TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-12-06, n. 202203187

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-12-06, n. 202203187
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202203187
Data del deposito : 6 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/12/2022

N. 03187/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00965/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 965 del 2022, proposto da
R. & C. S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato B L D, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, Piazza Cavour, n. 14;



contro

Comune di Giarre, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato L A, con domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura Comunale in Giarre, Via Federico II di Svevia, e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'ottemperanza

del decreto ingiuntivo n. 1580/2019 del 22.03.2019, non opposto, emesso dal Tribunale Ordinario di Catania, Quarta Sezione Civile, nel giudizio R.G. n. 1271/2019;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giarre;

Visti gli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con ricorso notificato in data 10 giugno 2022 e depositato in data 17 giugno 2022 la società ricorrente ha rappresentato quanto segue.

Con decreto ingiuntivo n. 1580/2019 del 22 marzo 2019, emesso dal Tribunale Ordinario di Catania, Quarta Sezione Civile, nel giudizio R.G. n. 1271/2019, il Giudice adito ha ingiunto al Comune di Giarre il pagamento a favore della società ricorrente della somma di € 13.096,42, cifra cui vanno aggiunti, gli interessi sino a quel momento maturati, e le spese sopportate per la procedura di ingiunzione, liquidate in € 540,00 per onorari, in € 145,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, I.v.a. e C.p.a oltre alle successive occorrende.

In data 25 marzo 2019 la parte ricorrente ha notificato il decreto ingiuntivo in questione, ma il Comune di Giarre non solo non ha proposto opposizione nei termini di legge, ma è altresì rimasto inerte; conseguentemente, alla mancata proposizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo, quest’ultimo è diventato esecutivo in data 4 giugno 2019, così come da decreto di esecutorietà n. 5543/2019.

Il Comune di Giarre è rimasto silente anche in ordine all’atto di precetto in rinnovazione notificatogli il 7 aprile 2021.

Ad oggi, aggiunge la parte ricorrente, il Comune di Giarre è inadempiente e deve corrispondere, salvo errori in difetto, la somma complessiva di € 19.080,58, oltre gli interessi sino al soddisfo.

La società ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale adito di dichiarare l’obbligo ad ottemperare nonché di ordinare al Comune di Giarre di provvedere nel senso disposto dal decreto ingiuntivo n.1580/2019; di fissare la somma di denaro dovuta dall’Amministrazione per ogni ulteriore violazione o inosservanza successiva, ovvero, per ogni ritardo nell’adempimento del debito di cui al predetto decreto ingiuntivo; contestualmente, di nominare sin d’ora un commissario ad acta per il compimento degli atti necessari in luogo dell’Amministrazione intimata, ove la stessa risultasse ulteriormente inadempiente.

1.1. Il Comune di Giarre si è costituito in giudizio argomentando che le pretese creditorie ex adverso avanzate rientrano nella gestione della massa passiva di competenza dell’organismo straordinario di liquidazione (stante che le medesime scaturiscono da fatti e/o atti di gestione cronologicamente riferibili al periodo di dissesto) e che non possono riconoscersi e pagarsi alla società ricorrente neppure gli interessi previsti dal decreto legislativo n. 231/2002, stante il generale divieto - dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto - per i debiti insoluti di produrre interessi ed essere soggetti a rivalutazione monetaria.

1.2. Alla camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2022, presenti i difensori delle parti, come da verbale, il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., possibili profili di inammissibilità del ricorso per la mancata notifica del titolo esecutivo; quindi, su richiesta del difensore della parte ricorrente, la trattazione del ricorso è stata rinviata all’udienza camerale del 19 ottobre 2022.

1.3. In vista della camera di consiglio del 19 ottobre 2022 la parte ricorrente ha depositato memoria e documenti – in data 10 ottobre 2022 – argomentando in ordine al rilievo d’ufficio e alle difese del Comune resistente.

1.4. Alla camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022, presenti i difensori

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