TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-09-01, n. 202313508

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-09-01, n. 202313508
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202313508
Data del deposito : 1 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/09/2023

N. 13508/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00490/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 490 del 2021, proposto da -OMISSIS- e dall’Associazione Italiana Audioprotesisti - A.I.A. Ente del Terzo Settore, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati L G e M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ordine Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della provincia di Frosinone, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Sinagoga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO TSRM PSTRP), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati C P e Alessio Genito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissione Nazionale Albo Professione Sanitaria Tecnico Audioprotesista, non costituita in giudizio;



PER L'ANNULLAMENTO

- della delibera n.-OMISSIS- dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Frosinone con la quale è stata disposta la cancellazione di -OMISSIS- dall'Elenco Speciale degli Audioprotesisti tenuto presso l'Ordine TSRM – PSTRP di Frosinone;

- del parere della Commissione d'Albo Nazionale dei Tecnici Audioprotesisti datato 22 ottobre 2020, non conosciuto ai ricorrenti;

nonché di ogni ulteriore atto conseguenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto, ivi compresi i seguenti atti:

- il Decreto del Ministero della Salute del 9 agosto 2019;

- il provvedimento di nomina della Commissione Nazionale di albo della professione sanitaria di Tecnico audioprotesista;

- nonché, per quanto occorrer possa, la nota-OMISSIS- dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Frosinone con la quale si invitava il sig. -OMISSIS- a produrre, entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della stessa, un titolo abilitante e/o riconosciuto ex lege , pena la cancellazione dell'iscrizione all'Elenco Speciale di Tecnico Audioprotesista;

NONCHÉ PER L'ANNULLAMENTO

ai sensi dell'articolo 116 c.p.a., del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata dai ricorrenti in data 23 novembre 2020 all'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Frosinone e rimasta priva di riscontro, nonché del provvedimento di diniego opposto dalla Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione con la pec del 27 novembre 2020 a firma dell'avv. C P;

PER L'ACCERTAMENTO

del diritto degli odierni ricorrenti di prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti indicati nella predetta istanza di accesso, con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti all'ostensione degli stessi, ex artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto anche l’art. 116 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, dell’Ordine Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della provincia di Frosinone e della Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2023 la dott.ssa A G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

La vicenda per cui è causa prende le mosse dalla richiesta di iscrizione formulata dal professionista ricorrente all’elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico audioprotesista istituito presso l’Ordine dei Tecnici Sanitari delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

La domanda è stata presentata ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 537, legge n. 145/2018 e del D.M. attutivo del Ministero della salute del 9 agosto 2019, in materia di istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, che consentiva l’iscrizione a coloro che, in regime di lavoro dipendente o autonomo, possedessero i seguenti requisiti:

- svolgere o aver svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018;

- essere in possesso di un titolo il quale, all'epoca ella prima immissione in servizio o dell'inizio dell'attività libero professionale ovvero per successive disposizioni nazionali o regionali, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate.

In particolare, il ricorrente, qualificatosi tecnico audioprotesista, ha presentato attraverso il portale della Federazione Nazionale degli Ordini TSRM PSTRP domanda di pre-iscrizione in data 12 novembre 2019, allegando alla stessa, come titolo idoneo, un certificato rilasciato dalla ricorrente Associazione Italiana Audioprotesisti e Audiometristi – A.I.A. e attestando, sotto la propria responsabilità, di aver svolto l’attività di tecnico audioprotesista in regime di lavoro autonomo per un periodo discontinuo di oltre trentasei mesi negli ultimi dieci anni.

L’Ordine, dopo aver in un primo momento espresso parere favorevole all’iscrizione nel suddetto elenco (“Esito Valutazione Conformità DM 9 agosto 2019” visibile sul portale), che ha condotto persino all’ammissione all’elenco speciale in argomento dell’odierno ricorrente, si è determinato negativamente a seguito dell’acquisizione del parere della neoeletta Commissione d’Albo Nazionale dei Tecnici Audioprotesisti in ordine ai titoli abilitanti prodotti ai fini dell’iscrizione all’Elenco Speciale dei Tecnici Audioprotesisti e con delibera 35/2020 del 9 novembre 2020 (prot. 214/2020), ha disposto “ la cancellazione del Sig. -OMISSIS-, attualmente iscritto al n 1 dell'Elenco Speciale di Audioprotesisti presso l'Ordine TSRM – PSTRP di Frosinone dal 29/04/2020 ”.

Il professionista si è rivolto a quel punto alla ricorrente Associazione Italiana Audioprotesisti A.I.A. per essere assistito e tutelato in ordine alla propria istanza e in data 23 novembre 2020 ha presentato al competente ordine territoriale della provincia di Frosinone e alla Federazione nazionale una diffida ad agire, ciascuno per quanto di propria competenza, in via di autotutela per ottenere la reiscrizione nell’Elenco Speciale dei Tecnici Audioprotesisti.

Contestualmente è stata proposta istanza di accesso ai sensi degli articoli 22 e ss. della legge n. 241 del 7 agosto 1990, mediante estrazione di copia semplice di tutti gli atti detenuti dai medesimi enti e relativi alla istanza presentata dal sig. -OMISSIS- e, in particolare, agli atti concernenti la composizione della Commissione d’Albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista che ha valutato l’istanza, gli atti contenenti i criteri predeterminati per la selezione dei componenti la stessa e gli atti di nomina, nonché – a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo – gli atti della Commissione o dell’Ordine o della Federazione contenenti i criteri fissati per la valutazione dei titoli necessari per l’iscrizione all’elenco speciale di cui sopra e le dichiarazioni rese dai singoli componenti della Commissione in relazione alla insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità.

In considerazione del mancato positivo riscontro alle suddette istanze (rispetto a cui, infatti, solo la Federazione si è espressamente pronunciata, tra l’altro, solo per declinarne la propria competenza e affermarla in capo all’ordine territoriale), con l’atto introduttivo del giudizio sono stati impugnati gli atti indicati in epigrafe, affidando il gravame ai seguenti vizi di illegittimità:

1.Violazione del principio di buon andamento e imparzialità di cui all’articolo 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Violazione degli articoli 21 octies e 21 nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per sviamento. Violazione del principio del legittimo affidamento. Violazione dell’articolo 3 Cost. Violazione del principio di uguaglianza. Violazione e falsa applicazione del d.m. 9 agosto 2019 , avendo l’ordine territoriale rivisto l’iniziale favorevole determinazione sulla base di un parere, normativamente non previsto, rilasciato dalla Commissione Nazionale, che non ha competenza in relazione all’inserimento e/o alla

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