TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-04-02, n. 202400273
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 02/04/2024
N. 00273/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00541/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di ES (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 541 del 2022, proposto da
-OMISSIS- s.s.d. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alice Arnoldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Bergamo, in persona del Ministro e del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in ES, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del decreto del Questore di Bergamo del 3.6.2022, notificato in pari data, prot. art. 100 TULPS-2022/11/A/PASI/0007, con cui è stata sospesa per quindi giorni alla ricorrente l’autorizzazione all’attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande presso il Centro Sportivo di IA (BG);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2024 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- La società ricorrente gestiva il Centro Sportivo Comunale di IA (BG) in via Venezia n. 4, con annesso bar/pizzeria, in forza di contratto di concessione stipulato il 24.3.2015 a seguito dell’aggiudicazione della relativa gara.
L'attività del bar e quella della pizzeria venivano svolte sulla base di SCIA presentate rispettivamente il 26.3.2015 e il 5.3.2020 (docc. 4-5 ricorrente).
2.- Nell’anno 2022 la società aveva organizzato un evento musicale a febbraio e un altro a maggio, entrambi a pagamento, e aveva in programma per l’estate un calendario di eventi (v. le locandine prodotte in giudizio dall’Amministrazione).
3.- Il 27.4.2022 si è svolta una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, nella quale i rappresentanti della associazioni dei locali da ballo hanno chiesto controlli per contrastare le attività da ballo irregolari in alcuni esercizi, tra i quali il Centro Sportivo di IA.
Già un mese prima della riunione, il 28.3.2022, la Questura aveva chiesto al Sindaco di IA di trasmettere l’autorizzazione o la SCIA relative alla gestione del centro sportivo, nonché di comunicare se esso avesse un’autorizzazione per feste da ballo ex art. 68 r.d. 773/1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, “TULPS”) e se la struttura fosse stata sottoposta a verifica da parte della commissione tecnica di vigilanza ex art. 80 TULPS; il Sindaco aveva risposto soltanto che non risultava alcuna SCIA per eventi danzanti. La Questura ha poi ribadito la richiesta il 26.5.2022, senza ricevere risposta.
4.- L’1.6.2022 si è tenuto presso il centro sportivo l’evento “ Collegeparty ”, ad ingresso libero, caratterizzato da competizioni sportive tenutesi nel corso del pomeriggio e da musica con dj alla sera.
Per la realizzazione di tale evento la ricorrente ha presentato lo stesso giorno, al SUAP del Comune, tramite il proprio commercialista, una SCIA per “ manifestazione musicale con musica riprodotta da dj ”, chiedendo “ l'autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità ambientale per manifestazioni temporanee ” e segnalando che si sarebbe trattato di “ Piccoli trattenimenti o spettacoli senza ballo complementari all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno/esterno del pubblico esercizio (che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio e con un numero di partecipanti non superiore a 200) ”: doc. 7 ricorrente.
La presentazione della SCIA è stata concordata con lo stesso Comune, come riconosciuto espressamente dal Sindaco nella lettera dell’8.6.2023 della quale si dirà, e come accertato dalla sentenza penale che ha assolto il legale rappresentante della società, della quale pure si dirà.
Sennonché alla serata musicale ha partecipato un gran numero di persone: circa 800-1.000 secondo la Questura, meno di 600 secondo la ricorrente (v. la dichiarazione resa a un quotidiano locale, doc. 5 Amministrazione). A tale proposito va però evidenziato che la ricorrente non ha fornito e documentato il numero preciso di partecipanti, pur potendolo fare perché, come appurato dagli agenti di polizia intervenuti, per accedere alla festa occorreva registrarsi preliminarmente con i propri dati anagrafici. Certamente si è trattato di un numero superiore rispetto ai 200 indicati nella SCIA.
La gran parte dei partecipanti erano minorenni, come ammesso dalla stessa ricorrente.
Durante la serata sono intervenuti sul posto, senza palesarsi, due agenti della Questura, che il giorno seguente hanno redatto un’annotazione di servizio.
5.- Sulla base di quest’annotazione, due giorni dopo l’evento musicale, con il decreto del Questore di Bergamo del 3.6.2022, notificato in pari data, indicato in epigrafe, è stata disposta la sospensione per quindici giorni – a decorrere dal giorno successivo alla notifica del provvedimento, e dunque dal 4.6.2022 – dell’autorizzazione per “ l’attività di pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande presso il Centro Sportivo di IA ”, in quanto il Questore ha ritenuto che l’evento “ Collegeparty ” costituisse una manifestazione danzante non autorizzata con gravissimo pericolo per l’incolumità dei giovani frequentatori, in gran parte minorenni, a causa dell’inadeguatezza delle misure di sicurezza e del sovraffollamento rilevato.
Inoltre il legale rappresentante della società, sig. -OMISSIS-, è stato deferito all’autorità giudiziaria e poi imputato per la contravvenzione di cui all’art. 681 c.p. (che punisce “ Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela della incolumità pubblica ”) in relazione agli artt. 68 e 80 TULPS, riguardanti la necessità rispettivamente di un’autorizzazione per l’attività di intrattenimento, e di verifiche sull’esistenza di adeguate uscite di sicurezza. È stato altresì deferito per violazione degli artt. 650 e 659 c.p., ma non risulta che sia stato imputato per tali reati; è stato deferito pure per violazione dell’art. 666 c.p., ma l’illecito era stato depenalizzato già nel 1999.
6.- Cinque giorni dopo il decreto, l’8.6.2023, il Sindaco di IA, avuta notizia del provvedimento, ha scritto alla Questura e alla Prefettura che l’evento in questione, diversamente da quanto indicato nel provvedimento stesso, non era privo di autorizzazione, perché per esso era stata presentata al SUAP una SCIA secondo le indicazioni degli uffici comunali, i quali ritenevano che il centro sportivo offrisse “ idonee garanzie in termini di sicurezza per lo svolgimento di eventi del genere ”; il Sindaco ha affermato che il Comune intendeva autorizzare l’evento, “ Tuttavia l'iter amministrativo da parte degli uffici comunali non si è adeguatamente concluso con le opportune notifiche di competenza del comune per questioni organizzative interne al comune stesso, trattandosi di un Comune di ridottissime le dimensioni, seppure fosse intendimento, che si conferma anche in questa sede, quello di autorizzare - come già detto - la manifestazione ”.
Il Sindaco ha poi aggiunto che “ A questa amministrazione, inoltre, non sono mai giunte né lamentele né segnalazioni circa situazioni che potessero destare oggetto di preoccupazione relativamente agli eventi organizzati e sempre adeguatamente monitorati dal Comune stesso che ha potuto appurare come il gestore e organizzatore dell'evento abbia sempre posto in essere misure adeguate a tutela degli utenti più giovani.
Al contrario l'Amministrazione Comunale ha potuto, sin dalla stipula del contratto di concessione per la gestione del centro sportivo comunale nell'anno 2015, apprezzare le modalità gestorie del centro da parte dell'attuale gestore. Il centro, oltre che luogo di aggregazione giovanile, è diventato - infatti - punto di riferimento per l'intera comunità piariese, e dunque sia per i giovani che per le famiglie di IA, sia per gli anziani del paese che per le società sportive della zona.
Dal 2015 ad oggi non si sono inoltre, mai verificati, eventi che potessero destare preoccupazione, né presso né in prossimità del centro sportivo comunale, e tantomeno se è reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine che pur costantemente, operano sul territorio piariese e monitorano anche gli eventi danzanti organizzati.
Lo scrivente, in conclusione, ritiene che il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 100 TULPS sia abnorme ed ingiustificato, oltre che gravemente pregiudizievole per la comunità piariese che ha quale unico esercizio di somministrazione proprio il centro sportivo nel quale vi sono bar e pizzeria attualmente chiusi per vostra disposizione ”.
In conclusione il Sindaco ha chiesto alla Questura e alla Prefettura di annullare il provvedimento in autotutela o quantomeno di ridurre il periodo di chiusura, in considerazione “ dell'importanza della funzione svolta per la comunità piariese ” e “ della diversa funzione di tali esercizi rispetto alle manifestazioni danzanti eventualmente organizzate presso il centro sportivo comunale ”.
7.- Il Questore ha risposto al Sindaco due giorni dopo, il 16.6.2022, comunicando che non ravvisava i presupposti per un annullamento in autotutela, che rispetto all’importanza del centro sportivo quale luogo di aggregazione per la comunità piariese prevalevano le ragioni di ordine e sicurezza pubblica nell’interesse degli stessi frequentatori del centro, e che avrebbe potuto riesaminare il provvedimento qualora il centro si fosse