TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-08-07, n. 202415723

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-08-07, n. 202415723
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202415723
Data del deposito : 7 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/08/2024

N. 15723/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00970/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 970 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Giuseppe Mazzini 8;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del provvedimento del Prefetto della provincia di Roma di inammissibilità dell'istanza di cittadinanza italiana protocollata con -OMISSIS- emesso in data 13.08.2020 e notificato in data 16.11.2020;

nonché di tutti i provvedimenti antecedenti concomitanti e conseguenti, nonché presupposti con quello impugnato e non conosciuti dal ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2024 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 in data 30 agosto 2017.

Ricevuta ed esaminata la domanda, con decreto del Prefetto della provincia di Roma del 13 agosto 2020, è stata dichiarata inammissibile, essendo stato il richiedente cancellato dall’anagrafe capitolina per irreperibilità accertata dal 21 marzo 2013 con pratica n. 2011/016090 ed iscritto nuovamente dal 17 giugno 2016.

Avverso il provvedimento di diniego l’interessato insorge con il presente gravame, eccependo l’illegittimità dell’atto impugnato e chiedendone l’annullamento, in quanto asseritamente affetto dai seguenti vizi:

I. Violazione dell’art 10-bis, legge n. 241/1990 , lamentando la lesione delle prerogative partecipative per non, a suo dire, la p.a. comunicato il preavviso di rigetto;

II. Eccesso di potere – Carenza di motivazione - Erroneità dei presupposti , in quanto contesta l’imputata carenza del requisito della residenza ultradecennale ed assume di aver sempre risieduto a Roma lavorando senza soluzione di continuità e vissuto con la propria famiglia presso l’abitazione da cui risulta illegittimamente cancellato.

L’amministrazione, costituita in giudizio per resistere al ricorso, ha contestato le censure ex adverso svolte, concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del decreto impugnato.

Con ordinanza cautelare n. 1416 del 4 marzo 2021 è stata respinta la domanda cautelare.

All’udienza pubblica del 12 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

Con il gravame in questione, la parte ha impugnato il provvedimento di inammissibilità della domanda di cittadinanza adottato dal Prefetto della provincia di Roma in data 13 agosto 2020 per mancanza del requisito della residenza legale ultradecennale e ininterrotta.

Nel corso dell’istruttoria, in particolare, a seguito della consultazione della banca dati dell’ufficio anagrafe di Roma Capitale, l’interessato è risultato cancellato dall’anagrafe capitolina dal 21 marzo 2013 e iscritto nuovamente solo in data 17 giugno 2016.

Di contro il richiedente lo status sostiene di aver maturato detto requisito, avendo sempre risieduto a Roma, lavorando e vivendo con la propria famiglia presso la residenza, da cui è stato cancellato a sua insaputa.

Avverso il provvedimento gravato, con il primo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione delle prerogative partecipative in conseguenza della presunta omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10- bis della legge n. 241/1990.

La censura non è fondata.

Invero, dall’esame degli atti di causa emerge che, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, l’adozione del decreto di inammissibilità è stato preceduto dalla comunicazione ex art. 10- bis della legge n. 241/1990, che ha avuto luogo con modalità telematiche tramite inserimento in data 24 luglio 2020 nell’area riservata del portale informatico di gestione delle pratiche di cittadinanza, come emerge chiaramente dalle premesse motivazionali del decreto impugnato e comprovato dalla copia della schermata dello stesso applicativo (v. allegati nn. 3 e 4 alla memoria di costituzione del Ministero dell’interno del 26 febbraio 2021).

Tale modalità di comunicazione e convocazione deve ritenersi legittima.

La modalità semplificata di comunicazione con l’utente che richiede la cittadinanza attraverso piattaforma informatica è stata introdotta in linea con le previsioni dell’art. 3 del Codice dell’Amministrazione Digitale e dell’art. 33, comma 2 bis d.l. 69/2013 conv. in legge 98/2013 (a tenore del quale “ entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso gli strumenti informatici ”). Detta comunicazione, ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale, d. lgs. n. 82/2005, art. 3- bis , rappresenta una modalità ordinaria di comunicazione delle pubbliche amministrazioni con il privato, quindi valida da un punto di vista giuridico.

Si è al cospetto di una procedura che nasce digitale, come dimostra il fatto che l’istante è tenuto ad introdurre la domanda con modalità “on line” e la piattaforma informatica - sebbene istituita ai sensi del richiamato art. 33 per consentire agli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza, l'acquisizione e la trasmissione di dati e documenti in via esclusivamente informatica - viene utilizzata anche per interagire con gli istanti ai sensi delle norme generali dettate dal d. lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).

A tal proposito, si consideri che, stanti le esigenze di tipo organizzativo - che hanno imposto l’adozione di soluzioni che, a fronte dell’esponenziale aumento delle istanze di cittadinanza, garantissero progressivamente una maggiore efficienza, implementando l’informatizzazione del procedimento –, dal 18 giugno 2015 l’unica modalità di presentazione delle istanze ammessa è costituita dalla compilazione e dall’invio della domanda in modalità telematica attraverso l’apposito sito internet dal quale le domande, così acquisite, confluiscono in un applicativo informatico che ne consente la trattazione in formato esclusivamente digitale.

La descritta modalità di gestione del procedimento permette di coniugare il rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge n. 91/1992 e dai relativi regolamenti esecutivi con i principi in materia di “amministrazione digitale” dettati dal Codice dell’amministrazione digitale, il quale all’art. 41 ( Procedimento e fascicolo informatico ) prevede che le “[l] e pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione ” e che “[l] a pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati ” nonché che detto fascicolo informatico sia “ costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990 e dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché l'immediata conoscibilità .. , sempre per via telematica, dello stato di avanzamento del procedimento, del nominativo e del recapito elettronico del responsabile del procedimento ”.

Né può sostenersi che tale prassi applicativa menomi le esigenze partecipative dell’istante, il quale, edotto delle modalità operative della procedura, è gravato da un ben preciso onere collaborativo, in ossequio al superiore principio di autoresponsabilità e di leale collaborazione tra p.a. ed amministrati (da ultimo, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, n. 8580/2022).

E, invero, proprio a tutela delle esigenze partecipative dell’istante è previsto altresì che all’utenza sul portale on line sia associato un indirizzo di posta elettronica del richiedente, cui vengono inviate le notifiche di recapito di corrispondenza,

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