TAR Catania, sez. IV, sentenza 2010-07-08, n. 201002910
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N. 02910/2010 REG.SEN.
N. 04930/1997 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 4930 del 1997, proposto da:
G.I.P. - Generale Italiana Pubblicita' – s.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. C B, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo TAR;
contro
- Ministero dei Lavori Pubblici,
- Provveditorato Regionale Opere Pubbliche,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
- Comitato Regionale Albo Nazionale Costruttori e Ispettorato Generale Albo Nazionale Costruttori e per i contratti, non costituiti;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota dell’Ispettorato Generale Albo Nazionale Costruttori e per i contratti n. 468/reg. notificato il 10.7.1997, con la quale è stata comunicata alla ricorrente la deliberazione n. 790/T del Comitato Regionale Albo Nazionale Costruttori;
- della deliberazione n. 790/T del Comitato Regionale Albo Nazionale Costruttori, con la quale la ricorrente è stata ritenuta non iscrivibile all’albo;
- della nota n. 16146 del 5.9.1997 della Segreteria regionale A.N.C.;
- della nota n. 678/R del 22.11.1996 dell’Ispettorato generale per l’A.N.C e per i contratti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dei Lavori Pubblici e di Provveditorato Regionale Opere Pubbliche;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2010 il dott. Giuseppa L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 22.10.1997 e depositato il 30.10.1997, la “G.I.P. s.r.l. - GENERALE ITALIANA PUBBLICITÀ” ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la deliberazione con la quale il Comitato regionale A.N.C. ha ritenuto la società ricorrente non iscrivibile alla categoria VII “ Segnaletica e sicurezza stradale”dell’Albo Nazionale Costruttori, per l’asserita mancanza delle capacità tecniche richieste dalla normativa di riferimento.
La ricorrente ha sollevato censure di violazione e falsa applicazione della l. n. 57/1962 (artt. 5- 13 e 14) e dell’art. 8 della l. n. 109/1994, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifesta e travisamento dei fatti.
Si sono costituiti in giudizio, resistendo al ricorso, sia il Ministero dei Lavori Pubblici (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) che il Provveditorato per le opere pubbliche della Sicilia.
All’udienza pubblica del 26 maggio 2010 il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso ha ad oggetto il diniego opposto sull'istanza avanzata dalla ricorrente di iscrizione alla categoria VII “ Segnaletica e sicurezza stradale”dell’Albo Nazionale Costruttori, per l’asserita mancanza dei requisiti tecnici richiesti dalla normativa di riferimento.
L'impugnazione investe altresì la nota del 10.07.1997 di comunicazione della delibera di non iscrizione, nonché il parere negativo dell’Ispettorato generale per l’A.N.C. e per i contratti del 22.11.1996.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
E’ in particolare fondato il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente ha censurato l’atto negativo impugnato per carenza di motivazione.
L’impugnata delibera n. 790/T del Comitato Regionale Albo Nazionale Costruttori si presenta infatti affatto carente di alcuna motivazione che dia effettivamente conto delle ragioni sottese al diniego di iscrizione, nonostante le espresse previsioni di cui all’art. 14 della legge 10-2-1962 n. 57 - Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori – , applicabile ratione temporis alla controversia in esame.
La legge indicata prevedeva all’art. 14 (Requisiti d'ordine speciale per le iscrizioni ) che “ L'idoneità tecnica è dimostrata mediante titoli di studio, certificati rilasciati o confermati da funzionari tecnici in attività di servizio riferentesi a lavori eseguiti o diretti dal richiedente e da ogni altro documento ”;inoltre la norma contemplava espressamente i “ lavori eseguiti per conto di privati ” quale titolo idoneo a dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica, purchè “ la relativa dichiarazione, da rilasciarsi dal committente o, se vi fu, dal direttore dei lavori, deve essere confermata, previ accertamenti, dall'ingegnere capo del Genio civile ”.
L’art. 4 (Requisiti per le iscrizioni di competenza dei Comitati Regionali) del D.M. 9-3-1989 n. 172 stabilisce, poi, che la idoneità tecnica è dimostrata dalla attività svolta dall'impresa nel quinquennio antecedente la data della domanda, da valutarsi sulla base a) dell'importo complessivo dei lavori eseguiti in ogni singola categoria di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n. 770, oggetto della relativa istanza, che deve essere non inferiore all'importo di iscrizione richiesto in ciascuna di esse;b) del singolo importo unitario che deve essere non inferiore ad un terzo dell'importo di iscrizione richiesto;ovvero in alternativa: - di due lavori di importo complessivo pari ad almeno il 50% dell'importo di iscrizione richiesto;- di tre lavori di importo complessivo pari ad almeno il 60% dell'importo di iscrizione richiesto.
Tanto premesso, è palese il difetto di motivazione dell’impugnata delibera, visto che la stessa si limita genericamente a richiamare l’insussistenza delle condizioni previste dalla vigente normativa in relazione ai requisiti tecnici, senza riportare una minima indicazione dei requisiti ritenuti mancanti o un riferimento a requisiti cui la ricorrente avrebbe dovuto adeguarsi, in definitiva senza indicare quali specifiche inidoneità erano state riscontrate.
Né può riconoscersi rilevanza all’argomentazione fondata sulla circostanza che i lavori dichiarati dalla ricorrente sono stati eseguiti per conto di committenti privati, alla luce di quanto previsto dall’art. 14 prima citato, che riconosce quale titolo idoneo all’iscrizione anche i lavori eseguiti per conto di privati;perfino la nota n. 678/R del 22.11.1996 dell’Ispettorato generale per l’A.N.C e per i contratti, anch’essa impugnata, si limita a rilevare la circostanza che i lavori eseguiti dalla ricorrente per conto di privati sono relativi a “segnaletica pubblicitaria stradale” e, quindi, sostanzialmente diversi da quelli afferenti la categoria richiesta (segnaletica e sicurezza stradale), senza, anche qui, fornire indicazioni atte a chiarire la diversità riscontrata, né indicare a quale categoria siano iscrivibili i lavori eseguiti dalla G.I.P.
La motivazione, per essere tale, deve essere specifica ed aderente non solo alle circostanze di fatto, con cui deve essere coerente, ma anche alle argomentazioni della ricorrente portate a suffragio della richiesta iscrizione. Infatti, negando l'iscrizione all’albo, l'amministrazione si deve evidentemente porre in consapevole ed argomentato contrasto con le istanze avanzate dalla società ricorrente e procedere in modo che questa possa chiaramente evincere le ragioni della mancata favorevole valutazione delle proprie argomentazioni.
A ciò si aggiunga che, a fronte delle analitiche contestazioni mosse in giudizio dalla società ricorrente ( in ordine ad una eventuale equipollenza tra i lavori eseguiti e quelli inerenti la categoria richiesta, anche alla luce delle prescrizioni di cui al Codice della strada;ovvero alla necessità di identica attrezzatura tecnica;e, ancora, alla necessità della previa iscrizione all’A.N.C. per potere acquisire capacità tecnica afferente a lavori identici a quelli della categoria richiesta, atteso che i lavori relativi alla segnaletica e sicurezza stradale possono essere appaltati solo da enti pubblici, e non da privati, a imprese iscritte all’A.N.C. e, pertanto, nessuna impresa può aver svolto tali lavori senza la previa iscrizione che consente di partecipare agli appalti pubblici), neanche a seguito dell’istruttoria disposta dal Tribunale con ordinanza n. 485/97 al fine di chiarire se le due categorie “segnaletica pubblicitaria stradale” e “segnaletica e sicurezza stradale” comprendano lo stesso tipo di attività, l’amministrazione intimata ha chiarito le ragioni del diniego, richiamandosi solo “ alla letteratura tecnica corrente che consente di esplicitare “analiticamente” le categorie di lavoro ”, dopo avere però evidenziato che oltre al D.M. n. 770 del 25.02.1982, “ non esiste alcuna norma che possa dirimere la questione ”.
A maggior ragione dunque, ammettendo che l’interpretazione del contenuto di cui alle predette categorie non è agganciato a precise disposizioni, anche regolamentari, l’amministrazione era tenuta ad esplicitare le ragioni del diniego, dando specifica contezza di quali presupposti erano stati ritenuti mancanti ai fini della chiesta iscrizione, e non con un generico rinvio ad una presunta diversità dei lavori di che trattasi.
Da ultimo va ribadito l'indirizzo giurisprudenziale - a cui va data continuità - a mente del quale gli scritti defensionali, prodotti in fase contenziosa, non integrano né surrogano l'assoluta carenza di motivazione dell'atto impugnato.
Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere accolto e va annullato il provvedimento di diniego di iscrizione impugnato, salvi gli ulteriori legittimi provvedimenti dell’amministrazione.
Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità della questione trattata, per la compensazione delle spese di lite tra le parti.