TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2014-05-29, n. 201405797

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2014-05-29, n. 201405797
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201405797
Data del deposito : 29 maggio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06925/2012 REG.RIC.

N. 05797/2014 REG.PROV.COLL.

N. 06925/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso sul ricorso numero di registro generale 6925 del 2012, proposto da Soc. Panoramica a r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. M D R, con lo stesso elettivamente domiciliata in Roma, via Savoia, 86;

contro

- Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. G A, con domicilio eletto in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
- Presidente della Regione Lazio nella qualità di Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dei disavanzi della spesa sanitaria, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, è per legge domiciliato;

per l'annullamento

del decreto n. 89/12 avente ad oggetto: remunerazione per l'anno 2012 delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale con onere a carico del SSR erogati da strutture pubbliche e private. individuazione livello di finanziamento anno 2012: prestazioni di P.S., dialisi, distribuzione diretta di farmaci.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dei disavanzi della spesa sanitaria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2014 il dott. G S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 6 agosto 2012 e depositato il successivo 28 agosto, la Società ricorrente impugna l’atto indicato in epigrafe chiedendone l’annullamento.

Riferisce di essere una struttura di ricovero e cura polispecialistica, la quale, a seguito dell’adozione del decreto 80/2010, con cui la Regione Lazio aveva disposto la “Riorganizzazione della rete ospedaliera”, che prevedeva la decurtazione, per la Casa di Cura Villa Pia, di n. 13 p.l. cui seguiva la riattribuzione di n. 3 p.l. per l’attività lungodegenza ed un incremento del budget fruibile pari a € 147.969,76, nonché, con riferimento alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, l’attribuzione di un budget aggiuntivo pari ad euro 208.821,00, in pratica riattribuiva alla struttura l’80% del tetto di spesa in precedenza goduto.

Sennonché la ASL non adempiva tempestivamente al compito di verifica dei requisiti, impedendo così la rivalutazione del budget riconosciuto, nonché il suo inserimento nella banca dati del sistema informatico regionale sicché per l’anno 2012, pur avendo eseguito le prestazioni formanti oggetto dell’Accordo di riconversione, non veniva attribuito l’importo riconosciuto per l’anno 2011.

La ricorrente, tuttavia, offriva le prestazioni formanti l’oggetto dell’Accordo di riconversione ai pazienti ivi inviati dalle Aziende UU.SS.LL., riponendo ragionevole affidamento sulla remunerazione prevista dall’Accordo stesso.

Sennonché, pur avendo erogato le prestazioni, la Casa di cura ricorrente non riceveva la remunerazione spettantele, sicché in data 20.2.2012 notificava formale atto di diffida e messa in mora, rimasta tuttavia senza esito, cui faceva seguito un ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione.

Nelle more interveniva il decreto impugnato, che riconosceva un budget per l’anno 2012 pari ad € 50.047,48 per l’attività specialistica ambulatoriale;
€ 38.735,75 per l’accorpamento di prestazioni ambulatoriali (APA) e € 1.580.310,85 per l’attività di emodialisi ambulatoriale, non riconoscendo, tuttavia, il budget aggiuntivo pari ad € 208.821,00, come previsto dall’Accordo di riconversione del 2011.

Pur tuttavia, in data 3 luglio 2012, al fine di scongiurare le conseguenze pregiudizievoli previste dalla normativa, si vedeva costretta a sottoscrivere lo schema di contratto/accordo valido per l’anno 2012.

A sostegno delle proprie ragioni deduce:

1. violazione dell’art. 8 quinquies, lett. e-bis) d. lgs. n. 502 del 1992;
violazione di legge con riferimento all’allegato E del DCA n. 80 del 2010 e s.m.i.;
violazione ed erronea applicazione del DCA n. 41 del 2011.

Sostiene l’interessata che avendo sottoscritto l’intesa di riconversione, l’adeguamento del budget contrattualmente definito avrebbe dovuto essere riconosciuto automaticamente, senza ulteriore approfondimento istruttorio. Sennonché gli Organi regionali omettevano, benché ripetutamente sollecitati, di riconoscere quanto pattuito.

Ciò ha comportato da parte della ricorrente il superamento del tetto di spesa per una somma pari a € 17.602,41 per le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate nell’anno 2011.

Per di più, il decreto 89/2012 impugnato stabiliva un budget di € 50.047,48 per l’attività specialistica ambulatoriale;
di euro 38.735,75 per l’APA e di euro 1.580.310,85 per l’attività di Emodialisi Ambulatoriale. In pratica, non veniva riconosciuto l’adeguamento derivante, per l’anno 2011, dalla sottoscrizione della citata intesa, con la conseguenza che la ricorrente subiva una decurtazione pari a € 208.821,00 e ciò in violazione del DCA n. 41 del 2011.

2. violazione di legge. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e contraddittorietà, carenza di istruttoria.

L’illegittimità del provvedimento impugnato deriva anche dalla contraddittorietà con altri provvedimenti adottati dalla stessa Amministrazione, che prima ha riconosciuto la possibilità di addivenire ad Accordi di riconversione, puntualmente ratificati, e poi li ha disconosciuti. Inoltre, l’agire dell’Amministrazione si pone in contrasto con il decreto commissariale n. 94 del 7 giugno 2012, che disciplina la lungodegenza e la riabilitazione, in quanto quest’ultimo, seppur parzialmente, aveva recepito l’Accordo.

Inoltre, nell’ambito della medesima Amministrazione Regionale, il Commissario ad acta e Laziosanità da un lato, e la U.O.C. Accreditamento e Vigilanza sulle Strutture sanitarie esterne dell’Azienda USL Roma D, dall’altra, hanno dimostrare di operare in assenza di coordinamento, poiché secondo l’allegato A) all’Accordo di riconversione era compito della Direzione regionale Programmazione e Risorse del SSR e della Direzione regionale Assetto istituzionale, Prevenzione e Assistenza territoriale fornire alle Aziende UU.SS.LL. di competenza le indicazioni per procedere ai pagamenti dovuti, malgrado la diffida ad adempiere notificata in data 29 febbraio 2012, con cui la Regione veniva sollecitata a fornire chiarimenti in ordine alla determinazione del budget, riconosciuto con il DCA n. 41/2011.

Sottolinea la ricorrente che probabilmente l’inottemperanza da parte della ASL Roma D alla nota regionale del 5 ottobre 2011 ha determinato l’impossibilità di inserire nel sistema informatico regionale (c.d. QUASIAS) i dati relativi alla rivalutazione del budget unitamente alla mancata comunicazione da parte della Regione Lazio dei corretti tetti di spesa sui quali operare i conteggi;

3. violazione degli artt. 24 e 113 Cost., dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento.

Ulteriore motivo di illegittimità viene ravvisato dalla ricorrente nella previsione di strettissimi termini e conseguenti sanzioni connesse alla mancata sottoscrizione degli accordi. La ricorrente, tuttavia, pur avendo sottoscritto lo schema di contratto/accordo, depositava atto con cui esprimeva ampia riserva in merito a possibili azioni (anche giurisdizionali) future, dichiarando, altresì, di non prestare acquiescenza al provvedimento;

4. violazione degli artt. 32 E 117 Cost.;
dell’art.

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