TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2019-05-07, n. 201905720

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2019-05-07, n. 201905720
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201905720
Data del deposito : 7 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/05/2019

N. 05720/2019 REG.PROV.COLL.

N. 13764/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13764 del 2018, proposto dal signor N M, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza – in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;



per l'annullamento, previa sospensione cautelare,

a) del Decreto del Capo della Polizia del 15 maggio 2018, vistato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'Interno il 15 giugno 2018 al n. 3849, pubblicato sul portale intranet del personale denominato “Doppiavela” il 09 agosto 2018, nella parte in cui fissa la decorrenza giuridica del ricorrente al termine del corso di formazione, ossia, dal 12 marzo 2018;

b) del provvedimento emesso dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale delle Risorse Umane – Servizio Dirigenti, Direttivi ed Ispettori – 2^ Divisione nr. Prot.333-C/2/9041-C/9°/59423 del 19/07/2018 notificato al ricorrente il 01 agosto 2018, nella parte in cui indica la nomina alla qualifica da “Vice Ispettore della Polizia di Stato a decorrere dal 12 marzo 2018”;

c) di ogni ulteriore atto, connesso, collegato, presupposto, consequenziale a quelli sopra impugnati ed in ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente;

- nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere la decorrenza giuridica della qualifica di “Vice Ispettore della Polizia di Stato” al 1° gennaio 2005 o, in via subordinata a quella ritenuta equa e di giustizia.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2019 il Cons.M C e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1.Il signor N M riferisce di aver partecipato al concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a complessivi 1.400 posti per l’accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato (indetto con decreto n. 333-B/12P.1.13 del 24/09/2013 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - del Ministero dell’Interno), risultandone vincitore e con positiva conclusione del relativo corso di formazione.

Espone che con i provvedimenti indicati in epigrafe è stata fissata la decorrenza giuridica della nomina alla qualifica del medesimo a vice ispettore della P.S. a decorrere dalla data di conclusione del corso di formazione, ossia dal 12 marzo 2018, e si duole di ciò in quanto sarebbe ragionevole invece ritenere la decorrenza della suddetta qualifica dalla vacanza dei posti banditi, così come indicato dall’art. 13 del d.lgs. n.53/2001, espressamente richiamato nelle premesse del bando di concorso in argomento e confermato dal pacifico comportamento tenuto dall’Amministrazione nei confronti di altri concorsi interni, come quello di nomina alla qualifica di “vice sovrintendente della Polizia di Stato”, “vice sovrintendente tecnico della Polizia di Stato (già vice revisore della Polizia di Stato)” e “vice ispettore tecnico della Polizia di Stato (già vice perito della Polizia di Stato)”.

1.1.Il sig. M sostiene quindi che la decorrenza giuridica della nomina alla qualifica di “vice ispettore” al 12 marzo 2018, anziché al 1° gennaio 2005, così come previsto in materia, sarebbe illegittima e avverso i suddetti provvedimenti ha proposto ricorso deducendo un unico articolato motivo di impugnazione:

Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell’art. 13 del D.Lgs. 53/2001 e dell’art. 27 del D.P.R. 335/82, nonché della lex specialis relativamente al richiamo alle suddette norme; disparità di trattamento, eccesso di potere per carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati e violazione della normativa in subiecta materia : il diritto ad essere inquadrato giuridicamente dal 1° gennaio 2005 discenderebbe dall’applicazione del c.d. principio di annualità dei concorsi, di cui al d.lgs. n. 197 del 1995, come modificato dal d.lgs. n.53 del 2001, in quanto i posti messi a concorso erano relativi alle vacanze organiche maturate dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2004 (decorrenza giuridica al 1.1.2005). E ciò perché il concorso interno in questione sarebbe stato indetto “ ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.53, ed in deroga a quanto previsto dall’art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 ”, norma espressamente richiamata nel bando in esame, e inoltre perché tale principio della retrodatazione sarebbe già stato applicato per la nomina di alcune qualifiche all'interno della Polizia di Stato (quella omogenea ed equipollente degli ex vice periti tecnici oggi, dopo l'ultimo recentissimo riordino delle qualifiche di cui al d.lgs.n. 95/2017 - “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli della Polizia -, vice ispettori tecnici della Polizia di Stato). Assume altresì che in passato numerosi bandi di concorsi avrebbero previsto la retrodatazione giuridica a favore dei vincitori dei diversi ruoli della Polizia di Stato, esplicati tramite concorso interno e quindi sarebbe irragionevole tale disparità trattamento.

In via subordinata parte ricorrente rileva che sarebbe ragionevole attribuire la decorrenza giuridica della qualifica del ricorrente al 1.1.2014 (anno successivo alla pubblicazione del bando) in quanto il concorso risulterebbe bandito il 24.9.2013 e il corso formazione sarebbe stato concluso il 12.3.2018, dopo 5 anni. Conclude parte ricorrente per

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