TAR Bari, sez. II, sentenza 2009-01-30, n. 200900160
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N. 00160/2009 REG.SEN.
N. 01567/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1567 del 1999, proposto da:
M R, rappresentato e difeso dall'avv. D L, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Quintino Sella 5;
contro
Ufficio Provinciale del Lavoro e M. O. di Bari;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di cancellazione del sig. M dall’elenco degli orfani, vedove ed equiparati ex art. 8, l. 482/68, adottato in data 25 gennaio 1999, prot. 584 e comunicato al sig. M in data 24 marzo 1999, a seguito di apposita istanza spedita con racc. A/R il 5.03.1999.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/12/2008 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente impugnava il provvedimento in epigrafe indicato deducendo articolate censure di seguito sintetizzabili:
violazione di legge, art. 7 L. 241 del 1990 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento;
violazione di legge, art. 8 della legge 482 del 2 aprile 1968 sotto il profilo dell’illegittima disapplicazione dell’indicata norma;
eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell’atto impugnato previa concessione di misura cautelare.
L’Amministrazione non si costituiva.
Alla camera di consiglio del 7 luglio 1999, questo Tribunale Amministrativo Regionale, sezione prima, accoglieva la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.
In data 01.12.2008, la difesa del ricorrente depositava memoria.
Alla udienza pubblica del 11.12. 2008 il ricorso passava in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il collegio ricorda che per le amministrazioni statali il ricorso deve essere effettuato presso l’Avvocatura dello Stato in cui ha sede il Tribunale Amministrativo Regionale o sua sede staccata.
Ai sensi dell’art. 11, 1° comma, del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 (nel testo modificato dall’art. 1 della L. 25 marzo 1958 n. 260) e così come ribadito – dopo l’entrata in vigore della L. TAR - dall’art. 10, 3° comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103, è inammissibile il ricorso proposto nei confronti di una amministrazione statale che non sia stato ad essa notificato presso l’Avvocatura dello Stato, salvi gli effetti di sanatoria determinati dall’eventuale costituzione in giudizio dell’amministrazione stessa, ai sensi della sentenza della Corte cost. 26 giugno 1967, n. 97 (Cons. di Stato Sezione IV, 23 gennaio 2003 n. 257).
Nel caso di specie, il ricorso risulta notificato all’Ufficio provinciale del lavoro e non risulta che l’amministrazione si sia costituita.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese.