TAR Palermo, sez. II, sentenza 2022-12-28, n. 202203809

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2022-12-28, n. 202203809
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202203809
Data del deposito : 28 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/12/2022

N. 03809/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00074/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 74 del 2015, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato K Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 26.9.2014 con cui il quale il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di -OMISSIS- ha respinto l’istanza di sanatoria edilizia di un immobile di tipo residenziale di proprietà del ricorrente, sito nella c/da Tre Fontane in via -OMISSIS-;

-di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, ed in particolare:

-della delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. -OMISSIS- del 2 settembre 2013;

-della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 17 settembre 2013.

Per il risarcimento dei danni derivanti dal provvedimento impugnato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 14 novembre 2022 il dott. A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il signor -OMISSIS- -OMISSIS- agisce per l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- in data 26.09.2014, notificato in data 07.10.2014, con cui il comune di -OMISSIS- ha respinto la domanda di sanatoria, da lui presentata in data 07.02.1986, di un immobile di tipo residenziale di sua proprietà, sito nella contrada Tre Fontane in via -OMISSIS-, identificato catastalmente al foglio 32 particella -OMISSIS-. Con il mezzo all’esame sono state impugnate altresì la delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. -OMISSIS- del 2 settembre 2013 e la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- in data 17.09.2013.

2. Il gravato provvedimento di diniego è stato adottato stante che “… l'edificio in questione ricade nella fascia dei 150 mt. dalla battigia sottoposta al vincolo assoluto di inedificabilità ex art.15, L.r.78/76 ove non è consentita, ai sensi del comma 11 dell'art. 23 della L.r. 37/85, la sanatoria di abusi edilizi realizzati in data successiva al 31.12.1976, non è riportato nella tavola della cartografia della SAS S.p.A., anno 1978, ripresa aerea del giugno 1976…e...non si rileva nell’aerofoto effettuata nell’anno 1979… ”.

3. Considerato pertanto l’edificio non sanabile, ai sensi dell’art. 15 lettera a) della legge regionale n. 78/1976 e dell’art. 23 comma 15 della legge regionale n. 37/1985, il Comune ha adottato il provvedimento di diniego della domanda di sanatoria contro il quale è insorto il ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato il 9 dicembre 2014 e depositato in data 8 gennaio 2015.

Il mezzo è affidato alle seguenti censure:

Eccesso di potere per difetto di istruttoria/erronea valutazione della situazione di fatto/contraddittorietà fra provvedimenti. Ingiustizia manifesta ed irragionevolezza del provvedimento impugnato. Violazione degli artt. 32 e 38 della Costituzione della Repubblica italiana;

Violazione dell'art. 97 Cost. Violazione del principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere per erronea presupposizione, carente istruttoria, sviamento di potere;

Violazione e falsa applicazione dell'art. 15 della 1.r. 78/1976 - Carenza di istruttoria e sviamento di potere;

Violazione e falsa applicazione dell'art. 40 della 1. n. 47/1985;

Violazione dell’art. 32 legge 47/1985.

3.1. Parte ricorrente lamenta che il gravato provvedimento sarebbe in contrasto con le risultanze dell'istruttoria compiuta dal Comune fino alla data del 18.05.2011, in esito alla quale sostiene che avrebbe dovuto essere rilasciata la concessione richiesta alla luce degli atti precedentemente adottati dall’Ente, poi annullati dalla Commissione Straordinaria nel corso del 2013. L’atto impugnato sarebbe inoltre lesivo del legittimo affidamento che, a seguito del lungo tempo trascorso dalla realizzazione delle opere, il ricorrente avrebbe riposto sulla legittimità dell’intervento realizzato ed avrebbe richiesto una motivazione più articolata.

Sotto diverso profilo si contesta l’applicabilità alla vicenda all’esame dell’art. 15 della legge regionale n. 78/1976, atteso che l’area dove è stato realizzato il manufatto per cui è causa sarebbe assimilabile ad una zona B di piano, come del resto era previsto negli atti del Comune annullati dalla Commissione Straordinaria.

4. In data 02.03.2015 si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che, con memoria, ha difeso la legittimità del provvedimento impugnato insistendo per il rigetto del ricorso.

In data 14.10.2020 la parte ricorrente, a seguito di comunicazione ex art. 82 c.p.a., ha dichiarato di avere ancora interesse alla decisione della causa.

In vista della discussione con memoria del 23 settembre 2022 il Comune ha insistito per il rigetto del ricorso.

La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza di smaltimento del 14 novembre 2022, svolta ai sensi del comma 4 bis dell’art. 87 del codice del processo amministrativo, nel corso della quale il Collegio, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., ha rilevato la possibile perenzione del ricorso.

5. Come rilevato nel corso dell'udienza ai sensi dell'art. 73 c.p.a., il ricorso va dichiarato perento.

È noto che all'istituto della perenzione ordinaria, disciplinato prima dall'art. 25 della legge n. 1034/1971, ed ora dall'art. 81 c.p.a., il legislatore ha affiancato - con finalità deflattive del contenzioso - quello della perenzione dei ricorsi ultraquinquennali, introdotto dall'art. 9 comma 2 della legge n. 205/2000 e recepito senza sostanziali modificazioni dall'art. 82 c.p.a., in virtù del quale, dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso, alle parti costituite è notificato a cura della segreteria apposito avviso, dal quale sorge l'onere per la parte ricorrente di presentare nuova istanza di fissazione dell'udienza “… sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all'articolo -OMISSIS- e dal suo difensore… ”, entro centottanta giorni (ridotti a centoventi dall’art. 17, comma 7, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113) dalla data di notifica dell'avviso medesimo. I ricorsi per i quali non sia stata presentata nuova domanda di fissazione vengono, dopo il decorso infruttuoso del termine assegnato, dichiarati perenti.

6. Tanto premesso va rilevato come nella vicenda all’esame la prima istanza di fissazione di udienza risulti depositata il 17 settembre 2015. Successivamente, come detto in data 14.10.2020, parte ricorrente, a seguito di comunicazione ex art. 82 c.p.a., ha dichiarato di avere ancora interesse alla decisione della causa e chiesto la fissazione dell’udienza di trattazione.

Nel caso in esame, l’avviso ex art. 82 cod. proc. amm. dall’esame del fascicolo informatico risulta consegnato alla casella di posta elettronica certificata del procuratore del ricorrente in data 13 gennaio 2020.

Soltanto il 14 ottobre 2020 parte ricorrente ha però depositato istanza di fissazione di udienza, per altro sottoscritta con firma digitale del solo difensore.

Tanto premesso, considerando il c.d. periodo di sospensione feriale dal 1° al 31 agosto 2020 nonché la sospensione dei termini processuali prevista dall’art. 84, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge -OMISSIS- aprile 2020, n. 27, per il periodo dall’8 marzo 2020 al 15 aprile 2020, la predetta istanza risulta depositata oltre il termine di 180 giorni dalla data di ricezione del predetto avviso (in particolare, l’istanza risulta depositata 204 giorni dopo la ricezione del citato avviso di perenzione del 6 febbraio 2020, si ribadisce escludendo dal computo i periodi di sospensione feriale e straordinaria di cui si è detto).

7. In considerazione di quanto esposto il ricorso va dichiarato estinto per perenzione a norma degli articoli 35, comma 2, lett. b), 82, comma 1 e 85, comma 9 del codice del processo amministrativo.

8. Il regime delle spese di lite è dettato dall'art. 83 del codice del processo amministrativo, a norma del quale in caso di perenzione " Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio ", ne consegue che le spese in questione devono essere integralmente compensate.

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