TAR Bari, sez. I, sentenza 2011-08-11, n. 201101216

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2011-08-11, n. 201101216
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201101216
Data del deposito : 11 agosto 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00222/2011 REG.RIC.

N. 01216/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00222/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 222 del 2011, proposto dalla Società cooperativa di produzione e lavoro Meridionale Servizi, rappresentata e difesa dall’avv. L G D, con domicilio eletto in Bari, corso Mazzini, 166/B;

contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento

del silenzio-rifiuto illegittimamente formatosi sull’atto di significazione e comunicazione stragiudiziale notificato in data 15.10.2010, con il quale la ricorrente intimava all’Amministrazione resistente di pagare la complessiva somma di € 51.623,02, oltre IVA, rivalutazione monetaria ed interessi ex d. lgs. n. 231/2002, a titolo di revisione prezzi per l’affidamento in data 27 maggio 1997 che veniva sottoscritto tra la ricorrente e la Provincia di Bari, giusta specifico contratto di appalto rep. 43287 avente ad oggetto “contratto biennale di pulizia, conduzione e manutenzione impianti tecnologici e giardinaggio presso il Polivalente di Cassano delle Murge (BA) dal 1.2.1997 al 31.1.1999” e successive integrazioni, rinnovi e proroghe;

per l’accertamento dell’esistenza e della violazione da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e/o del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’obbligo di provvedere con provvedimento espresso sulla predetta istanza di pagamento;

e per la condanna della stessa Amministrazione alla conclusione del procedimento amministrativo mediante adozione del provvedimento di pagamento intimato ovvero in subordine comunque di un provvedimento espresso, il tutto previa ricognizione della fondatezza dell’istanza medesima;

nonché per il risarcimento del danno ingiustamente subito dalla ricorrente a causa della minore somma percepita;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2011 il dott. Francesco Cocomile e uditi per le parti i difensori, avv.ti L G D e Valter Campanile;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

La ricorrente Società di produzione e lavoro Meridionale Servizi agisce in giudizio avverso il silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate sulla propria nota del 5.3.2008 prot. n. 371 (e sulla successiva diffida del 15.10.2010), con cui la stessa chiedeva il pagamento della somma di €. 51.623,02 (oltre accessori) a titolo di revisione prezzi relativo al contratto biennale di pulizia, conduzione, manutenzione impianti tecnologici e giardinaggio presso il Polivalente di Cassano delle Murge, servizio affidato in data 27 maggio 1997. Parte ricorrente chiede altresì la ricognizione della fondatezza della pretesa azionata in giudizio.

Evidenzia la Cooperativa che la clausola di revisione prezzi, secondo giurisprudenza consolidata, ha carattere imperativo;
che il quantum della revisione prezzi è pari ad € 51.623,02 (oltre accessori).

Parte ricorrente propone, inoltre, azione risarcitoria al fine di ottenere la riparazione del pregiudizio derivante dall’inerzia della pubblica Amministrazione per via dell’illegittima privazione di risorse economiche che avrebbero potuto agevolare e consentire alla stessa Cooperativa un maggiore sviluppo ed una maggior implementazione di nuove tecnicalità.

Infine, la società istante chiede la condanna della P.A. convenuta ai sensi dell’art. 26 del codice del processo amministrativo, essendo il ricorso fondato su ragioni manifeste.

Si costituiva l’amministrazione resistente, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.

Ciò premesso, ritiene questo Collegio che il ricorso sia fondato in ordine all’illegittimità del silenzio.

Sono integrati, nel caso di specie, i presupposti di ammissibilità del rito previsto dagli artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo, costituiti dalla titolarità in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e dal decorso del termine di conclusione del procedimento con conseguente formazione del silenzio.

Per quanto attiene al primo profilo, sussistono la legittimazione e l’interesse della società richiedente alla definizione del procedimento avviato su istanza di parte con nota del 5.3.2008 prot. n. 371 (e successiva diffida del 15.10.2010), posto che comunque, a prescindere dalla circostanza (contestata) circa l’esistenza o meno di proroghe ovvero di modifiche soggettive e oggettive dell’originario rapporto contrattuale, è indubbio che un rapporto contrattuale tra le parti vi sia stato e ciò di per sé certamente qualifica la posizione soggettiva della Cooperativa ricorrente.

Quanto al secondo aspetto, deve rammentarsi che la conclusione del procedimento in esame è comunque soggetta al termine di cui all’art. 2 legge 7 agosto 1990, n. 241.

Sussiste, pertanto, l’ulteriore condizione, rappresentata dal decorso del predetto termine di conclusione del procedimento senza che l’Amministrazione intimata si sia espressamente pronunciata sull’istanza in questione.

Va altresì evidenziato che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa delle resistenti, la Cooperativa ricorrente può vantare un interesse legittimo alla conclusione del procedimento nei termini di cui al menzionato art. 2 legge n. 241/1990. Peraltro, la controversia in esame rientra integralmente nell’ambito della giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e.2), del codice del processo amministrativo poiché relativa alla clausola di revisione del prezzo dell’appalto.

Il ricorso deve quindi essere accolto, ordinando all’Amministrazione convenuta di pronunciarsi espressamente sull’istanza della società ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.

Non può, tuttavia, essere accolta la domanda della Cooperativa ricorrente volta ad ottenere la ricognizione della fondatezza della pretesa azionata.

A ciò osta la previsione normativa di cui all’art. 31, comma 3, del codice del processo amministrativo, in forza della quale il giudice amministrativo può accertare la fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione, ipotesi evidentemente non ricorrenti nel caso di specie.

Quanto alla domanda risarcitoria, il giudizio prosegue ai sensi dell’art. 117, comma 6, del codice del processo amministrativo secondo il rito ordinario (mediante trattazione in pubblica udienza).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Le spese così liquidate si stimano eque;
pertanto questo Giudice ritiene di non far uso del potere di cui all’art. 26, comma 2, del codice del processo amministrativo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi