/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4065 del 2021, proposto da
Angelo BERTOLDI;
Eugenio CAMELLINI;
Valter CAMPA;
Livio CANELLI;
Angelo CAPISTRANO;
Giovanni CAPPILLI;
Filippo CARBONE;
Luigi CASA;
Vitaliano CASANICA;
Cristina CENNAMO;
Gianpiero CIASCO;
Nunziato CIRILLO;
Antonio CIVITIELLO;
Paolo CHIRIELETTI;
Francesco CRUSI;
Giustino D’ALESSANDRO;
Antonio de CHIRICO;
Ottavio DEMICHELIS;
Giuseppe DE TOMMASI;
Marcello DI LEGGE;
Vincenzo Carmelo DI MARCO;
Antonio DI SANTILLO;
Silvio Sebastiano DUMAJ;
Carlo FABIANI;
Lucio FANTAUZZI;
Carmelo FERRARA;
Roberto FIORETTI;
Diego FONTANA;
Alessandro FUSCO;
Gianluca GABRIELLI;
Maurizio GALLUCCIO;
Nicola GENTILE;
Amedeo Ciro GUARINO;
Roberto IACOELLA;
Luigi IODICE;
Massimo LANDORI;
Fabio LA ROTONDA;
Stefano LATTANZI;
Luigi LOCONTE;
Giuseppe Carmelo LOPRESTO;
Alfio LORITTO;
Angelo LUPO;
Ernesto MACCARONE;
Carmine MANGANIELLO;
Maurizio MARIANO;
Paolo MARINI;
Luigi Donato MARULLO;
Marco MERATI;
Luigi MISCIOSCIA;
Giacinto MOLINARI;
Giuseppe MONTONE;
Marco MORETTI;
Mauro PELOSI;
Paolo PENNA;
Fabio PERRONE;
Marcello RAO;
Ivano RICCARDI;
Renata ROCCA;
Mauro ROMANO;
Marco SGRO’;
Massimiliano SIMONTE;
Gianluca SISTI;
Stefano SPANO;
Silvio COTOGNO;
Angelo Nicola DI GIACOMO;
Paolo DI MARCO;
Antonio DI MARTINO;
Marco DI MARTINO;
Marco FALCONE;
Paolo GUERCIONI;
Marco ORSINI;
Federico PAGLIALUNGA;
Roberto PESOLILLO;
Carlo PETREI;
Giancarlo RUGGIERI;
Sergio TERENZI;
Battista TROIANI;
Gerardo Alfredo BELLASALMA;
Rocco CARCURO;
Francesco Paolo SCANDIFFO;
Riccardo ARGENTIERI;
Donato BAGNULO;
Damiano Alessandro CARRA;
Generoso CECERE;
Rosario CECERE;
Antonio DE FELICE;
Giovanni DI MARTINO;
Alberto DI PASQUA;
Carlo FASIELLO;
Giovanni GAETA;
Onofrio LAMESTA;
Luigi MAGNASCIUTTI;
Carlo Raffaele MASCIELLO;
Claudio MIELE;
Arcangelo MIGLIACCIO;
Cristian NOCENTI;
Simona PARMA;
Lucio PENNA;
Eugenio PERRONE;
Francesco PIAGNOLENTE;
Antonino POSTORINO;
Francesco QUARANTA;
Davide RANDAZZO;
Andreas RICCARDI;
Giuseppe VOLPE;
Antonio BASILE;
Danilo Jacopo BEVELLINO;
Luigi CALOGERO;
Sandro CITTARELLO;
Francesco GRANDINETTI;
Luigi LOMBARDO;
Daniele MARANGIO;
Cristian PICCHIONI;
Michelangelo ROSIELLO;
Francesco SCALIA;
Alfio SCAMACCA;
Enrico SIRI;
Gilberto TATTI;
Giovanni TESONE;
Luigi VALERIO;
Massimo ADAMUCCIO;
Domenico ALDI;
Mauro ALFEI;
Vittorio ALFIERI;
Paolo ANSELMI;
Salvatore APICERNI;
Rocco AVERSA;
Claudio BANDIERA;
Giulio BARBATO ;
Massimiliano BARLOCCI;
Emiliano BARRIA;
Claudio BIANCONI;
Roberto BALDUSSU;
Luciano BELLITTI;
Luigi BENEDETTI;
Pietro BENEDETTO;
Salvatore BOLOGNA;
Stefano BUCHINI;
Vincenzo CALABRESE;
Alessandro CALAMITA;
Massimo CALDERONE;
Giuseppe CALIA;
Francesco CAMMAROTA;
Pietro CAMPOLI;
Vincenzo CANCEMI;
Giovanni CANGIANO;
Antonio CAPOBIANCO,;
Massimiliano CARDINALI;
Giovanni CASCARINO;
Marcello CASSIO;
Domenico CASTALDO;
Gennaro CATALANO;
Raffaele CATALDO;
Marco CATENACCI;
Franco CECI;
Giuseppe CHIANESE;
Feliziano CHIARELLI;
Antonio CHIAZZA;
Roberto CHICCA;
Alessandro CHIOZZOTTO;
Enrico CLEMENTE;
Roberto Ignazio COFRANI;
Loreto COLANERA;
Vladimiro COLASANTI;
Tommaso Antonio COMPOSTO;
Matteo CORREGGIA;
Tommaso CORVESE;
Mosè COSTAGLIOLA DI MIGNOVILLO;
Pietro COSTANTINO;
Gianpaolo CRISCUOLO;
Patrizio CUCARO;
Marco CUCCI;
Massimo D’AGNANO;
Giuseppe D’AQUILIO;
Vito DELISO;
Alberto DE LORENZIS;
Roberto D’EMILIO;
Salvatore DE PASCALE;
Massimo DE STEFANI;
Calogero DI CARO;
Adamo DI DOMENICO;
Vincenzo DI LEO;
Umberto DI SERIO,;
Nicola DI PUMPO;
Alessandro DOMENICI;
Alessandro EACO;
Gianluca EPIFANI;
Pasquale ESPOSITO;
Gerardo FALCONE;
Carlos FANELLI;
Giacomo FELICINI;
Giuseppe FERRINI, Francesco FIDALEO;
Giuseppe FILANNINO;
Vincenzo FIORE;
Gianfranco FORTE;
Donato FRAIOLI;
Fabio FRANCORSI;
Salvatore FREGAPANE;
Roberto FROSONI;
Francesco FRUCI;
Vincenzo GALLO;
Valeriano GAMBINO;
Ermanno GARGALE;
Giammarco GENTILE;
Maurizio GIOVINE;
Corrado GOZZO;
Amedeo GUARRIELLO;
rino GUIDA;
Simone GUGLIELMI;
Riccardo IANNONE;
Angelo IANNUCCI;
Gianni IEIE;
Gianclaudio KAPPLER;
Emanuele LA GIOIA;
Antonio LANATA’;
Pietro LATTANZI;
Teodosio LAURITA;
Franco LEONE;
Pasquale LEONE;
Angelo LICCARDO;
Marco LIGIA;
Giovanni LIPARULO;
Luciano LOLLO;
Carmine LOMBARDI,;
Gaetano MACONE;
Innocenzo MAIONE;
Gianfranco MAFFUCCI;
Gaetano MAISTO;
Rodolfo MAIURI, ;
Gerardo MALANDRINO;
Fabrizio MALERBA;
Stefano MALOSSI;
Roberto MAMMUCCARI;
Francesco MANGIAPELO;
Cosimo MANIGRASSO;
Alfredo MANNA;
Vincenzo MARIANO;
Nunzio MARINO;
Claudio MARIOTTI;
Franco MARRAZZO;
Andrea MARROCCO;
Giuseppe MARUCCIA;
Stefano MASALA;
Luigi MERICO;
Marco MICCOLO;
Roberto MILANO;
Tommaso MILANO;
Biagino MINCHELLA;
Liberato MOLLO;
Leonardo MONGELLI;
Marco MONTEDURO;
Emanuele MORALDI;
Angelo MORETTI;
Fabio MORETTI;
Sebastiano MOSCA;
Giorgio MUCCIACCIARO;
Umberto MURA;
Davide MUSELLA;
Pietro NANUCCHI;
Luca NARDOIANNI;
Roberto NIRCHI;
Maurizio NUNZIATA;
Giuseppe OLIVERI;
Mauro OLIVIERI;
Alessandro ORSINI;
Pierluigi PAFFETTI;
Bruno PALMIERI;
Gerardo PALO;
Michele PAOLELLA;
Ferdinando PASCALE;
Paul John PASSALACQUA;
Torindo PATETTA;
Massimiliano PECCHI;
Alessandro PECCIO;
Vincenzo PELLEGRINO;
Domenico PERRONE;
Maurizio PETRALIA;
Simone PETRINI;
Nicola PETRUZZELLI;
Marco PIERNOVELLI;
Claudio PIERONI;
Giovanni PIETROLUONGO;
Cristiano PIRROTTA;
Luigi PISANO;
Massimo PISTOLESI;
Giovanni PIZZA;
Marco POLIDORI;
Roberto POTESTA’;
Mario PRATESI;
Alessandro PROIETTI;
Massimiliano PROIETTI;
Luciano PULIGHEDDU;
Giuseppe RAINONE,;
Giuseppe RANDISI;
Paolo RANIERI;
Archimede RECCHIA;
Roberto RECCO;
Alberto Maria REGA,;
Francesco RINALDI;
Stefano RISI;
Michele RIZZI;
Antonio RONDINELLI;
Valerio ROSICHINI;
Bruno ROSSI;
Maurizio RUBBINO;
Francesco RUPOLO;
Domenico RUSSO;
Giuseppe RUSSO;
Pasquale RUSSO;
Renato RUSSO;
Bruno SALVATORE;
Alfredo SAVOCA;
Massimo SCANDURRA;
Valentino SCANZANI;
Virgilio SCANZANI;
Andrea SCHETTINO;
Marco SCIOSCI;
Marilena SCIULLA;
Gennaro SELVAGGI;
Stefano SEVI;
Carmine SILIA;
Concetto SPAMPINATO;
Salvatore STAIANO;
Nicolino TARANTINO;
Giovanni TARTAGLIONE;
Stefano TERRAGNO;
Alessandro TIBALDI;
Augusto TRAMENTOZZI;
Leonardo TUCCI;
Cristiano UBODI;
Saverio VALENZANO;
Massimiliano VALERI;
Giulio VERDOLINO;
Antonino VITIELLO;
Matteo VOCALE;
Francesco VOLPE;
Egidio ZECCA;
Fabrizio ALBANESI;
Pasquale ALFIERI;
Gianluca AMANTE;
Luigi BARBARESE;
Gennaro BELFRUTTO;
Giorgio BERTAMINI;
Corrado BIGLIANI;
Giovanni BUCCELLO;
Pietro CAFARIELLO;
Antonio CALISE;
Sergio CALLEGARI;
Davide CAREGLIO;
Michele CARDILLO;
Gian Luca CASULA;
Gianluca CAVOLATA;
Giovanni CIOCCI;
Salvatore COCCO;
Vincenzo CONSOLI;
Andrea CRIVELLO;
Gabriele D’AGOSTINO;
Sergio D’AMATO;
Natale DE GRAZIA;
Domenico DELUCCHI;
Giuseppe DE NITA;
Paolo DE SALVADOR;
Antonio DE SIMONE;
Biagio DE VENUTO;
Livio DE VINCENTIIS;
Marcello DI FRANCO;
Paolo ESPOSITO;
Domenico FALANGA;
Eugenio FERRANTE;
Stefano FIGINI;
Mauro GAGLIARDI;
Antonello GALLINARI;
Gabriele GAMBINI;
Benedetto GESMUNDO;
Pietro GIACALONE;
Vincenzo GRANATA;
Maurizio GRILLO;
Cesare IANNOTTI;
Gianluca IORIO;
Danilo ISOLA;
Danilo MARZIONI;
Stefano MASCETRA;
Rocco MICCHIA;
Francesco MIRANTI;
Fabio NICOLI;
Mario PAGANO ;
Emanuele PANICO;
Luigi PAPA;
Stefano PASQUETTI;
Corrado PAVARELLI,;
Daniele PASQUALE;
Maurizio PASTINE;
Ernesto PERROTTA;
Fabio PERROTTA;
Gianluca PIROLOZZI;
Giacomo PISANO;
Raimondo POLIDORO;
Luigi PORZIO;
Massimo PROTOPAPA;
Enzo Paolo PUCE;
Livio REBUFFONI;
Salvatore Ivan ROMANO;
Luigi ROSSI;
Giovanni SANFILIPPO;
Gianluca Gioacchino SANGIORGI;
Luigi SCHETTINO;
Rosolino SCIRE’;
Roberto SEMINO;
Raffaele SENATORE;
Mauro SIVORI;
Gianfranco SIRUFO;
Massimo SULAS;
Giuseppe SUPPA;
Ugo TEDESCO;
Marco TERMINE;
Tieo TOCCO;
Marco TRABUCCO;
Gian Mario UNIOLA;
Emiliano VENAROTTA;
Pietro VICARI;
Stefano VICINI;
Massimiliano VITALE;
Giuseppe Salvatore VITALI;
Roberto ZANONER;
Guido ASSI;
Claudio BORDI;
Gianni BRUNI;
Fabio CARATU’;
Germanio COPPOLA;
Raffaele D’ALESSIO;
Matteo D’AMATO;
Franco Pino DEIANA;
Triestino DE MATTEIS;
Giulio Vito DE MATTIA;
Pietro GATTA;
Franco GIOVANNICO;
Nicola GRIECO;
Antonello LAI,;
Antonio MAFFEI;
Raffaele MANCUSO;
Daniele MASSETTI;
Francesco MOTTOLA;
Beniamino PAPILLO;
Olindo Enzo RICCI;
Giovanni RUGGIERO;
Sandro SEDDA;
Giovanni SPINELLI;
Mauro STELLA;
Massimiliano ACRI;
Giuseppe ALTOMARE;
Marco ANGIULI;
Roberto APRUZZESE;
Francesco ARZILLO;
Massimo AURORA;
Achille BENIGNI;
Antonio BLOTTI;
Massimo BOLDREGHINI;
Maurizio BOSI;
Sauro BRACALENTE;
Vittorio CAFORIO;
Angelo CAPUTO;
Francesco CARBONE;
Domenico CASTIELLO;
Cesare CENTONZE;
Luca CIMAROSA;
Andrea CORTUCCI;
Antonio DARAIO;
Giovanni DE BENEDETTO;
Antonio DE GIGLIO;
Alessio DELL’ANNA;
Nicola DELLI CARRI;
Luigi DE LEO;
Michele DE LEO;
Enzo DE VANNA;
Francesco DI GIGLIO;
Claudio DI LUCA;
Davide DI RENZO;
Pasquale DI STASI;
Andrea ESPOSTO;
Antonio FASIELLO;
Gabriele FELICI;
Alfonso FERRAIOLI;
Michele FORTUNATO,;
Savino FOSCARI;
Pasquale FRIOLI;
Salvatore FRIVOLI;
Simone GIORGINI;
Flaviano GIORGINI;
Donato GIROLAMODIBARI;
Enrico INDELICATO;
Angelo Raffaele LAPERCHIA;
Giovanni LAVIANI;
Francesco LEOMBRUNO;
Carmelo LOMBARDO;
Pasquale LOSACCO;
Fabio LO TURCO;
Vito Carlo MANCINO;
Raffaele MANNA;
Giuseppe MARRAFFA;
Luigi MARTORELLI;
Adriano MASTRANDREA;
Michele MASSA;
Antonello MATTEI;
Claudio MONDELLO;
Piergiuseppe MORETTINI;
Giorgio MURONI;
Antonio NUCCI;
Sandro PAGANELLI;
Massimiliano PALLESCHI;
Michele PALMIERI;
Giuseppe PETRUCCELLI;
Fabio PICCHIONI;
Edoardo PAOLO;
Luigi PAOLUCCI;
Claudio PASCARELLA;
Alessandro PATTI;
Carlo PEDICELLI;
Giuseppe PRETE;
Nicola RASOLA;
Marco RENZONI;
Antonio RICCHETTI;
Carlo RINALDI;
Giuseppe RIZZONI;
Domenico SAVASTANO;
Pietro Paolo SAVINO;
Massimiliano SCALONI;
Giuseppe SCAREGLIA;
Fabrizio SERAFINI;
Vincenzo SPADA;
Mario SPECCHIA;
Giovanni STANZIONE;
Luca STRAMACCIA;
Stefano TANASI;
Francesco TARTAGLIONE;
Daniele TORROMACCO;
Antonio TUNDO;
Biagio VALENTINO;
Paolo VILLA;
Antonio VILLANI;
Francesco VILARDI, ;
Cosimo ZACCARIA;
Francesco ZALLOCCO;
Cosimo Damiano ZEZZA;
Pasquale Pio ZOCCOLILLO;
Mauro SIMONE;
Raffaele ACCETTA;
Gaetano ARCIUOLO;
Corrado BARALE,;
Francesco BOSCO;
Andrea BROFFERIO;
Gianpiero CASAMASSA;
Nico CASABONA;
Antonio CHIAVAZZO;
Walter CONSOLATI;
Fernando Antonio COSMA;
Michele DAMIANO;
Paolo GARGIULO;
Giuseppe DAMBROSIO;
Matteo DEL FIORE;
Valter DUTTO;
Marco ENNA;
Giuseppe Enrico FERRARI;
Antonio GALIETI;
Dario GALLO;
Paolo GARGIULO;
Dario GIANOLIO;
Nicola GOBBI;
Pier Mario LAVALLE;
Michele MADDALONI;
Athos Aurelio MAGNETTO;
Angela MAIONE;
Valentino MELILLO;
Bartolomeo MICHELIS;
Giuseppe MULLACE;
Mariano MUSA;
Alessandro OBERTO;
Antonio PALMA;
Natale PAPPALARDO;
Massimo PARRINELLO;
Antonio Ascanio PETRELLI;
Pierpaolo PES;
Giovanni PICARDI;
Marco RAPALINO;
Guido Francesco RIBA;
Giglio RUBINI;
Massimo STOLFI;
Maurizio TERZANO;
Angelo TORRISI;
Giuseppe TORTONE;
Mauro TOSCO;
Marco VECCHERI;
Fabrizio VERDUCI;
Vito AZZOLINI;
Leonardo BASTELLI;
Pietro BATTISTA;
Mario BELLOCCHIO;
Nicola CAMPAGNA,;
Michele CAVALLUZZI;
Gianfranco COLONNA;
Giovanni DALLA CASA;
Roberto D’AMATO;
Massimo D’AMURI;
Francesco DECARO;
Giacinto DE PALO;
Luigi DE STEFANO;
Lorenzo GADALETA;
Vito GALLO;
Francesco GIANNETTI;
Marco GRASSI;
Michele LACETERA;
Antonio Alfredo LAMUSTA;
Antonio LOMBARDI;
Antonio LUZIO;
Leonardo MAIORANO;
Angelo MARTINA;
Stefano MATARRESE;
Michele MATTEUCCI;
Filippo MILANO;
Fabrizio MONTELEONE;
Lorenzo NESPOLI;
Biagio NOVIELLI;
Nicola NOVIELLI;
Antonio PAIANO;
Antonio PANI;
Giuseppe PANUNZIO;
Gregorio PASQUINO;
Nicola PETTA;
Salvatore PRINCIPATO ;
Orazio RASTELLI;
Walter RENNA;
Andrea RIPOLI;
Giuseppe SALERNO;
Gennaro SIGRISI;
Roberto SOLIGO;
Massimo SPANO;
Ferdinando STEFANINI;
Alessandro TRICARICO;
Piero Paolo VARRAZZA;
Sebastiano FLORIS;
Andrea MARCEDDU;
Damiano VITTURINI;
Sebastiano FLORIS;
Andrea MARCEDDU;
Damiano VITTURINI;
Massimo BARBERA;
Gennaro CALOGERO;
Angelo CARRUBBA;
Giuseppe CASALE;
Giuseppe D’Anna;
Vito DE LISI;
Pietro DI CARLO;
Enrico FOIS;
Agostino FAZIO;
Paolo GANCI;
Michele IENTILE;
Roberto INGARGIOLA;
Andrea MARINO;
Gabriele MARTONE;
Giovanni MICALIZZI;
Filippo MODICA;
Basilio NAPOLI;
Carmelo NICOSIA;
Nunzio PONTICELLO;
Antonio PROIETTO;
Claudio RINALDI;
Alessandro Giacomo ROTILIO;
Tommaso SALERNO;
Andrea SCHIAVONE;
Francesco TRAMONTE;
Rosario Roberto TROVATO;
Giovan Battista VARRICA;
Liberale VIVONA;
Roberto ANTONJ;
Mauro BALDASSARRI;
;
Nicola BECONI;
Riccardo BRAMERINI;
Pasquale BRANDI;
Antonio BUONO;
Massimiliano CHITI;
Silvio CIAVATTA;
Adamo CIRILLO;
Vincenzo D’AMBRA;
Ignazio D’ANGELO;
Marco DE LUCA;
Daniele DEMASI;
Giuseppe DENARO;
Fabrizio DESIDERI;
Mauro FERRARA;
Antonio GUERRINI;
Roberto GUIDI;
Sergio IAVAZZO;
Raffaele LA SALA;
Cristiano LOUCAS;
Alfonso MARCONE;
Antonio MARRA;
Stefano MENATO;
Renzo NACUCCHI;
Luigi NASINI;
Andrea OLIMPIERI;
Michele PASCARELLA;
Nicola PERRIELLO;
Giuseppe PITRONACI;
Gianfranco PORTUESE;
Antonio RINALDI;
Mario ROMANO;
Alessandro SAVELLI;
Stefano SAVELLI;
Mauro SGURA;
Vincenzo SOLLAZZO;
Massimo TOSTI;
Stefano TREMOLONI;
Giuseppe VISONE;
Nazzareno ZANCHIELLO;
Andrè GUSPERTI;
Renè GUSPERTI;
Antonio MASTRANDREA;
Enrico FERMENTINI;
Enrico IANNARILLI;
Armando SPATOLA;
Antonio Domenico NARDELLA;
Giuseppe BLASI;
Francesco CORREALE;
Leonardo DUGGENTO;
Francesco ISOLETTA;
Augusto JACOPUCCI;
Stefano GISMONDI;
Filippo MARTELOZZO;
Gabriele RIBAUDO;
Diego ROBBIO;
Ivano VALENTI;
Samuele ZOCCARATO rappresentati e difesi dall'avvocato Riccardo Arceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Marinuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cesare Beccaria, 29;

per l’accertamento

del diritto al montante contributivo da utilizzare per pensione di anzianità secondo le disposizioni della legge n. 335 del 1995 “c.d. riforma Dini” per la definizione del sistema previdenziale attraverso la riformulazione dei criteri di calcolo della pensione mediante la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione, nonché, attraverso la “agevolazione delle forme pensionistiche complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura previdenziale” e conseguentemente per la condanna

dell’INPS alla corresponsione di tutto quanto per l’effetto dovuto, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria, da liquidarsi al momento della quiescenza ed adeguamento del trattamento corrente agli indici ISTAT.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2024 la dott.ssa S P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso collettivo i ricorrenti, esponendo di essere militari in servizio nelle Forze Armate e di Polizia, chiedono in via principale, di accertare e dichiarare il loro diritto al ricalcolo del montante contributivo da utilizzare per la pensione di anzianità secondo le disposizioni della legge n. 335 del 1995 “c.d. riforma Dini” con conseguente condanna dell’INPS alla corresponsione di tutto quanto per l’effetto dovuto da liquidarsi al momento della quiescenza.

Rappresentano i ricorrenti che in applicazione della c.d. Riforma Dini sul sistema pensionistico (legge n. 335 del 1995) sono stati istituiti differenti fondi pensione per il settore privato e per quello pubblico privatizzato e che, tuttavia, ciò non è avvenuto per il personale appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia, il quale pertanto si trova a subire una disparità di trattamento del tutto ingiustificata.

A supporto dell’azione proposta adducono motivi di ricorso così rubricati:

I. “ Violazione di legge per mancato rispetto dei principi generali dell’ordinamento in materia pensionistica.”

II) “Eccesso di potere per ingiustificata e arbitraria applicazione della normativa di riferimento.”

III) “Illegittimità della procedura di calcolo della pensione di anzianità per i militari.”

IV) “Sussistenza di presupposti per la declaratoria di responsabilità dell’INPS per la mancata adozione di meccanismi di previdenza complementare e conseguente condanna al risarcimento del danno.”

2. Si è costituito l’intimato Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, la carenza di interesse attuale a ricorrere dei ricorrenti e comunque l’assoluta infondatezza nel merito della domanda proposta.

3. Nel corso del giudizio il ricorrente Domenico Adorato ha depositato atto di rinunzia al ricorso.

3.1 Con decreto presidenziale del 20 dicembre 2023 n. 7944, come modificato con successivo decreto 18 marzo 2024 n. 1599, è stata dichiarata nei confronti del ricorrente Domenico Adorato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

4. All’udienza dell’11 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è palesemente infondato.

5.1 Per un inquadramento normativo della questione sollevata occorre premettere che con la c.d. Riforma Dini (l. 8 agosto 1995 n. 335) è stato ridefinito il sistema previdenziale con il passaggio da criteri di calcolo basati sulla retribuzione ad una commisurazione del trattamento pensionistico riferita alla contribuzione.

La riforma oltre a prevedere tale diversità di calcolo del trattamento pensionistico ha altresì introdotto agevolazioni di forma pensionistiche complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura e prevenzione.

Con riferimento alla previdenza complementare l’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n.124 del 1993 (abrogato dal d.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252) stabiliva le modalità di istituzione delle forme pensionistiche complementari per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del d. lgs n. 165 del 2001, che si realizzano tuttora, anche in base alla sopravvenuta disciplina di cui al d.lgs.n. 252 del 2005, attraverso la contrattazione collettiva, ovvero per il personale non contrattualizzato, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

In particolare per il personale dei comparti Difesa e Sicurezza trova applicazione l’art. 26, comma 20, della legge n. 448 del 1998, il quale stabilisce che l’istituzione di forme di previdenza complementare deve avvenire tramite le procedure di negoziazione e concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195 e che le stesse possono definire la disciplina del trattamento di fine rapporto per il personale in questione, ai sensi dell’art. 2, commi da 5 a 8, della legge n. 335 del 1995.

In base al comma 20 dell’art. 26 della l. 448 del 1998: “ Ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto e dell'istituzione di forme di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, le procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, potranno definire, per il personale ivi contemplato, la disciplina del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2, commi da 5 a 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nonché l'istituzione di forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni. Per la prima applicazione di quanto previsto nel periodo precedente saranno attivate le procedure di negoziazione e di concertazione in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 195 del 1995.”

5.2 In base al d.lgs. 12 maggio 1995 n. 195 la disciplina del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia è demandata a decreti del Presidente della Repubblica emanati seguendo procedure così cadenzate:

A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale;
le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'articolo 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la pubblica amministrazione tiene conto del solo dato associativo;

B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di finanza), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze, dell'interno e della giustizia o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Le delegazioni delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono composte dai rappresentanti di ciascuna associazione professionale a carattere sindacale tra militari. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui alla presente lettera con rappresentanti appartenenti alla Forza di polizia a ordinamento militare di cui sono rappresentative.

6. Con l’atto introduttivo del giudizio, i ricorrenti espongono in fatto che, in assenza della istituzione di fondi pensione complementari per il personale delle Forze di polizia, con nota dell’8 marzo 2021 hanno presentato formale atto di diffida e messa in mora nei confronti dell’Ente Previdenziale erogatore rivolta “ al riconoscimento del diritto al sistema previdenziale retributivo ed all’avvio della previdenza complementare” e che tuttavia l’INPS ha continuato loro a negare i benefici di natura complementare ed aggiuntiva previsti dalla Legge Dini.

Tanto premesso prospettano quattro motivi di ricorso con i quali si dolgono: 1) dell’illegittimità per violazione di legge del comportamento tenuto dall’INPS che continua a ritenere che “ il personale delle Forze Armate e di Polizia non debba usufruire della riformulazione dei criteri di calcolo della pensione previsti dalle normative di riferimento. ” (primo motivo);
2) dell’illegittimità per eccesso di potere sempre del comportamento tenuto dall’INPS nel non applicare le forme di previdenza complementare al momento della liquidazione del Trattamento di Fine Servizio, concludendo sul punto (secondo motivo di ricorso) nei seguenti termini “ si richiede che le disposizioni di cui alla Legge 335/1995 si applichino anche al personale delle Forze Armate e di Polizia che si trova collocato in servizio ”;
3) dell’illegittimità della procedura di calcolo della pensione applicata dall’INPS perché non comprensiva delle forme pensionistiche complementari (terzo motivo);
4) della responsabilità dell’INPS per mancata adozione dei meccanismi di previdenza complementare.

I ricorrenti concludono pertanto chiedendo “ in via principale, accertare e dichiarare il diritto degli odierni ricorrenti al ricalcolo del montante contributivo da utilizzare per pensione di anzianità secondo le disposizioni della Legge n. 335/1995 “c.d. riforma Dini” per la definizione del sistema previdenziale attraverso la riformulazione dei criteri di calcolo della pensione mediante la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione, nonché, attraverso la “agevolazione delle forme pensionistiche complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura previdenziale”.

B) condannare parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l’effetto dovuto, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria, da liquidarsi al momento della quiescenza ed adeguamento del trattamento corrente agli indici ISTAT, con ogni conseguenza di legge anche in ordine al rimborso delle spese e degli onorari di giudizio”.

7. L’INPS costituitosi in giudizio ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per l’assoluta estraneità in ordine alle domande formulate nel giudizio, la carenza d’interesse a ricorrere e comunque l’infondatezza nel merito della pretesa dei ricorrenti.

8. Osserva il Collegio preliminarmente di prescindere da molteplici profili che renderebbero il ricorso inammissibile in primo luogo perché carente dei presupposti per la proposizione di un gravame collettivo, non essendo chiare le posizioni dei ricorrenti e se queste siano uniformi e quale sia l’interesse al ricorso di ciascuno di essi. Il ricorso infatti in maniera contraddittoria ora li definisce come personale in servizio, ora come in quiescenza.

In secondo luogo perché come ritenuto in maniera ormai costante da questo TAR Sezione IV, (ex multis: sentenza 9 febbraio 2023, n. 2226) è da escludersi la legittimazione ad agire dei singoli dipendenti nel procedimento per l’accertamento dell’obbligo di provvedere all’attuazione della previdenza complementare, essendo costoro “ titolari di un interesse del tutto indiretto e riflesso, e non già di un interesse concreto, attuale e direttamente tutelabile in ordine all’avvio e conclusione dei procedimenti negoziali in questione, appartenenti in via esclusiva alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (per quanto attiene alle Forze di Polizia ad ordinamento civile) e ai Comitati centrali di rappresentanza, quali organismi esponenziali d’interessi collettivi (per quanto attiene alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze Armate), chiamati entrambi a partecipare ai predetti procedimenti negoziali.

9. Nel merito il ricorso è infondato.

I ricorrenti si dolgono della mancata attivazione della previdenza integrativa e sostengono al riguardo la responsabilità dell’INPS che in violazione della l. n. 335 del 1995 e della l. n. 448 del 1998 non applicherebbe i meccanismi di previdenza complementare, richiamano a supporto una sentenza della pronuncia della Corte dei conti, Puglia, del 18 maggio 2020 n. 207.

8.2 Osserva il Collegio come l’assenza di alcun ruolo dell’INPS nella propedeutica procedura per l’istituzione del fondo per la pensione complementare piuttosto che rendere inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione passiva dell’unica Amministrazione evocata in giudizio, lo renda palesemente infondato per come è stata prospettata la domanda di responsabilità per quanto oltremodo generica.

Dalla lettura delle disposizioni richiamate è evidente che l’attivazione della previdenza complementare è materia riservata alla concertazione – contrattazione, ai sensi delle disposizioni della l. 23 dicembre 1998 n. 448, art. 26, comma 20 e D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 3, comma 2.

In particolare le procedure di negoziazione e di concertazione provvedono a definire a) la costituzione di uno o più fondi nazionali di pensione complementare per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare;
b) la misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle Amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse;
c) le modalità di trasformazione della buonuscita in trattamento di fine rapporto, le voci retributive utili per gli accantonamenti del trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare. Destinatario dei fondi pensione è il personale che liberamente aderisce ai fondi stessi.

Come osservato dalla difesa dell’Amministrazione resistente si tratta dunque di una prestazione pensionistica, espressamente definita “complementare” rispetto a quella obbligatoria posta a carico dello Stato, certamente in “collegamento funzionale” con quest’ultima (Corte Cost. 3 ottobre 2019 n. 218, che rinvia a Corte Cost. n. 393 del 2000 e n. 319 del 2001), ma da questa sostanzialmente diversa, essendo piuttosto rimessa alla determinazione negoziale in una logica di composizione degli interessi contrapposti delle parti del rapporto di impiego.

Pertanto in assenza di tale presupposta attività alcun diritto (neppure “futuro”) dei ricorrenti può ravvisarsi nei confronti dell’Amministrazione evocata in giudizio, nei confronti della quale peraltro non appare configurabile alcuna responsabilità per risarcimento del danno –come pure sostenuto da parte ricorrente- non avendo alcun ruolo nelle necessarie presupposte procedure di negoziazione e concertazione e della conseguente istituzione della previdenza complementare.

Sul punto la stessa pronuncia della Corte dei conti, Puglia, n. 207 del 2020, invocata a supporto delle proprie ragioni da parte ricorrente, ha riconosciuto il risarcimento del danno per mancata attivazione della previdenza complementare imputandolo pro parte - nella misura del 25% - al Ministero della Difesa, ossia al datore di lavoro.

La situazione giuridica soggettiva vantata dagli attuali ricorrenti dunque in assenza della procedura di cui all’ art. 2 della legge n. 205 del 2000, non può configurare alcun inadempimento imputabile all’ente previdenziale (cfr. TAR Lazio, sez. I bis, sentenze nn. 2519, 2514, 2492, 2500, 2724, 2794 del 2010).

6. Il ricorso pertanto deve essere respinto.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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