TAR Catania, sez. III, sentenza 2015-06-26, n. 201501772
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N. 01772/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01276/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1276 del 2013, proposto da F M rappresentato e difeso dall’avv. W R, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Catania, Via Milano 42a;
contro
Comune di Augusta, in persona del Sindaco pro tempore ;
per l’esecuzione
del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo n. 201/2012 emesso dal tribunale di Augusta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2015 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto della dichiarazione resa dal difensore della parte ricorrente all’odierna camera di consiglio con la quale ha comunicato l’avvenuto integrale pagamento di quanto dovuto al ricorrente stesso dal Comune di Augusta e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere sul ricorso in epigrafe;
Considerato che, a sostegno della suddetta richiesta, non è stata depositata alcuna documentazione comprovante l’avvenuto pagamento;
Rilevato, pertanto che, in assenza di documentazione a sostegno di quanto dichiarato all’odierna udienza dal procuratore del ricorrente, la suddetta dichiarazione va intesa come attestazione di sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto che, in definitiva, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse e che, in ragione del complessivo esito processuale, può disporsi la compensazione delle spese di giudizio;