TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-09-01, n. 202313508

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-09-01, n. 202313508
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202313508
Data del deposito : 1 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/09/2023

N. 13508/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00490/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 490 del 2021, proposto da -OMISSIS- e dall’Associazione Italiana Audioprotesisti - A.I.A. Ente del Terzo Settore, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati L G e M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ordine Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della provincia di Frosinone, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Sinagoga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO TSRM PSTRP), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati C P e Alessio Genito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissione Nazionale Albo Professione Sanitaria Tecnico Audioprotesista, non costituita in giudizio;

PER L'ANNULLAMENTO

- della delibera n.-OMISSIS- dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Frosinone con la quale è stata disposta la cancellazione di -OMISSIS- dall'Elenco Speciale degli Audioprotesisti tenuto presso l'Ordine TSRM – PSTRP di Frosinone;

- del parere della Commissione d'Albo Nazionale dei Tecnici Audioprotesisti datato 22 ottobre 2020, non conosciuto ai ricorrenti;

nonché di ogni ulteriore atto conseguenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto, ivi compresi i seguenti atti:

- il Decreto del Ministero della Salute del 9 agosto 2019;

- il provvedimento di nomina della Commissione Nazionale di albo della professione sanitaria di Tecnico audioprotesista;

- nonché, per quanto occorrer possa, la nota-OMISSIS- dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Frosinone con la quale si invitava il sig. -OMISSIS- a produrre, entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della stessa, un titolo abilitante e/o riconosciuto ex lege , pena la cancellazione dell'iscrizione all'Elenco Speciale di Tecnico Audioprotesista;

NONCHÉ PER L'ANNULLAMENTO

ai sensi dell'articolo 116 c.p.a., del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata dai ricorrenti in data 23 novembre 2020 all'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Frosinone e rimasta priva di riscontro, nonché del provvedimento di diniego opposto dalla Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione con la pec del 27 novembre 2020 a firma dell'avv. C P;

PER L'ACCERTAMENTO

del diritto degli odierni ricorrenti di prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti indicati nella predetta istanza di accesso, con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti all'ostensione degli stessi, ex artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto anche l’art. 116 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, dell’Ordine Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della provincia di Frosinone e della Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2023 la dott.ssa A G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La vicenda per cui è causa prende le mosse dalla richiesta di iscrizione formulata dal professionista ricorrente all’elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico audioprotesista istituito presso l’Ordine dei Tecnici Sanitari delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

La domanda è stata presentata ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 537, legge n. 145/2018 e del D.M. attutivo del Ministero della salute del 9 agosto 2019, in materia di istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, che consentiva l’iscrizione a coloro che, in regime di lavoro dipendente o autonomo, possedessero i seguenti requisiti:

- svolgere o aver svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018;

- essere in possesso di un titolo il quale, all'epoca ella prima immissione in servizio o dell'inizio dell'attività libero professionale ovvero per successive disposizioni nazionali o regionali, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate.

In particolare, il ricorrente, qualificatosi tecnico audioprotesista, ha presentato attraverso il portale della Federazione Nazionale degli Ordini TSRM PSTRP domanda di pre-iscrizione in data 12 novembre 2019, allegando alla stessa, come titolo idoneo, un certificato rilasciato dalla ricorrente Associazione Italiana Audioprotesisti e Audiometristi – A.I.A. e attestando, sotto la propria responsabilità, di aver svolto l’attività di tecnico audioprotesista in regime di lavoro autonomo per un periodo discontinuo di oltre trentasei mesi negli ultimi dieci anni.

L’Ordine, dopo aver in un primo momento espresso parere favorevole all’iscrizione nel suddetto elenco (“Esito Valutazione Conformità

DM

9 agosto 2019” visibile sul portale), che ha condotto persino all’ammissione all’elenco speciale in argomento dell’odierno ricorrente, si è determinato negativamente a seguito dell’acquisizione del parere della neoeletta Commissione d’Albo Nazionale dei Tecnici Audioprotesisti in ordine ai titoli abilitanti prodotti ai fini dell’iscrizione all’Elenco Speciale dei Tecnici Audioprotesisti e con delibera 35/2020 del 9 novembre 2020 (prot. 214/2020), ha disposto “ la cancellazione del Sig. -OMISSIS-, attualmente iscritto al n 1 dell'Elenco Speciale di Audioprotesisti presso l'Ordine TSRM – PSTRP di Frosinone dal 29/04/2020 ”.

Il professionista si è rivolto a quel punto alla ricorrente Associazione Italiana Audioprotesisti A.I.A. per essere assistito e tutelato in ordine alla propria istanza e in data 23 novembre 2020 ha presentato al competente ordine territoriale della provincia di Frosinone e alla Federazione nazionale una diffida ad agire, ciascuno per quanto di propria competenza, in via di autotutela per ottenere la reiscrizione nell’Elenco Speciale dei Tecnici Audioprotesisti.

Contestualmente è stata proposta istanza di accesso ai sensi degli articoli 22 e ss. della legge n. 241 del 7 agosto 1990, mediante estrazione di copia semplice di tutti gli atti detenuti dai medesimi enti e relativi alla istanza presentata dal sig. -OMISSIS- e, in particolare, agli atti concernenti la composizione della Commissione d’Albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista che ha valutato l’istanza, gli atti contenenti i criteri predeterminati per la selezione dei componenti la stessa e gli atti di nomina, nonché – a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo – gli atti della Commissione o dell’Ordine o della Federazione contenenti i criteri fissati per la valutazione dei titoli necessari per l’iscrizione all’elenco speciale di cui sopra e le dichiarazioni rese dai singoli componenti della Commissione in relazione alla insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità.

In considerazione del mancato positivo riscontro alle suddette istanze (rispetto a cui, infatti, solo la Federazione si è espressamente pronunciata, tra l’altro, solo per declinarne la propria competenza e affermarla in capo all’ordine territoriale), con l’atto introduttivo del giudizio sono stati impugnati gli atti indicati in epigrafe, affidando il gravame ai seguenti vizi di illegittimità:

1.Violazione del principio di buon andamento e imparzialità di cui all’articolo 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Violazione degli articoli 21 octies e 21 nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per sviamento. Violazione del principio del legittimo affidamento. Violazione dell’articolo 3 Cost. Violazione del principio di uguaglianza. Violazione e falsa applicazione del d.m. 9 agosto 2019 , avendo l’ordine territoriale rivisto l’iniziale favorevole determinazione sulla base di un parere, normativamente non previsto, rilasciato dalla Commissione Nazionale, che non ha competenza in relazione all’inserimento e/o alla cancellazione di un professionista dall’albo o elenco speciale di riferimento. Tale competenza spetterebbe infatti alle Commissioni di albo istituite per ogni professione presso l’Ordine territorialmente competente.

2. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. violazione dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Difetto di motivazione , in quanto non si comprenderebbe la ragione per cui l’ordine territoriale abbia rivisto l’iniziale posizione di favore;

3. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Violazione del d.m. 9 agosto 2019. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e sviamento. Contraddittorietà ed illogicità manifesta. Erroneità nei presupposti. Violazione del principio di legittimo affidamento. In via subordinata: illegittimità del d.m. 9 agosto 2019
, assumendo che il legislatore non avrebbe preteso alcun titolo per l’iscrizione nell’Elenco speciale, per cui se il Decreto del Ministero della Salute 9 agosto 2019 viene interpretato in senso difforme dalla legge n. 145/2018, come ha fatto la Commissione d’albo, deve essere dichiarato illegittimo nella misura in cui pretende requisiti ulteriori non richiesti dalla norma primaria e palesemente contrari alla ratio normativa.

Con il ricorso viene altresì formulata un’istanza ai sensi dell’articolo 116 cod. proc. amm., volta ad ottenere l’annullamento del rifiuto, tacito ed espresso, opposto dagli enti resistenti all’istanza di accesso agli atti presentata da parte ricorrente, l’accertamento del diritto a conoscere la documentazione richiesta con l’istanza presentata il 23 novembre 2020 e conseguente condanna dell’Ordine e della Federazione ad esibire tale documentazione.

L’Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di Frosinone, con memoria dell’8 febbraio 2021 ha eccepito l’inammissibilità del predetto ricorso, deducendo, vista la contestuale azione di accesso ex art. 116 c.p.a., la tardività del deposito in quanto, per i riti camerali incluso quello avverso il silenzio, il termine di cui all’art. 45 del cod. proc. amm. è ridotto alla metà.

La Federazione, costituita in giudizio, contestando il ricorso proposto per la parte di sua competenza, ne ha genericamente dedotto inammissibilità ed infondatezza nel merito.

I ricorrenti hanno depositato in data 10 giugno 2022 istanza con cui hanno chiesto la trattazione congiunta del presente giudizio con quelli recanti RG nn. 751/2021, 752/2021, 753/2021 e 3675/2020 comunque pendenti innanzi questo Tribunale, deducendone la connessione.

Il resistente Ministero della salute, per quanto di competenza, ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso nella misura in cui ha ad oggetto il Decreto ministeriale.

L’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di Frosinone con memoria difensiva depositata il 17 novembre 2022, ha, in via preliminare, ribadito l’eccezione di irricevibilità del ricorso, e nel merito dedotto l’infondatezza dell’azione ex art. 116 cod. proc. amm. e delle tesi alla base dell’azione caducatoria, volte a dimostrare il possesso in capo al professionista ricorrente dei requisiti necessari per l’iscrizione all’elenco speciale.

Con ordinanza collegiale 1950/2023 la Sezione si è pronuncia sull’istanza formulata ex art. 116 d. lgs. 104/2010 in senso favorevole a parte ricorrente, con la seguente motivazione: “ Prescindendo dalle ulteriori questioni pregiudiziali sollevate da parte resistente, la domanda di accesso incidentale formulata dai ricorrenti ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod.proc.amm., deve essere accolta, respingendo le eccezioni pregiudiziali avversarie, visto che sussiste un interesse concreto, attuale e diretto degli istanti all’ostensione degli atti individuati, in quanto atti prodromici e preliminari del provvedimento impugnato, che, peraltro, ai sensi dell’art. 46, comma 2, cod. proc. amm. l’amministrazione resistente è tenuta a produrre ”. Ha pertanto ordinato agli ordini professionali resistenti, l’esibizione della documentazione richiesta ove non già depositata nel presente giudizio, nonché dell’eventuale ulteriore documentazione prodromica o preparatoria mancante.

In particolare, la Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ha ottemperato ai disposti incombenti istruttori, depositando gli atti dalla stessa adottati - in cui emerge la tesi della propria incompetenza sulla richiesta di iscrizione all’elenco speciale per la quale demanda alla competenza dell’ordine territoriale - e ha eccepito la carenza di legittimazione passiva, chiedendo di essere estromessa dal presente giudizio.

L’Ordine territoriale della provincia di Frosinone nel corso dell’udienza pubblica del 30 maggio 2023 ha rappresentato di aver adempiuto alla suddetta ordinanza collegiale nei trenta giorni assegnati, con notifica a parte ricorrente in data 23 febbraio 2023, ma di non aver provveduto al deposito nel fascicolo telematico del presente ricorso della nota di produzione, chiedendo un termine per il deposito dei documenti. Il Collegio con ordinanza n. 9597/2023 ha ritenuto di consentire la produzione in atti dei documenti disvelati alla parte “ Considerato che all’ordinanza n. 1950/2023 può essere riconosciuta duplice natura, visto che, da un lato, risponde alla domanda di accesso, dall’altro ha natura di ordinanza collegiale istruttoria ex art. 65 ult. co., avendo ad oggetto atti prodromici e preliminari del provvedimento impugnato, cui si fa riferimento all’art. 46, comma 2, cod. proc. amm. e che di conseguenza l’ordine di esibizione impartito agli ordini professionali resistenti è destinato, non solo all’ostensione degli atti, ma anche al deposito in atti del fascicolo completo del procedimento, giudicato necessario ai fini del decidere, che l’Ordine di Frosinone non ha effettuato ”.

Nel corso del presente giudizio – di cui sono stati ripercorsi i momenti salienti - le parti hanno prodotto numerosi scritti difensivi - oltre che documenti a sostegno della propria posizione - in cui, respinta ogni deduzione, allegazione e produzione avversaria, hanno ogni volta ribadito rispettivamente le conclusioni riportate in narrativa, insistendo per l’accoglimento.

All’udienza pubblica del giorno 11 luglio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio è chiamato ad esaminare l’eccezione del ricorso, sollevata dall’Ordine TSRM PSTRP di Frosinone, in quanto – a dire di quest’ultimo – lo stesso, contenente anche una istanza di accesso ex art. 116 cod. proc. amm., sarebbe stato depositato oltre il termine dimidiato dei quindici giorni dal perfezionamento della notifica previsto per i riti camerali.

L’eccezione è infondata.

Il Collegio sul punto, ritenendo condivisibile la tesi di parte ricorrente, osserva che l’odierno ricorso è volto in via principale ad ottenere l’annullamento degli atti, meglio indicati in epigrafe, cui è collegata, direttamente e indirettamente la contestata cancellazione dall’elenco speciale.

Pertanto, trovandoci al cospetto di un cumulo di domande deve ritenersi applicabile l’art. 32 cod. proc. amm. a tenore del quale: “ È sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario … ”.

Visto che le domande rinvenibili nel ricorso, di annullamento e di accesso, formulate rispettivamente ex artt. 29 e 116 cod. proc. amm., sono soggette a riti diversi, ivi compreso il rito ordinario, il presente giudizio deve dirsi regolato dalla disciplina dettata per quest’ultimo, per cui per il deposito del ricorso trova applicazione la previsione sul termine ordinario di trenta giorni, di cui all’art. 45, comma 1 (cfr. Tar Sicilia, Palermo Sez. I, 31/03/2021, n. 1040: “ In coerenza con il principio che impone di privilegiare la possibile conservazione degli effetti degli atti processuali in funzione della pienezza e dell'effettività della tutela giurisdizionale garantita dalla Costituzione, l'applicazione del generale criterio sancito dall'art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 104/2010, che prevede l'assoggettamento al rito ordinario in caso di cumulo di domande connesse soggette a riti diversi, comporta l'inapplicabilità del termine dimidiato per il deposito del ricorso nel suo complesso ”).

Affermata la tempestività del ricorso, il Collegio, prima di passare alla disamina delle altre eccezioni preliminari formulate dalle resistenti, ritiene di soffermarsi sull’istanza delle parti ricorrenti con cui è stata rilevata la connessione tra i presenti ricorsi R.G. nn. 751/2021, 752/2021 e 753/2021 e il ricorso R.G. n. 3675/2020 – in quanto in tutti si controverte sull’iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 9 agosto 2019 e la questione controversa riguarderebbe il riconoscimento dei titoli rilasciati da A.I.A. – chiedendone la trattazione congiunta.

In proposito, si fa presente che con la sentenza n. 1989 del 2023 con cui è stato definito il giudizio incardinato a seguito del richiamato ricorso R.G. n. 3675/2020, è stata respinta l’identica richiesta di riunione ivi presentata, con la seguente motivazione:

Alla richiesta riunione si è opposto l’Ordine professionale territoriale resistente, cui sono del tutto sconosciuti i ricorsi recanti RG nn 751/21, 752/21,753/21, deducendo la mancanza dei necessari requisiti di connessione soggettiva ed oggettiva.

In proposito, pur ritenendo, da un punto di vista oggettivo, parte delle questioni sottese ai ricorsi richiamati strettamente connesse, il Collegio osserva, da un punto di vista soggettivo, che i provvedimenti di non favorevole definizione della domanda di iscrizione all’albo professionale oggetto delle singole azioni caducatorie sono riconducibili all’azione svolta da Ordini professionali diversi.

Peraltro, la vicenda di cui è causa si caratterizza per elementi di specificità non comuni alle altre e, sul piano processuale, bisogna anche rilevare i maggiori e diversi sviluppi della vicenda giudiziale ” (in termini, sentenza n. 9579/2023).

Tanto premesso, è ora possibile procedere all’esame delle altre eccezioni preliminari sollevate in corso di causa.

In primo luogo, deve essere scrutinata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

L’eccezione non può ricevere positivo apprezzamento.

Il Collegio non ritiene estranea alle questioni trattate nel presente giudizio detta federazione, tenuto conto che la determinazione sulla domanda di iscrizione agli albi territoriali contestata dagli odierni ricorrenti è stata assunta sulla base di un parere (di cui si tratterà più diffusamente infra ) rilasciato da una Commissione d’albo nazionale nominata nell’ambito della medesima federazione, che si è espressa sulla validità dei titoli allegati dai richiedenti l’iscrizione all’elenco speciale ad esaurimento.

Quanto invece all’eccezione di irricevibilità per tardività della domanda di annullamento proposta dal ricorrente avverso il decreto del Ministero della salute del 9 agosto 2019 è da ritenere fondata.

Il predetto decreto - in attuazione dell’art. 1, commi 537-540, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 - ha provveduto all’istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

In particolare, l’art. 1, comma 2, lett. c), ha previsto con specifico riferimento ai lavoratori autonomi, ipotesi che nel caso di specie rileva, che possono essere iscritti agli istituiti elenchi speciali ad esaurimento:

c) lavoratori autonomi che svolgono o abbiano svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento:

1. per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, documentato:

I. dal possesso di partita I.V.A. fin dall'inizio dell'attività libero professionale e/o la copia dei contratti delle collaborazioni espletate;

II. dalla documentazione fiscale comprovante lo svolgimento dell'attività professionale nel mese di riferimento;

III. da ogni altro eventuale atto utile a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività professionale dichiarata;

2. che siano in possesso di un titolo il quale, all'epoca dell'inizio dell'attività libero professionale o per successive disposizioni nazionali o regionali, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate. ”.

Pertanto, nello stabilire i criteri per l’iscrizione negli elenchi speciali ha indicato, accanto al requisito di esperienza, anche la sussistenza di un titolo.

Orbene, il decreto ministeriale del 9 agosto 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 settembre 2019, n. 212, con la conseguenza che il ricorrente aveva l’onere di impugnarlo nella parte ritenuta lesiva, nel termine decadenziale di sessanta giorni dalla conoscenza legale o dalla conoscenza effettiva dello stesso.

Per questo il ricorso deve essere dichiarato in parte qua irricevibile perché tardivo.

Tuttavia, per ragioni di giustizia sostanziale e completezza di trattazione, è appena il caso di accennare anche all’infondatezza dello stesso nel merito, vista la piena conformità del decreto ministeriale impugnato alla normativa primaria cui dà attuazione, la quale presuppone ai fini dell’iscrizione agli elenchi speciali il possesso di un titolo abilitante, come si ricava dal dettato del comma 540 dell’art. 1 della legge n. 145/2018, puntualmente richiamato nelle premesse e riprodotto nella disposizione di cui al comma 4 dell’art. 1 del decreto: “ L'iscrizione negli elenchi speciali di cui al comma 4-bis dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dal comma 537, e l'equipollenza dei titoli indicati al comma 539, cui si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge ”.

Peraltro, accanto al suddetto dato testuale, rileva anche la scelta sul piano del drafting operata dal legislatore, visto che con il più volte citato comma 537 ha novellato la legge 42/1999 aggiungendo il comma 4-bis all’art. 4 rubricato “ Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ”, ciò che consente di confermare l’esigenza del rispetto del possesso del titolo, oltre che circoscrivere in base alla legge modificata l’efficacia della disciplina transitoria a determinate fattispecie previgenti.

La ratio della disciplina intertemporale è quella di assicurare tutela ai professionisti che, pur versando in condizioni diverse da quelle previste dalla nuova disciplina per l’accesso e l’esercizio della professione sanitaria, abbiano svolto la professione nel rispetto delle regole di accesso e di esercizio vigenti ratione temporis , almeno per un periodo di tempo minimo - anche non ininterrotto – individuato dalla norma primaria.

In altre parole, perché l’esperienza lavorativa possa essere reputata utile ai fini della valutazione del possesso dei requisiti per l’esercizio della professione e la conseguente iscrizione al neoistituito albo è richiesta che la stessa sia stata svolta in base ai titoli abilitanti richiesti al momento della prima immissione in servizio ovvero dell’inizio dell’attività libero-professionale, oltre che per un periodo di tempo minimo.

La mera esperienza lavorativa, maturata in mancanza del titolo abilitante idoneo richiesto dalla legislazione vigente, non può in nessun caso integrare legittimo esercizio della professione, non potendosi in alcun pretermettere l’esigenza di tutela del primario interesse degli assistiti e della loro salute.

Il legislatore della riforma non ha dunque inteso sanare situazioni abusive ab origine , preoccupandosi solo, nel passaggio al nuovo regime giuridico, di assicurare un coordinamento con le previgenti disposizioni in materia di accesso e di esercizio alla professione sanitaria, che, è il caso di sottolineare, fin dal D.M. 14 settembre 1994, n. 668 ( Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico audioprotesista ), richiamato nello stesso ricorso – fatti salvi gli effetti sananti recati dal

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